14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 10 del 24 luglio 1989
Testo massima n. 1
La R.a.i. Radiotelevisione Italiana, persona giuridica di diritto privato, è una società per azioni di interesse nazionale, concessionaria di un pubblico servizio di preminente interesse generale. In quest’ultimo rientrano non soltanto la gestione, l’esercizio degli impianti e l’attività di diffusione, ma anche l’attività diretta alla predisposizione dei programmi destinati alla trasmissione, escluse le attività commerciali «connesse», le quali non si pongono rispetto al servizio pubblico in rapporto di strumentalità necessaria. Gli amministratori della R.a.i. sono incaricati di pubblico servizio e possono quindi commettere i delitti di peculato o di malversazione secondo la natura giuridica dei fondi oggetto di appropriazione o di distrazione.
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