14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5816 del 18 maggio 1995
Testo massima n. 1
Gli allievi della scuola di polizia, espletando attività solo discente, non sono ancora investiti di pubbliche funzioni e solo quando vengono mandati in servizio di ordine pubblico investono tali funzioni in quanto manifestano la volontà dello Stato, essendo in quel frangente pubblici ufficiali. Al contrario assumono permanentemente la qualifica di agente di polizia giudiziaria e sono pubblici ufficiali, anche quando non sono comandati in servizio, coloro che, al termine della scuola, sono nominati agenti e mandati ai reparti od uffici, ancorché in prova, dato che pure in tale qualifica svolgono concretamente mansioni da pubblici ufficiali. [ Fattispecie in tema di resistenza ad agenti ausiliari che si trovavano allo stadio come spettatori. Affermando i principi di cui sopra la Cassazione ha rilevato che gli stessi, trattenuti in servizio all’atto del collocamento in congedo, erano agenti di polizia giudiziaria a tutti gli effetti nonché pubblici ufficiali ].
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