14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3809 del 25 gennaio 1995
Testo massima n. 1
Il coadiutore amministrativo, addetto in una Usl alla verifica della titolarità degli utenti ad ottenere il rilascio dei referti di analisi di laboratorio, previo controllo della relativa documentazione di preventivo pagamento dell’importo dovuto per la prestazione sanitaria, riveste la qualifica di incaricato di un pubblico servizio. Infatti, nell’ambito della indubbia attività pubblicistica d’interesse generale demandata al servizio sanitario nazionale ed attuata sul territorio dalle singole Usl, l’assolvimento dei compiti di controllo dell’avvenuto versamento di cui sopra a titolo di contribuzione pro quota a carico dell’assistito, ancorché non concreti l’esercizio dei poteri tipici della pubblica funzione, si colloca ben al di sopra dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione d’opera materiale: tale attività, secondo la connotazione tipica del pubblico servizio, si pone in realtà sul piano della sussidiarietà e della complementarietà rispetto alla funzione pubblica siccome attinente al momento dell’organizzazione amministrativa e strettamente indispensabile alla finalità di espletamento dell’interesse del singolo.
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