14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14625 del 27 aprile 2006
Testo massima n. 1
Al conducente di un mezzo di pubblico trasporto deve attribuirsi la qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio, perché svolge un’attività non soltanto di natura materiale, in quanto egli non si limita alla semplice guida del mezzo, ma, contribuendo allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, ha anche il generico compito di far rispettare la normativa che disciplina il rapporto tra l’azienda concessionaria del servizio e gli utenti, anche nel caso in cui non gli sia affidata la vendita di biglietti. [ Da queste premesse, la Corte ha annullato la sentenza di merito che, pur avendo condannato l’imputato, accusato di aver tentato di appropriarsi del carburante dell’autobus con cui doveva iniziare il servizio di trasporto, aveva qualificato il fatto, non come tentativo di peculato come originariamente contestato, bensì come tentata appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’articolo 61, n. 11, c.p. ].
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