Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 495 del 9 gennaio 2004

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 495 del 9 gennaio 2004

Testo massima n. 1

La disposizione contenuta nell’art. 665, comma 3, ultima parte, c.p.p. detta una speciale e autonoma regola attributiva della competenza in executivis che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell’esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, anche prima che il giudizio di rinvio sia stato definito.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze