14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 17914 del 15 aprile 2003
Testo massima n. 1
Non è qualificabile come incaricato di pubblico servizio il portiere di un ospedale, il quale svolge funzioni di mera guardiania, custodia e pulizia dei locali, senza fornire un contributo concreto alle finalità del servizio pubblico. [ In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto tale figura professionale non equiparabile a quella del bidello, il quale, oltre alle prestazioni manuali di pulizia e riordino dei locali, svolge un compito di vigilanza sugli alunni, che integra la funzione scolastica ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]