14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1931 del 17 febbraio 1994
Posted at 19:55h
in Massimario
Testo massima n. 1
Poiché l’istituzione degli spacci operanti presso le caserme della polizia di Stato è uno dei compiti di benessere attribuiti dalla legge al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, l’esercizio di essi è, sotto ogni assetto, un pubblico servizio, con la conseguenza che i gestori di tali spacci [ anche se persone estranee alla pubblica amministrazione ] sono da qualificare incaricati di un pubblico servizio. [ Applicazione in tema di peculato ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]