14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6257 del 26 febbraio 1998
Testo massima n. 1
La competenza del giudice dell’esecuzione ha carattere funzionale ed è perciò assoluta e inderogabile: ogni sua violazione, pertanto, non solo può essere dedotta dalla parte interessata, pubblica o privata, nell’ambito dello stesso contesto procedimentale senza preclusioni temporali, mediante i normali criteri apprestati dal legislatore, ma può essere rilevata di ufficio anche in sede di ricorso per cassazione. [ Fattispecie relativa a sentenza della Corte d’appello reiettiva dell’opposizione del P.G. — erroneamente ritenuta tardiva — avverso sua precedente pronuncia che aveva applicato il condono in sede esecutiva, pur dovendosi individuare nel tribunale il giudice dell’esecuzione della sentenza, che era stata modificata solo quoad poenam.
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