14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16494 del 7 aprile 2004
Posted at 15:28h
in Massimario
Testo massima n. 1
La disposizione contenuta nell’art. 665, comma terzo, c.p.p., secondo la quale, quando sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio, giudice competente per l’esecuzione è sempre il giudice di rinvio, ha una portata generale e opera, in ossequio al principio dell’unicità dell’esecuzione, anche qualora l’annullamento riguardi soltanto alcuni degli imputati.
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