14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 18056 del 11 maggio 2002
Testo massima n. 1
Ai fini della legge penale, l’attività di assicurazione del rischio di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti rientra tra i servizi di pubblica necessità, in quanto la sua qualificazione in tal senso ad opera della legge 24 dicembre 1969 n. 990, che prevede come obbligatoria la stipulazione dei relativi contratti sia per gli utenti sia per le imprese di assicurazione autorizzate, soddisfa a fortiori il requisito, richiesto dall’art. 359 n. 2 c.p., del provvedimento amministrativo di dichiarazione di pubblica necessità del servizio.
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Testo massima n. 1
L’attestazione, da parte dell’assicuratore, di dati non veritieri nel certificato di assicurazione [ nella specie relativa alla R.C.A. ] integra il delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, previsto dall’art. 481 c.p., mentre la contraffazione o l’alterazione dello stesso documento configura il reato di falsità in scrittura privata, previsto dall’art. 485 dello stesso codice.
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