Cass. pen. n. 12278 del 15 gennaio 2020

Testo massima n. 1


In tema di reati contro la pubblica amministrazione, gli enti di formazione privata, ai quali è demandata l'organizzazione di corsi di formazione finanziati con fondi regionali e comunitari, non svolgono un pubblico servizio, in quanto l'ente privato non riveste una posizione strumentale rispetto all'ente pubblico e l'attività viene prestata in forme non riconducibili alla pubblica funzione. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 24/09/2018)

Testo massima n. 2


In tema di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la condotta si perfeziona non già con l'approvazione del finanziamento pubblico, ma solo con la presentazione di rendiconti supportati da falsi documenti giustificativi, perché da tale momento è consentito il trattenimento da parte del soggetto privato delle somme illecitamente percepite, in relazione sia alle anticipazioni già ricevute che al saldo finale.

Normativa correlata