14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 28412 del 1 luglio 2013
Testo massima n. 1
La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall’art. 319 quater c.p., così come introdotto dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all’art. 317 c.p. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell’indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.
Testo massima n. 1
Va riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale al componente di una commissione istituita per il rilascio di concessioni per l’esercizio di pubblici servizi. [ Fattispecie relativa a commissione istituita presso il CONI, per attribuire licenze per l’esercizio di attività di ricevitoria del totocalcio ].
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