14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 266 del 28 febbraio 1992
Testo massima n. 1
Anche nella disciplina prevista dal nuovo codice di procedura penale l’attività del pubblico ministero in sede esecutiva conserva natura essenzialmente amministrativa e non giurisdizionale, per cui è da escludere che il provvedimento di c.d. «cumulo» adottato dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 663 c.p.p. acquisti, ancorchè non impugnato, carattere di irrevocabilità, dovendosi, al contrario ritenere che esso vada modificato o sostituito in relazione all’insorgere di fatti nuovi [ sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi, necessità di applicazione o di revoca di benefici, etc. ], i quali impongano la ridefinizione della pena unica da espiare.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
In caso di pene inflitte con plurime sentenze per reati commessi, in parte, prima dell’inizio della espiazione e, in parte, nel corso di questa, occorre unificare anzitutto quelle relative a tutti i reati del primo gruppo e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli quanti sono i reati commessi nel corso dell’espiazione, secondo il loro ordine cronologico, comprendendo in ciascuno dei cumuli parziali la porzione di pena determinata con il cumulo precedente, che doveva ancora essere espiata alla data di commissione del nuovo reato, unitamente alla pena relativa a quest’ultimo, e così via fino all’ultimo dei reati per cui è intervenuta condanna.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]