14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5689 del 6 febbraio 2015
Testo massima n. 1
Nel caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte con titoli di condanna emessi dal giudice ordinario e dal giudice militare, la giurisdizione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena spetta al giudice ordinario anche se il beneficio è stato concesso dal giudice militare in virtù del principio della preminenza della giurisdizione ordinaria di cui all’art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., in quanto la giurisdizione militare trova esplicazione solo quando sia il titolo di condanna concessivo del beneficio sia quello determinativo della sua revoca promanano dal giudice militare.
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