16 Mar Art. 359 — Persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione [ 360 ].
- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione [ 360 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 19381/2005
In tema di diffamazione a mezzo della stampa, il limite della continenza deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica: ne consegue che la verifica circa l’adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone innanzitutto l’accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei termini adoperati per rapporto all’esigenza di evidenziare la gravità dell’accaduto quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico. (Alla luce del principio la Corte ha ritenuto di annullare la pronunzia di appello che aveva considerato diffamatoria l’espressione «frottole» attribuita dal giornalista alle dichiarazioni rese da una teste di accusa in un processo).
Cass. pen. n. 18056/2002
Ai fini della legge penale, l’attività di assicurazione del rischio di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti rientra tra i servizi di pubblica necessità, in quanto la sua qualificazione in tal senso ad opera della legge 24 dicembre 1969 n. 990, che prevede come obbligatoria la stipulazione dei relativi contratti sia per gli utenti sia per le imprese di assicurazione autorizzate, soddisfa a fortiori il requisito, richiesto dall’art. 359 n. 2 c.p., del provvedimento amministrativo di dichiarazione di pubblica necessità del servizio.
Cass. pen. n. 10973/1986
Il difensore, allorché esercita il proprio ministero nel processo penale, non riveste né la qualifica di pubblico ufficiale né quella di incaricato di pubblico servizio, bensì quello di esercente un servizio di pubblica necessità, atteso che il suo ruolo nel procedimento, nonostante i rilevanti aspetti pubblicistici che lo circondano, attiene essenzialmente alla cura ed alla tutela degli interessi processuali dell’imputato o di altra parte privata.
Cass. pen. n. 9821/1986
In tema del reato di falsità ideologica in certificato commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità, l’ingegnere e, comunque, il tecnico tenuto a disporre gli atti necessari per il rilascio di una concessione edilizia, devono considerarsi esercenti un servizio di pubblica necessità.
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