14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 342 del 11 marzo 1994
Testo massima n. 1
Ha carattere esclusivo e funzionale la competenza del tribunale che abbia disposto l’applicazione della misura di prevenzione di natura patrimoniale in ordine all’adozione di tutti quei provvedimenti riguardanti la custodia, la conservazione e la gestione dei beni sequestrati o eventualmente confiscati. Ne consegue che è irrilevante, ai fini della determinazione del giudice competente per l’esecuzione, la circostanza che il provvedimento di sequestro e di confisca dei beni appartenenti a soggetti sorvegliati adottato dal tribunale sia stato riformato dalla corte d’appello, non trovando applicazione in materia l’art. 665 c.p.p.
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