14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2932 del 11 giugno 1998
Testo massima n. 1
La pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato [ ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato ], dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l’illegittimità dell’esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all’inizio dell’esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell’effettuazione del cumulo da parte del P.M.
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