14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5834 del 16 febbraio 2011
Testo massima n. 1
È affetta da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, resa a seguito di udienza camerale fissata per la trattazione di separate istanze, poi riunite, nel caso di mancata notifica all’interessato dell’avviso di fissazione relativamente ad una di esse. [ Fattispecie nella quale l’avviso, notificato al condannato ed al difensore, riguardava l’incidente di esecuzione promosso dal P.M. per la revoca della sospensione condizionale e non anche quello promosso dal condannato, tendente al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, oggetto del provvedimento di rigetto ].
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