14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10735 del 13 dicembre 1996
Testo massima n. 1
Con riferimento alla nozione di pubblico servizio, le attività dispiegate da un privato concessionario in funzione e in dipendenza della concessione nonché in adempimento degli obblighi con essa impostigli al fine di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico, non possono definirsi attività di diritto privato per il solo fatto che sono espletate da soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, ma conservano la natura di attività amministrativa in senso oggettivo, il cui esercizio da parte del concessionario secondo le previsioni contenute nell’atto concessorio, attribuisce a costui il ruolo di organo indiretto dell’amministrazione.
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Testo massima n. 1
L’attività dei pubblici ufficiali e quella degli incaricati di un pubblico servizio non sono separate e diversamente finalizzate, dato che sia le mansioni più elevate sia quelle di mera esecuzione concorrono a soddisfare su piani diversi gli interessi e i bisogni della collettività. Ne consegue che la nozione di pubblico servizio abbraccia normalmente quelle attività pubbliche che, pur essendo scevre di potestà d’imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto a quelle del pubblico ufficiale, nell’ambito di una determinata organizzazione amministrativa, per cui appare certa in esse la finalità di espletare un servizio, che ancor quando non essenziale all’ente pubblico, risulta assunto nell’interesse della collettività.
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