Cass. pen. n. 23287 del 7 giugno 2001
Testo massima n. 1
Il ricorso per cassazione proposto contro provvedimento del pubblico ministero, che è inoppugnabile, data la sua natura non giurisdizionale, è inammissibile, né può essere qualificato come incidente di esecuzione, unico rimedio previsto avverso di esso dalla legge e proponibile senza limiti di tempo, con trasmissione degli atti al giudice competente.
Testo massima n. 2
Il ricorso per cassazione proposto contro provvedimento del pubblico ministero, che è inoppugnabile, data la sua natura non giurisdizionale, è inammissibile, né può essere qualificato come incidente di esecuzione, unico rimedio previsto avverso di esso dalla legge e proponibile senza limiti di tempo, con trasmissione degli atti al giudice competente.