14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 33049 del 28 luglio 2016
Testo massima n. 1
Il cappellano del carcere riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, avuto riguardo ai compiti assegnatigli per legge, funzionali all’interesse pubblico perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o internate. [ In motivazione, la S.C. ha precisato che l’attività svolta dal cappellano del carcere trova il suo fondamento nell’art. 15 dell’ ord. pen. che prevede che il trattamento del condannato e dell’internato sia svolto avvalendosi anche della religione e, a tal fine, contempla il servizio di assistenza cattolica all’interno della struttura penitenziaria con compito di organizzare e presiedere alle pratiche di culto, istruzione e assistenza dei detenuti ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]