Cass. pen. n. 7769 del 6 agosto 1997
Testo massima n. 1
Il divieto di reformatio in pejus in assenza del gravame del pubblico ministero riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza di secondo grado ed il suo concreto contenuto afflittivo, concernente misura e specie di pena nonché tipo di misura di sicurezza, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa sia in termini di fatto che di diritto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione di secondo grado che, pur escludendo la dichiarazione di abitualità nel reato, aveva mantenuto ferma la misura di sicurezza della libertà vigilata nella stessa durata fissata dal tribunale, ancorandola ad una rinnovata concreta valutazione della pericolosità sociale dell'imputato).