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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2347 del 24 luglio 1993

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2347 del 24 luglio 1993

Testo massima n. 1

Il calcolo unitario delle pene concorrenti può eseguirsi solo se queste siano integralmente cumulabili, si che, eseguito il cumulo ed effettuata l’eventuale riduzione a norma dell’art. 78 c.p., la carcerazione presofferta sia da esso detraibile in quanto non riferibile a reati commessi in epoca successiva all’inizio del periodo di detenzione. In caso contrario occorre procedere a cumuli parziali raggruppando in ognuno le condanne relative a reati commessi anteriormente ad ogni periodo di detenzione e sottraendo singolarmente il periodo riferibile; inoltre, ordinando i reati cronologicamente secondo la data di commissione e non secondo la data del passaggio in giudicato delle relative sentenze, occorre poi cumulare di volta in volta con la nuova pena o col nuovo cumulo il periodo residuo del cumulo precedente, applicando ai cumuli parziali ed a quello totale il criterio moderatore previsto dall’art. 78 c.p. Operando diversamente, infatti, si determinerebbe l’inammissibile conseguenza, con derivazione di precostituzione di impunità, che il presofferto sarebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi successivamente all’epoca in cui la pena è stata scontata, in violazione del principio secondo cui la pena non può precedere il reato ed incoraggiarne la reiterazione.

Testo massima n. 2

Il disposto del secondo comma dell’art. 174 c.p., che stabilisce che il condono si applica, nel concorso di più reati, una sola volta dopo cumulate le pene [ cumulo materiale, non giuridico ], va inteso con riferimento alle pene condonabili, non potendo operare detto beneficio su un cumulo che comprenda pene non estinguibili per detta causa [ o per esclusione oggettiva dei relativi reati o per esclusione soggettiva concernente l’autore ]. Ove quest’ultima ipotesi si verifichi, occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili e formare un cumulo autonomo delle prime, applicando solo a queste ultime l’indulto nella misura consentita.

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