Art. 359 – Codice penale – Persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione [360].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 17814/2023
In tema di installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, sussiste la circostanza aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 617-quinquies, comma secondo, e 617-quater, comma quarto, n. 1, cod. pen., nel caso di apposizione, presso il "bancomat" di un istituto di credito, di un dispositivo (cd. "skimmer") finalizzato ad intercettare comunicazioni di dati, posto che l'attività bancaria di raccolta del risparmio costituisce, ai sensi dell'art. 359, n. 2, cod. pen., servizio di pubblica necessità, in quanto, pur avendo natura privatistica, siccome esercitata in forma di impresa da soggetti privati quali gli istituti di credito, corrisponde ad un interesse pubblico e il suo esercizio è subordinato ad autorizzazione ed è sottoposto a controllo da parte delle competenti Autorità amministrative.
Cass. pen. n. 27699/2010
In tema di opere soggette a presentazione di denuncia di inizio attività (DIA), assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e risponde, quindi, del reato di falsità ideologica in certificati, il progettista che, nella relazione iniziale di accompagnamento di cui all'art. 23, comma primo, del D.P.R. n. 380 del 2001, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest'ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato.
Cass. pen. n. 18056/2002
Ai fini della legge penale, l'attività di assicurazione del rischio di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti rientra tra i servizi di pubblica necessità, in quanto la sua qualificazione in tal senso ad opera della legge 24 dicembre 1969 n. 990, che prevede come obbligatoria la stipulazione dei relativi contratti sia per gli utenti sia per le imprese di assicurazione autorizzate, soddisfa a fortiori il requisito, richiesto dall'art. 359 n. 2 c.p., del provvedimento amministrativo di dichiarazione di pubblica necessità del servizio.
Cass. pen. n. 10973/1986
Il difensore, allorché esercita il proprio ministero nel processo penale, non riveste né la qualifica di pubblico ufficiale né quella di incaricato di pubblico servizio, bensì quello di esercente un servizio di pubblica necessità, atteso che il suo ruolo nel procedimento, nonostante i rilevanti aspetti pubblicistici che lo circondano, attiene essenzialmente alla cura ed alla tutela degli interessi processuali dell'imputato o di altra parte privata.
Cass. pen. n. 9821/1986
In tema del reato di falsità ideologica in certificato commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità, l'ingegnere e, comunque, il tecnico tenuto a disporre gli atti necessari per il rilascio di una concessione edilizia, devono considerarsi esercenti un servizio di pubblica necessità.