Cass. pen. n. 11406 del 14 dicembre 1993
Testo massima n. 1
Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che — sulla base delle circostanze di fatto già contenute nella sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il delitto contestato (detenzione illecita di sostanza stupefacente) — ritenga la finalità di spaccio della detenzione della droga, con apprezzamento non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini logici e corretti giuridicamente. (La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato che, deducendo l'illegittima reformatio in peius, richiedeva l'improcedibilità per il fatto contestato poiché non più previsto come reato per l'effetto abrogativo del referendum di cui al D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171).