16 Mar Art. 648 — Ricettazione
Fuori dei casi di concorso nel reato [ 110 ] , chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto , acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro [ 709, 712 ]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità [ 62 n. 4, 133 ].
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [ 85 ] o non è punibile [ 379, 649, 712 ] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 52549/2017
Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile, l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito. (Fattispecie relativa all’apertura da parte degli imputati di libretti di risparmio o conti correnti intestati a persone di fantasia o inconsapevoli, utilizzando documenti falsi di identità, per ivi depositare somme provento di truffa).
Cass. pen. n. 42866/2017
La “particolare tenuità”, nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato e il valore economico della “res”. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del tribunale che aveva riconosciuto l’attenuante in questione con riferimento ad un assegno di importo pari a euro 2.340, omettendo di considerare il “modus operandi”dell’imputato).
Cass. pen. n. 25439/2017
In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. (Nella fattispecie, relativa all’esposizione al pubblico, da parte dell’imputato, di merce contraffatta adagiata in terra su un lenzuolo, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, secondo cui le modalità di presentazione degli oggetti consentivano di escludere che il medesimo ignorasse la loro illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale).
Cass. pen. n. 23419/2017
L’istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen., in quanto il limite di pena per esso previsto, pari a sei anni di reclusione, è superiore a quello richiesto per l’applicazione di detta causa di non punibilità.
Cass. pen. n. 54715/2016
Integra il reato di ricettazione la condotta di chi, senza aver concorso nel reato, acquista una macchina da gioco elettronico il cui sistema telematico sia stato alterato ai sensi dell’art. 640 ter cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che ove lo stesso soggetto utilizzi successivamente la macchina, risponde anche del reato di frode informatica, posto che la condotta di alterazione del sistema telematico si realizza ogni volta che si attivi il meccanismo fraudolento da altri installato, così consentendo all’agente di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno).
Cass. pen. n. 53017/2016
Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un “vulnus”alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della “res”, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa).
Cass. pen. n. 33076/2016
Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest’ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici – essendo comune l’elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all’art. 648 bis cod. pen. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell’origine illecita, quello, infine, di cui all’art. 648 ter cod. pen. che tale scopo sia perseguito mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.
Cass. pen. n. 7019/2014
Il reato di indebita utilizzazione di carta di credito, già previsto dall’art. 12, prima parte, del D.L. n. 143/1991, conv. con modif. in legge n. 197/1991, ed ora dall’art. 55, comma 9, prima parte, del D.L.vo n. 231/2007, concorre con quello di ricettazione, quando la carta utilizzata sia provento di delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all’art. 12, seconda parte, del citato D.L. n. 143/1991 e, ora, all’art. 55, comma 9, seconda parte, del D.Lvo n. 231/2007, (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti “di provenienza illecita”), le condotte acquisitive degli stessi, nell’ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì a un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 51424/2013
Non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, eppure nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumersi l’esistenza di una compartecipazione quanto meno d’ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso.
Cass. pen. n. 33131/2013
Non è configurabile il dolo necessario ad integrare il delitto di ricettazione nel comportamento di chi riceve beni di provenienza delittuosa nell’ambito di un rapporto familiare o di rapporti obbligazionari (siano essi civili o naturali) da un congiunto, con la consapevolezza non dell’illecita provenienza degli stessi, ma solo della qualità criminale del congiunto medesimo. (Fattispecie in cui una persona, in costanza di una stabile relazione sentimentale, aveva ricevuto dal compagno denaro e titoli di credito).
Cass. pen. n. 31023/2013
Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione non è necessario che all’acquisto, perfezionatosi in virtù dell’accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della res, poiché l’art. 648 c.p. distingue l’ipotesi dell’acquisto da quella della ricezione. (Fattispecie in cui il fermo della merce di provenienza delittuosa presso la Dogana, ne aveva impedito la ricezione da parte dell’imputata).
Cass. pen. n. 29486/2013
Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito secondo il quale il delitto presupposto doveva ritenersi provato dalla circostanza che un’arma da guerra non può costituire oggetto di lecito scambio tra privati).
Cass. pen. n. 22120/2013
Integra il delitto di ricettazione e non la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza la condotta di colui che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco, trattandosi di documento per sua natura e destinazione nel possesso esclusivo del titolare del conto corrente o della persona da questi delegata. Ne consegue che colui il quale riceva o acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita.
Cass. pen. n. 7880/2012
Ai fini della configurabilità, in capo a colui che detenga per la vendita prodotti contraffatti (nella specie supporti audiovisivi illecitamente riprodotti), del reato di ricettazione, è necessario che la contraffazione sia opera di terzi. (In motivazione la Corte, annullando senza rinvio la sentenza che aveva condannato l’imputato sulla base della sola contumacia dello stesso, ha precisato che l’ampia disponibilità a prezzi contenuti di masterizzatori e ad altri apparecchi di duplicazione non rende sostenibile la presunzione che il venditore di supporti abusivi li abbia acquistati da un terzo e non invece, lui stesso, personalmente duplicati).
Cass. pen. n. 46899/2011
Il delitto di ricettazione si consuma, nella ipotesi di acquisto, al momento dell’accordo fra cedente ed acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul prezzo, considerato che la “traditio”della “res”- nella quale può ravvisarsi null’altro che un momento che pertiene all’adempimento del contratto, già perfezionato ed efficace – non può ritenersi imposta dalla norma penale, come elemento strutturale della fattispecie, al punto da contrassegnarne la consumazione.
Cass. pen. n. 23395/2011
Non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, seppure nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumersi l’esistenza di una compartecipazione quanto meno d’ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso.
Cass. pen. n. 12763/2011
L’integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna fondata sulla mera presenza, quale trasportato, dell’imputato a bordo di auto guidata dall’autore del furto di questa).
Cass. pen. n. 8714/2011
Il delitto di ricettazione, nella fattispecie della cosiddetto “intromissione”, si perfeziona per il solo fatto che l’agente si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, perché possa dirsi consumato, anche che l’intromissione raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto. (Fattispecie nella quale l’imputato si era attivato infruttuosamente per ricercare un acquirente di un monitor al plasma, compendio di appropriazione indebita).
Cass. pen. n. 44378/2010
Il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale. (Fattispecie relativa alla detenzione di una camicia militare, recante scritte in caratteri ebraici, dell’esercito israeliano, considerata rappresentativa di Israele, e costituente provento di rapina perpetrata da giovani intenti a distribuire volantini di propaganda politica anti-israeliana).
Cass. pen. n. 41423/2010
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza.
Cass. pen. n. 36291/2010
In tema di ricettazione, la provenienza illecita degli oggetti ricevuti può essere desunta dalla natura, varietà e particolarità della merce.
Cass. pen. n. 27158/2010
Il delitto di ricettazione e quello di commercio di opere d’arte contraffatte (artt. 127, comma primo, lett. b), e 2 D.L.vo n. 490 del 1999) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può ravvisarsi un rapporto di specialità, e che non risulta una diversa volontà, espressa o implicita, del legislatore.
Cass. pen. n. 26308/2010
La fattispecie criminosa di ricettazione è configurabile non già con il riferimento, in contestazione, ad una provenienza delittuosa del bene non meglio identificata, poiché è necessario che il delitto presupposto, se pure non giudizialmente accertato, sia specificato. (Fattispecie in tema di sequestro).
Cass. pen. n. 22343/2010
La mancanza di una condizione di procedibilità (nella specie, di quella prevista dall’art. 10 c.p. in relazione alla commissione all’estero, da parte di uno straniero, del delitto di cui all’art. 473 c.p. ai danni di un cittadino italiano) non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione.
Cass. pen. n. 12433/2010
In tema di ricettazione, il dolo eventuale riguarda, oltre alla verificazione dell’evento, il presupposto della condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità dell’esistenza del presupposto stesso e nell’accettazione dell’eventualità di tale esistenza.
L’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che e’ configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, ne’ potendo consistere in un mero sospetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale e’ ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza).
Cass. pen. n. 5132/2010
Il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, ai fini dell’accertamento del termine di prescrizione ed in caso di mancanza di prova certa, nell’immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto, in applicazione del principio del “favor rei”.
Cass. pen. n. 2465/2010
Il possesso e l’utilizzazione di carte di credito di provenienza illecita integrano il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all’art. 12 D.L. n. 143 del 1991.
Cass. pen. n. 45644/2009
Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, anche nella forma dell’intromissione o intermediazione, il fine specifico di procurare ad altri un profitto non può che riguardare una persona diversa dal titolare del bene ricettato, nei cui confronti sono obbligati alla reintegra sia il ricettatore che l’autore del reato presupposto.
Cass. pen. n. 45569/2009
Il possesso e/o l’uso di un assegno al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione costituisce elemento di prova, per conformità ai criteri logici e giuridici, del reato di ricettazione, in assenza di plausibili giustificazioni in ordine all’acquisizione del titolo.
Cass. pen. n. 26063/2009
Integra la condotta del reato di ricettazione la disponibilità di cosa proveniente da reato, che ben fa presumere, in assenza di prova contraria, l’esistenza di una relazione di fatto con la cosa stessa.
Cass. pen. n. 17821/2009
Il delitto di ricettazione, nell’ipotesi di acquisto, si consuma al momento dell’accordo fra cedente e acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul suo prezzo. (In motivazione la Corte ha specificato che la “traditio”della “res”, nella quale null’altro può ravvisarsi se non l’adempimento di un contratto già perfezionato, non è prevista dalla norma penale come elemento strutturale della fattispecie al punto da contrassegnarne la consumazione).
Cass. pen. n. 8332/2009
La ricezione di “eurocheques”provenienti da delitto integra il reato di ricettazione e non quello di illecita acquisizione di carte di credito o di pagamento (art. 12 D.L. n. 143 del 1991, conv. in L. n. 197 del 1991), perché l'”eurocheque”non è assimilabile, per la sua natura di titolo di credito, agli ordini di pagamento.
Cass. pen. n. 38803/2008
In tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 c.p. non costituisce un autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita per il reato base e non per l’ipotesi attenuata.
Cass. pen. n. 22693/2008
In tema di ricettazione, l’affermazione di responsabilità per l’acquisto o la ricezione di beni con marchi contraffatti o alterati non richiede che sia provata l’avvenuta registrazione dei marchi, condizione essenziale per affermare l’esistenza del delitto presupposto, se si tratta di marchi di largo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle società produttrici. (La Corte ha precisato che, in tali casi, è onere difensivo la prova della dedotta mancanza di registrazione del marchio ).
Cass. pen. n. 19644/2008
Il delitto di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa, non rilevando, a tal fine, il mero accordo tra le parti per la consegna della stessa. (La Corte ha precisato che in caso di accordo tra le parti, a cui non segua la traditio della res l’agente risponde di tentativo di ricettazione ).
Cass. pen. n. 43046/2007
In tema di delitto di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto.
Cass. pen. n. 35535/2007
In tema di delitto di ricettazione, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza dell’attenuante in parola nella ricettazione di un blocchetto di assegni di conto corrente bancario, successivamente riempiti per un ammontare complessivo di circa quattro milioni di lire).
Cass. pen. n. 32832/2007
La « particolare tenuità» che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell’azione, sia alla personalità dell’imputato, sia al valore economico della « res» ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse possibile riconoscere tali connotazioni alla ricettazione di un assegno di importo non trascurabile, anche in considerazione dello specifico « modus operandi» dell’imputato).
Cass. pen. n. 25828/2007
Non è configurabile in capo alla persona offesa del delitto di usura, il concorso con l’autore di tale reato nel delitto di ricettazione avente ad oggetto il denaro del prestito usurario. Nel delitto di ricettazione infatti l’elemento del profitto è connotato del requisito dell’ingiustizia, che richiede un dolo specifico, non ipotizzabile nel caso di vittima di usura che si presta all’eventuale ricettazione. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 6350/2007
L’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) — che consiste in ogni forma di « ripulitura» del denaro o dei valori provenienti da delitto — è integrato dal dolo generico che ricomprende sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa di beni, sia la consapevolezza di tale provenienza
Cass. pen. n. 4170/2007
Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell’elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall’art. 712 in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla res siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre.
Cass. pen. n. 3087/2006
Il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (art. 9, comma settimo, L. 14 dicembre 2000 n. 376) può concorrere con il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie – essendo il reato previsto dalla legge speciale integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto – e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.
Cass. pen. n. 47171/2005
Nell’ipotesi di occultamento di un oggetto costituente provento di reato la distinzione tra delitto di favoreggiamento e delitto di ricettazione, è individuabile nel dolo specifico richiesto per il secondo e non per il primo reato.
Cass. pen. n. 47164/2005
In materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell’ingegno, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633), quando l’agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio affermato deve applicarsi alle condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore del D.L.vo 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato l’art. 16 della L. n. 248 del 2000, sostituendolo con il nuovo testo dell’art. 174 ter L. n. 633 del 1941).
La condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, posta in essere prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 68 del 2003, anche se finalizzata al commercio, integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 16 della L. 18 agosto 2000, n. 248, che, in virtù del principio di specialità previsto dall’art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione.
Cass. pen. n. 23769/2005
In materia di diritto d’autore, dopo le modifiche introdotte con la legge 18 agosto 2000 n. 248 alla disciplina di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633 anche l’acquirente a fini di commercio di supporti non conformi alle prescrizioni della legge sul diritto d’autore non risponde del delitto di ricettazione, stante la clausola di sussidiarietà contenuta nello stesso art. 648 c.p. secondo la quale tale delitto si realizza solo fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, ovvero uno dei delitti previsti dagli artt. 171 ss. della citata legge n. 633.
Cass. pen. n. 12476/2005
Per la configurazione del fatto come ricettazione ex art. 648 c.p., anziché come favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), assume rilievo determinante lo scopo di trarre profitto personale e diretto dall’acquisto del possesso di cose di provenienza delittuosa; mentre per la configurabilità del favoreggiamento reale è necessario che l’eventuale ricezione del bene avvenga nell’interesse esclusivo dell’autore del reato principale.
Cass. pen. n. 308/2005
Non è configurabile il reato di ricettazione a carico di soggetto che si sia limitato a ricevere dati, informazioni e notizie tratti da materiale documentario che sia stato oggetto di furto, mancando, in siffatta ipotesi, l’esistenza di una res suscettibile di apprensione e possesso.
Cass. pen. n. 18892/2004
Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un significato polivalente, così da rendere legittima la plurima utilizzazione sotto differenti profili. Ne consegue che è compatibile la concessione delle attenuanti generiche con l’attenuante di pena di cui all’art. 648 cpv. c.p. che tende ad adeguare la pena al fatto di particolare tenuità, attesa la differenza delle caratteristiche strutturali e teleologiche dei due istituti.
Cass. pen. n. 2919/2004
In tema di ricettazione, ai fini della valutazione della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. per valutare l’entità del danno cagionato dal reato di ricettazione di assegni circolari e bancari si deve tener conto dell’importo risultante dai titoli unicamente se il fatto di ricettazione ha avuto per oggetto un assegno già compilato con l’indicazione dell’importo.
Cass. pen. n. 43394/2003
In tema di ricettazione, pur essendo compatibile il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall’art. 648 comma secondo c.p., con la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all’art. 62 n. 4 c.p., deve essere esclusa la riconoscibilità dell’attenuante comune nel caso in cui il valore della cosa ricettata assurga ad unico elemento di valutazione per il riconoscimento dell’ipotesi attenuata, onde evitare la duplicazione di circostanze favorevoli basate sulla considerazione del medesimo parametro (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. volto a contestare la concessione dell’attenuante speciale, basata sulla modestia dell’importo dalla somma ricettata, in luogo di quella comune).
Cass. pen. n. 37942/2003
In tema di ricettazione, al fine della sussistenza dell’ipotesi di particolare tenuità (art. 648 c.p. cpv.), non è sufficiente di per sè il valore economico della cosa ricettata, ma occorre avere riguardo a tutte le circostanze indicate nell’articolo 133 c.p., le quali devono essere esaminate in comparazione con il parametro del valore predetto. Ne consegue che l’ipotesi attenuante non può essere ritenuta nel caso in cui, nonostante la tenuità del valore della cosa ricettata, sussistano elementi e circostanze, sia oggettivi che soggettivi, che impediscono di ritenere il fatto, considerato ed esaminato nel suo complesso, di particolare tenuità. (Fattispecie in tema di ricettazione di carta bancomat).
Cass. pen. n. 36281/2003
In tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talchè l’eventuale abrogazione o le modifiche di tale norma non assumono rilevanza ai sensi dell’art. 2 c.p., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinchè altri la ricevano. (Nella fattispecie è stata ritenuta la non revocabilità, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., di una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato nella specie presupposto, e cioè l’emissione di assegno senza autorizzazione della banca trattaria, fosse stato depenalizzato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa).
Cass. pen. n. 30062/2003
La fattispecie criminosa prevista dall’art. 648 c.p. è comprensiva di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (acquisto, ricezione, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene). Ne consegue che integra gli estremi del delitto di ricettazione colui che si intromette nella catena di possibili condotte, successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell’origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sè o ad altri un profitto. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il reato di cui all’art. 648 c.p. nella condotta dell’imputato il quale si era intromesso, dietro adeguato compenso per favorire lo scambio di un titolo di credito di provenienza delittuosa tra il prenditore e il cedente).
Cass. pen. n. 20198/2003
In considerazione della natura istantanea del reato di ricettazione, il quale si consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa, nessun rilievo può essere attribuito, a fini della perseguibilità in Italia, al luogo in cui viene accertata la detenzione della res (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto commesso all’estero il delitto di ricettazione di un bene consegnato al ricettatore, cittadino italiano, in territorio estero, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, difettando nella specie la condizione di procedibilità della richiesta del Ministero della giustizia prevista dall’art. 9 c.p.).
Cass. pen. n. 19673/2003
La fattispecie criminosa prevista dall’art. 648 c.p. è comprensiva di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (acquisto, ricezione, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene). Ne consegue che integra gli estremi del delitto di ricettazione colui che si intromette nella catena di possibili condotte, successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell’origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il reato di cui all’art. 648 c.p. nella condotta dell’imputato il quale, per incarico e nel domicilio di un complice, aveva provveduto ad alterare i numeri del telaio di varie auto di provenienza furtiva).
Cass. pen. n. 18103/2003
Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest’ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici, essendo comune l’elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all’art. 648 c.p. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all’art. 648 bis lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell’origine illecita, quello infine di cui all’art. 648 ter che tale scopo sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie.
Cass. pen. n. 23427/2001
Il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.
Il delitto di ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso – e che con questo viene a costituire un’unica entità – è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’art. 473 c.p.
Cass. pen. n. 14170/2001
Si configura il reato di ricettazione, sotto il profilo del dolo eventuale, ogniqualvolta l’agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della res risolvendolo nel senso dell’indifferenza della soluzione; si configura invece l’ipotesi di cui all’art. 712 c.p. quando il soggetto ha agito con negligenza nel senso che, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l’illecita provenienza dell’oggetto, egli non si è posto il problema ed ha, quindi, colposamente realizzato la condotta vietata.
Cass. pen. n. 4844/2001
Le fattispecie criminose previste, rispettivamente, dall’art. 648 c.p. e dall’art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in L. 5 luglio 1991, n. 197 sono tra loro in relazione di specialità reciproca. Tra le due, quindi, deve trovare applicazione quella caratterizzata da maggiore specialità rispetto all’altra, ed essa va identificata, nel caso di possesso ed indebita utilizzazione di uno dei documenti indicati nell’art. 12 del D.L. n. 143/91, in quella prevista da detta ultima norma, giacché all’elemento materiale comune con l’ipotesi di cui all’art. 648 c.p. si aggiunge quello specializzante costituito dall’utilizzazione del documento indebitamente posseduto (nella specie, una tessera viacard provento di rapina).
Cass. pen. n. 11083/2000
Il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale. (Fattispecie relativa ad acquisto di prodotti falsificati, usati per arredare le vetrine del negozio: la Corte ha ritenuto integrato l’elemento psicologico del delitto del vantaggio genericamente economico conseguito attraverso l’abbellimento della vetrina, benché i beni falsificati ed usati per arredare la medesima — borse e ombrelli — fossero diversi dai beni — vini e liquori — commercializzati nel negozio).
Cass. pen. n. 5813/2000
In tema di ricettazione, al fine di stabilire la sussistenza dell’ipotesi di particolare tenuità di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., non è sufficiente di per sè l’irrilevanza o la scarsa rilevanza economica della cosa oggetto di ricettazione, ma occorre avere riguardo al fatto nella sua globalità storico-giuridica apprezzandone l’incidenza antigiuridica sulla base di tutti gli elementi che, a parte il valore economico dell’oggetto ricettato, entrano nella componente dell’azione delittuosa, ivi compresa la personalità dell’agente. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato l’ordinanza del Gip che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare ritenendo che il possesso di un passaporto di provenienza delittuosa configurasse l’ipotesi di particolare tenuità prevista dall’art. 648 cpv.).
Cass. pen. n. 7224/1999
L’art. 648 c.p., nel prevedere come reato l’acquisto o la ricezione di cose provenienti da «delitto», si pone, nel caso di carte di credito o di altri documenti assimilati, come norma speciale rispetto all’art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv., con modif., in L. 5 luglio 1991, n. 197, nella parte in cui esso prevede come reato l’acquisizione delle carte o dei documenti anzidetti di provenienza genericamente «illecita» (configurabile ad esempio, anche nel caso di illecito meramente contrattuale). Ne consegue che il fatto costituito dall’acquisto o dalla ricezione degli oggetti in questione deve ritenersi punibile solo a titolo di ricettazione.
Cass. pen. n. 3211/1999
In tema di ricettazione, la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario di quello di ricettazione, non presuppone un giudiziale accertamento né l’individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti «positivamente» al giudice chiamato a conoscere del reato di cui all’art. 648 c.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima l’acquisizione del verbale, in assenza della citazione del teste, di denuncia del furto dell’autovettura oggetto della successiva ricettazione, quale prova documentale di una dichiarazione di scienza, non ripetibile con le stesse forme, anche tenuto conto del fatto che la conoscenza storica ivi esternata non si riferiva direttamente alla responsabilità dell’imputato per il reato ascritto ma solo al reato presupposto).
Cass. pen. n. 6753/1998
Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, purché gravi, univoche e tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.
Cass. pen. n. 11303/1997
In materia di ricettazione di cui all’art. 648 c.p., per l’affermazione della responsabilità non è necessario l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l’esistenza attraverso prove logiche. (Nella specie la Corte ha ritenuto come tracce di una illecita provenienza di un veicolo la presenza di targhe di cartone con numero inesistente, la forzatura delle portiere, la asportazione del numero di telaio).
Cass. pen. n. 3856/1997
Allorché le imputazioni di ricettazione contestate riguardino, in parte, carte di credito e documenti assimilati, ai sensi della legge n. 197 del 1991 e in parte altri beni, a norma dell’art. 648 c.p., la competenza per materia appartiene, per tutti gli episodi di ricettazione, al pretore, in forza della vis attractiva esercitata dal reato più grave, a nulla rilevando che i reati di ricettazione puniti meno gravemente siano attribuiti alla competenza del tribunale.
Cass. pen. n. 2667/1997
In tema di ricettazione, la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 648 cpv. c.p. deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della res provento da delitto, ma anche alla sua entità, alle modalità dell’azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole ed, in sostanza, alla condotta complessiva di quest’ultimo; conseguentemente anche con riferimento alla ricettazione di una carta di identità (falsificata o da falsificarsi) non può escludersi in modo assoluto la particolare tenuità del fatto, potendosi questa ravvisare se le modalità dello stesso, il movente dell’azione e la personalità del colpevole siano tali da consentire ai giudici, secondo i normali criteri di valutazione, di considerarlo in concreto di modesta rilevanza criminosa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto logicamente motivata l’applicazione dell’attenuante in parola basata sulla considerazione che la ricettazione del modulo ed i falsi concernenti il documento di identità erano finalizzati alla permanenza dell’imputato nel nostro Stato, sicché l’azione era tale da non destare particolare allarme sociale; ed ha altresì «decisamente respinto» l’assunto del procuratore generale impugnante secondo il quale la condizione di extracomunitario dell’imputato sarebbe un elemento «certamente indicativo di pericolosità sociale e di proclività a delinquere»: tale affermazione, ad avviso della Corte, può solo essere definita come un’affrettata ed ingiusta generalizzazione, che muove da un indiscriminato preconcetto verso persone meno fortunate).
Cass. pen. n. 2436/1997
Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa — o non attendibile — indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
Cass. pen. n. 1312/1997
Ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattere istantaneo del delitto de quo, che si consuma all’atto della ricezione, da parte dell’agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenzione della res; per individuare il giudice competente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia stato ricevuto: tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell’imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri; ed ove il predetto accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell’equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare «parte dell’azione» la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione della res è stata accertata.
Cass. pen. n. 11113/1996
In tema di ricettazione, perché possa trovare applicazione l’ipotesi prevista dal capoverso dell’art. 648 c.p., è necessario che la cosa ricettata sia di valore economico particolarmente tenue, restando comunque impregiudicata la facoltà del giudice, pur in presenza di un valore modesto, di escludere il «fatto di particolare tenuità» prendendo in esame gli ulteriori elementi di valutazione della vicenda, ed in particolare ogni altra circostanza idonea a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole; tale ulteriore operazione, tuttavia, deve essere compiuta secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p.p. e con riferimento al comportamento concreto dell’agente, con esclusione di qualsiasi valutazione inerente alla gravità in astratto del reato, la quale compete al legislatore ai fini della previsione delle relative sanzioni, ma non all’interprete in sede di applicazione delle norme preesistenti. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza d’appello la quale, con riferimento ad un’ipotesi di ricettazione ascritta ad un venditore ambulante extracomunitario di merce contraffatta, aveva escluso che ricorresse il fatto di particolare tenuità assumendo che il predetto commercio, che trova nella ricettazione il momento essenziale, è immeritevole del trattamento sanzionatorio attenuato perché parte di un’organizzazione delittuosa che a livello mondiale provoca consistenti danni alle produzioni, ai commerci ed alle finanze degli Stati).
Cass. pen. n. 10766/1996
In materia di ricettazione, l’ipotesi del fatto di particolare tenuità (art. 648 secondo comma) non concerne il solo valore economico dell’oggetto della ricettazione ma riguarda anche il profitto che dalla ricezione o dall’acquisto della cosa l’agente vuole trarre, nonché ogni altro elemento che sia idoneo a definire la portata del reato in termini di lievità o di gravità alla luce dei parametri forniti dall’art. 133 c.p. È possibile pertanto, che sia negata la particolare tenuità del fatto anche quando sia stata applicata la circostanza attenuante dell’art. 62 n. 4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità).
Cass. pen. n. 9774/1996
L’espressione «fatto di particolare tenuità», usata dal legislatore per definire l’ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 c.p., non può riferirsi esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma ha un significato ed un contenuto molto più ampio che è comprensivo di tutti quegli elementi, sia di natura soggettiva che oggettiva, i quali possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento, o dell’esclusione, dell’attenuante in parola. (Nella fattispecie si trattava di ricettazione di una pistola con matricola abrasa, e la Suprema Corte – in applicazione del principio di cui in massima – ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l’attenuante in questione tenendo conto della natura clandestina dell’arma e dei numerosi precedenti penali dell’imputato).
Cass. pen. n. 8072/1996
In tema di ricettazione, la consapevolezza dell’agente circa l’illecita provenienza della cosa, presupposto soggettivo per la configurabilità del delitto de quo, può trarsi anche da elementi indiretti, ma solo nell’ipotesi in cui la loro coordinazione logica ed organica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della mala fede; detta consapevolezza può dunque desumersi anche dalla qualità delle cose ricevute nonché dagli altri elementi considerati dall’art. 712 c.p. in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla legittimità della provenienza della res siano così gravi ed univoci da ingenerare, in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la più comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre.
Cass. pen. n. 3869/1996
Il possesso di un’arma clandestina integra di per sè la prova del delitto di ricettazione, essendo l’abrasione chiaramente finalizzata ad impedire l’identificazione dell’arma, la quale è modificata sostanzialmente e privata di numero e dei contrassegni di cui all’art. 11 L. 18 aprile 1975, n. 110. Tale circostanza dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza dello stesso della provenienza illecita dell’arma.
Cass. pen. n. 2311/1996
Anche nel delitto di ricettazione è configurabile il dolo eventuale, tutte le volte che l’agente abbia accettato il rischio della provenienza illecita del bene ricevuto.
Cass. pen. n. 1890/1996
La ricettazione di oggetti provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio, si configura egualmente come reato attinente al patrimonio, in dipendenza dell’illecito incremento patrimoniale, derivante dall’acquisizione di beni di illegittima provenienza che il legislatore ha inteso scoraggiare e punire.
Cass. pen. n. 7610/1995
Ai fini dell’applicazione dell’attenuante speciale di cui al comma 2 dell’art. 648 c.p., l’aspetto patrimoniale non è né esclusivo né decisivo, giacché la nozione legale del «fatto di lievità» investe tutti gli elementi integrativi del fatto reato. (Nella specie — relativa a ricettazione di titoli di credito e moduli per documenti d’identità — la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione adottata dalla corte d’appello che aveva escluso la configurabilità dell’ipotesi attenuata ex art. 648 cpv. c.p. in considerazione del modus operandi e della reiterazione delle condotte criminose).
Cass. pen. n. 16/1995
Poiché la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 648, comma secondo, c.p., deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della res ricettata, ma anche alla sua entità, alle modalità dell’azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole ed, in sostanza, alla condotta complessiva, anche nella ricettazione di assegni, o di moduli di assegni, non si può escludere concettualmente ed in modo assoluto la particolare tenuità del fatto, potendosi questa ravvisare se le modalità dello stesso, quali il modico importo dell’assegno, il limitato danno cagionato con la sua messa in circolazione, il movente dell’azione, la personalità del colpevole, siano tali da consentire ai giudici, secondo i normali criteri di valutazione, di considerarlo in concreto di modesta rilevanza criminosa.
Cass. pen. n. 2311/1995
In tema di ricettazione, il reato presupposto non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza irrevocabile né devono essere stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti al giudice chiamato a conoscere della ricettazione ed essendo configurabile tale fattispecie anche nel caso in cui il reato presupposto sia rimasto a carico di ignoti.
Cass. pen. n. 857/1994
Atteso il carattere di reato istantaneo che deve riconoscersi alla ricettazione, la quale si consuma all’atto della ricezione della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito, ai fini della determinazione della competenza per territorio a procedere in ordine al detto reato, al luogo in cui viene accertata la detenzione della res. (Nella specie, in applicazione di tale principio e in assenza di altri elementi indicativi del luogo in cui la cosa potesse essere pervenuta in possesso dell’imputato, la Corte, risolvendo un conflitto di competenza, ha ritenuto che il giudice competente dovesse essere individuato in base al criterio sussidiario del luogo di residenza dell’imputato stesso, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, c.p.p.).
Cass. pen. n. 10951/1993
In materia di ricettazione e di incauto acquisto, il mero rifiuto dell’imputato di rispondere circa la provenienza della res si concreta in un comportamento non esente da incertezze ed ambiguità, essendo insuscettibile — se interpretato per giungere a conclusioni in senso favorevole all’imputato — anche a segnare il discrimine tra sospetto e certezza quanto alla provenienza delittuosa della cosa e cioè tra l’elemento soggettivo della contravvenzione di cui all’art. 172 c.p. e quello del delitto di ricettazione. (Fattispecie in cui la Corte Suprema ha annullato la sentenza di merito che, dopo aver dato atto della provenienza delittuosa della cosa perché oggetto di furto sicuramente avvenuto, ha ritenuto di poter desumere la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa stessa dal rifiuto dell’imputato di fornire precisazioni in ordine alle circostanze in cui aveva conseguito il possesso. In tal modo, ha osservato la Corte, il giudice di merito ha contravvenuto, non soltanto al principio nemo tenetur se detegere sancito dall’art. 64, terzo comma, c.p.p., ma anche all’obbligo di adeguata e logica motivazione).
Cass. pen. n. 7986/1993
Il delitto di ricettazione è configurabile anche quando il reato presupposto è punibile a querela e questa non è stata presentata.
Cass. pen. n. 6896/1993
Mentre per l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità) il profilo economico assume rilievo esclusivo, viceversa, in tema di ricettazione, ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto, detto profilo è soltanto un elemento concorrente, che può escludere la tenuità del fatto e rendere superflua ogni ulteriore indagine, quando il valore economico della cosa ricettata non è particolarmente lieve. Solo se tale valore è lieve l’indagine deve essere estesa anche a tutte le altre circostanze di cui all’art. 133 c.p. e l’ipotesi cosiddetta «affievolita» del reato di ricettazione va esclusa se pure uno solo degli elementi materiali di detto reato possa essere considerato di non scarsa importanza sia sotto il profilo della capacità a delinquere del soggetto sia per il vantaggio tratto dalla ricettazione. (Nella specie è stata esclusa l’ipotesi lieve per i numerosi precedenti penali, per l’importo non trascurabile degli assegni, per il fatto che questi venivano cambiati in banca con falsi documenti).
Cass. pen. n. 8/1993
In tema di ricettazione, di assegno circolare in bianco, ai fini dell’attenuante del fatto di particolare tenuità, occorre avere riguardo non esclusivamente al valore venale della carta e del costo della stampa del modulo, ma anche all’interesse generale della banca emittente al cosiddetto «valore formale» del documento, per la peculiare funzione garantistica nel commercio giuridico dei titolo di credito, interesse la cui lesione è attuale e concomitante alla ricettazione, indipendentemente dall’utilizzazione concreta del titolo e della conseguente eventuale realizzazione degli ulteriori reati di falso e truffa. Ove la ragione preponderante del riconoscimento dell’attenuante indicata sia il modesto valore economico del bene ricettato, poi, non può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, poiché la medesima circostanza non può essere apprezzata due volte in favore dell’imputato.
Cass. pen. n. 3/1993
Il dolo eventuale non è compatibile con il delitto di ricettazione, poiché la rappresentazione dell’eventualità che la cosa che si acquista o comunque si riceve, provenga da delitto, equivale al dubbio, mentre l’elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dell’oggetto.
Cass. pen. n. 7821/1992
Ai fini dell’applicazione dell’attenuante speciale del delitto di ricettazione, di cui all’art. 648, comma secondo, c.p., («fatto di particolare tenuità») si deve tenere conto di tutti gli elementi del fatto e non soltanto del valore del bene, tuttavia il valore rilevante dell’oggetto ricettato esclude di per sé la configurabilità della ricettazione di particolare tenuità. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che il valore superiore ai venti milioni di lire, attribuito nella sentenza impugnata alla autovettura ricettata, fosse rilevante e tale da escludere l’ipotesi attenuata della ricettazione).
Cass. pen. n. 7813/1992
In relazione al reato di ricettazione, che è reato istantaneo, non è configurabile un concorso morale a posteriori, per adesione psicologica alla ricettazione consumata da altri. Il concorso morale può precedere l’esecuzione del reato o esprimersi nel corso della fase esecutiva, ma non successivamente a reato consumato. La successiva ricezione della cosa può dar luogo a ulteriore ricettazione, sempre che sussista il relativo elemento psicologico e si stabilisca una relazione di fatto con la cosa che ne comporti la disponibilità.
Cass. pen. n. 2804/1992
Ai fini del reato di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza.
Cass. pen. n. 1999/1992
Ai fini della concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, al danno patrimoniale previsto dall’attenuante in parola deve assegnarsi valore oggettivo intrinseco e pertanto, se esso è collegato al reato di ricettazione di moduli di assegni in bianco, deve farsi riferimento al valore dei moduli e non già agli importi che risultino apposti in un momento successivo, dando luogo ad ulteriori ipotesi delittuose (truffa, falso, ecc.).
Cass. pen. n. 10944/1991
Nel delitto di ricettazione l’ipotesi attenuata dal fatto di particolare tenuità richiede anzitutto l’accertamento del valore economico della cosa ricettata (che deve essere particolarmente tenue sotto un profilo oggettivo) e non quello, di per sé insufficiente, della sua quantità o del profitto che dalla sua vendita il reo potrebbe trarre. In secondo luogo non può farsi dipendere la particolare tenuità del fatto, del quale il danno è soltanto una componente, solo dal valore particolarmente tenue della cosa ricettata ma deve piuttosto legarsi anche alle modalità ed ai motivi dell’azione e, conseguentemente, alla condotta e alla personalità del colpevole.
Cass. pen. n. 10943/1991
In tema di ricettazione la prova della consapevolezza dell’illecita provenienza dei beni ricevuti può essere desunta anche da inequivoci elementi indiziari forniti dal comportamento dell’imputato.
Cass. pen. n. 9280/1991
Ai fini dell’applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, deve ritenersi che nel caso di ricettazione di assegni circolari e bancari già compilati, il danno cagionato dal reato non è solo quello del valore cartaceo dei relativi moduli, ma è quello rappresentato dall’importo recato dai titoli.
Cass. pen. n. 6531/1991
In tema di ricettazione (art. 648 c.p.), la prova dell’elemento psicologico del reato può desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualunque indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il comportamento dell’imputato in relazione alla sua specifica attività professionale. (Nella fattispecie è stato ritenuto la sussistenza del reato nella condotta di un esperto del mercato automobilistico che aveva acquistato in Spagna e importato in Italia, a scopo di vendita e di profitto, motori fabbricati dalla Seat su licenza Fiat, recanti il marchio distintivo «Fiat» contraffatto).
Cass. pen. n. 6507/1991
Il reato di ricettazione sussiste anche quando le cose ricevute non provengono immediatamente bensì in via mediata, da delitto. (Fattispecie in tema di ricettazione di assegni di provenienza illecita).
Cass. pen. n. 3505/1991
In tema di ricettazione non è applicabile la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto quando oggetto del delitto sia un’arma. Tale attenuante richiede l’accertamento — oltre che del valore economico della cosa ricettata (che deve essere in ogni caso particolarmente tenue) — anche di ogni altra circostanza idonea a manifestare la particolare tenuità del fatto stesso nel suo complesso. (Nella specie è stata esclusa l’attenuante con riferimento alle modalità del fatto, concernente un’arma micidiale e clandestina).
Cass. pen. n. 10562/1990
In tema di ricettazione è necessario distinguere fra la particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 648 comma secondo, c.p. e la speciale tenuità del danno, di cui all’art. 62, n. 4 c.p. Infatti, la prima consente e presuppone una valutazione complessiva dell’episodio, quale risulta accertato nelle sue componenti oggettive e soggettive, mentre la seconda attiene esclusivamente al valore materiale della cosa, che dev’essere di speciale tenuità. Ne deriva che le due circostanze attenuanti predette sono fra loro compatibili.
Cass. pen. n. 9573/1990
Il delitto di ricettazione, nella fattispecie commissiva dell’intromissione, si perfeziona per il solo fatto che l’agente si intrometta, per fare acquistare, ricevere od occultare le cose di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l’intromissione medesima raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto. Ne deriva che se tale scopo non sia stato realizzato, il delitto è consumato e non solo tentato. Nell’ipotesi della mediazione quindi è sufficiente che il mediatore si adoperi in modo univoco per far acquistare la merce e non è necessario né che metta in rapporto diretto le due parti, né che la refurtiva venga effettivamente acquistata o ricevuta.
Cass. pen. n. 9572/1990
La ricettazione è un reato di offesa, che rientra nella tipicità. La conformità della fattispecie concreta a quella legale implica la lesione dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice. Essa è ravvisabile tutte le volte in cui la condotta tipica cade su un quid, che ha un certo valore, anche se non puramente economico, qualunque sia la sua misura.
Cass. pen. n. 9410/1990
Per la configurabilità della ricettazione è sufficiente che sia stato accertato il delitto-presupposto e la provenienza delle cose (oggetto di ricettazione) dal medesimo, con la consapevolezza della loro illecita provenienza, anche se non ne siano stati scoperti gli autori.
Cass. pen. n. 7650/1990
La ricettazione, nella forma dell’intromissione, si consuma per il solo fatto dell’intermediazione, momento nel quale deve esistere la consapevolezza dell’illiceità del possesso dell’offerente, la cui prova può desumersi da qualunque elemento di fatto che abbia un inequivoco valore probatorio della mala fede dell’acquirente.
Cass. pen. n. 7224/1990
In materia di ricettazione (art. 648 c.p.), la consapevolezza della provenienza illecita del denaro e delle altre cose acquistate, ricevute etc. deve ritenersi sussistente anche quando nella mente del soggetto agente si sia affacciato il dubbio della provenienza delittuosa e nonostante ciò egli abbia agito accettandone il rischio.
Cass. pen. n. 4077/1990
Ai fini della configurazione del delitto di ricettazione non rileva il mancato accertamento giudiziale dei delitti presupposti, ma è sufficiente che, anche in base a prove logiche, il fatto dell’illecita provenienza delle cose acquistate e ricevute risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione.
In tema di ricettazione, la prova del dolo può essere desunta da qualsiasi elemento anche indiretto e, quindi, anche da quelli indicati nell’art. 712 c.p. quando essi siano così univoci da generare in qualsiasi persona la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute da colui che le offre.
Cass. pen. n. 3715/1990
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione si richiede, essenzialmente, la certezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto, acquistato od occultato, ma tale certezza, desumibile dalle emergenze processuali, non è da confondersi con la consapevolezza, da parte di chi la res ha ricevuto, acquistato o occultato, della provenienza delittuosa di essa. L’indagine concernente la conoscenza di tale illecita provenienza — integrativa dell’elemento intenzionale del reato de quo — in quanto accertamento di fatto è incensurabile in sede di legittimità, quando il giudice di merito ha esplicitato le ragioni della propria convinzione con motivazione immune da vizi logico-giuridici.
Cass. pen. n. 15496/1989
Il presupposto del delitto di ricettazione, cioè l’esistenza di un delitto anteriore, non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito secondo il quale il delitto presupposto doveva ritenersi provato dalla circostanza che un’arma da guerra non può costituire oggetto di lecito scambio tra privati).
Cass. pen. n. 13330/1989
In tema di ricettazione di assegni, ai fini dell’applicazione dell’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa si deve tener conto dell’importo risultante dal titolo solo se il reato di ricettazione abbia avuto ad oggetto un assegno già contenente l’indicazione dell’importo stesso.
L’attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4 c.p., è compatibile con l’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall’art. 648, secondo comma, c.p. solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l’ipotesi attenuata di ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio l’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4 è assorbita nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, secondo comma c.p.
Cass. pen. n. 9316/1989
Agli effetti dell’applicazione del secondo comma dell’art. 648 c.p. la valutazione della tenuità del fatto va condotta sulla base degli elementi materiali che integrano la realizzazione fenomenica della fattispecie astratta, con esclusione degli elementi soggettivi in quanto la diminuente in parola ha natura oggettiva.
Cass. pen. n. 7394/1989
Il termine «fatto» usato dal legislatore al primo cpv. dell’art. 648 c.p., che non può essere identificato con l’espressione «danno patrimoniale», ha un significato e un contenuto più ampio di quello di danno, sicché, esso, pur non esclude che il valore della cosa ricettata possa essere tenuto presente dal giudice, è comprensivo di altri possibili elementi che possono caratterizzare il caso concreto. Detti elementi, sia di natura soggettiva che oggettiva, possono assumere in relazione alla singola fattispecie, un significato determinante ai fini del riconoscimento o della esclusione della particolare tenuità del fatto, valutato nella sua globalità, rispetto al valore economico, ovvero al numero delle cose ricettate.
Cass. pen. n. 2200/1989
In tema di ricettazione, il dolo, consistente nella consapevolezza dell’agente della provenienza illecita della cosa, può essere dimostrato da qualsiasi elemento utile e rilevante ai fini probatori, e ciò a prescindere dall’accertamento giudiziale del reato presupposto. Tale indagine sulla conoscenza della provenienza delittuosa della cosa ricettata costituisce accertamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, quando il giudice di merito abbia dato ragione del proprio convincimento con congrua e corretta motivazione.
Cass. pen. n. 1493/1989
La consapevolezza dell’imputato di ricettazione, circa la provenienza delittuosa della cosa ricevuta, può desumersi da qualsiasi elemento e, in particolare, dalla sua peculiare natura in quanto tale da ingenerare in persona di media levatura la certezza che la cosa non poteva essere legittimamente posseduta da chi la deteneva. Pertanto, si verifica tale situazione allorché si ricevano moduli di assegno bancario, poiché essi non sono in commercio e non possono essere ceduti se non dopo il loro riempimento da parte del titolare del relativo conto corrente.
Cass. pen. n. 590/1989
Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione non è necessario che sia noto l’autore del delitto presupposto, essendo sufficiente la semplice certezza della sua esistenza.
Cass. pen. n. 12249/1988
Il reato di ricettazione è configurabile in ogni ipotesi di ricezione di beni che costituiscono il profitto patrimoniale di qualsiasi delitto. Pertanto è ravvisabile il reato di ricettazione in caso di acquisizione del prodotto di attività di contraffazione o alterazione. (Fattispecie in tema di possesso di oggetti con marchio contraffatto di altra industria).
Cass. pen. n. 8687/1988
In tema di ricettazione la scienza dell’agente in ordine alla provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento e sussiste quando i sospetti sulla legittimità della provenienza siano così gravi ed univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che la cosa ricevuta o acquistata non poteva essere posseduta legittimamente da chi la deteneva od offriva. Ne consegue che in caso di detenzione di arma con il numero di matricola abraso, la prova di tale consapevolezza, data l’esistenza di un delitto anteriore – cancellazione del numero di matricola – è in re ipsa.
Cass. pen. n. 8432/1988
Il momento perfezionativo del reato di ricettazione per intromissione coincide con il compimento della condotta posta in essere dall’agente per fare, acquistare o ricevere il danaro o le altre cose provenienti da delitto, senza che sia necessario che l’interessamento così spiegato raggiunga lo scopo che l’agente si è proposto. Il reato si consuma perciò mediante il primo atto di univoca ed idonea intromissione ed il tentativo non è configurabile.
Cass. pen. n. 3675/1988
La ricettazione, nella forma dell’intromissione, si consuma per il solo fatto dell’intermediazione. In questo momento deve esistere la consapevolezza dell’illiceità del possesso dell’offerente, ma la prova di tale atteggiamento psicologico può desumersi da qualunque elemento di fatto, compreso il comportamento successivo che, da solo o nel complesso delle altre risultanze processuali, fornisca la dimostrazione della scienza dell’agente in ordine alla provenienza delle cose che ha fatto acquistare.
Cass. pen. n. 12402/1987
In tema di ricettazione, la ricezione di cui all’art. 648 c.p. è formula comprensiva di qualsiasi possesso della cosa proveniente da reato, dovendosi intendere in senso lato il termine acquisto che figura nel testo dell’articolo precitato. Ne consegue che è configurabile la ricettazione nel caso di impossessamento da parte di un terzo di una cosa di origine furtiva, abbandonata dal ladro.
Cass. pen. n. 10615/1987
In tema di ricettazione la conoscenza da parte dell’agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, ivi compreso il comportamento tenuto dallo stesso agente successivamente alla ricezione.
Cass. pen. n. 8245/1987
Ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, la ricezione, che ne è l’elemento materiale, è comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da reato e, quindi, vi rientra anche il possesso per «mero titolo di compiacenza». Quanto al profitto, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa (nella specie possibilità di utilizzare una patente di guida falsificata), né si esige che l’agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira, poiché l’incriminazione in esame tende ad impedire che soggetti diversi da coloro che hanno commesso un delitto appaiano interessati alle cose provenienti da esso, al fine di trarne un vantaggio anche temporaneo. Ciò per evitare la dispersione delle cose di provenienza delittuosa e la conseguente difficoltà di recupero, che rappresentano maggiori pregiudizi per la vittima del reato.
Cass. pen. n. 7761/1987
Non è configurabile il delitto di ricettazione se il reato presupposto è punibile a querela e questa non sia stata presentata.
Cass. pen. n. 12490/1986
Commette il delitto di ricettazione nella forma dell’intromissione colui il quale segnali ai ladri l’eventuale probabile acquirente di cose che conosce essere di provenienza furtiva, essendo, a tal fine, irrilevante la mancanza di parte dello stesso di un’attività di vera e propria mediazione intesa in senso continuativo.
Cass. pen. n. 10695/1986
Ricorre l’elemento materiale della ricettazione anche quando la cosa di provenienza delittuosa venga rinvenuta non solo sulla persona del soggetto, ma anche nella sua abitazione o in luogo dove egli abbia la disponibilità immediata ed esclusiva delle cose ripostevi, mentre l’elemento psicologico può essere desunto anche dagli elementi considerati dall’art. 712 c.p. (incauto acquisto), allorquando i sospetti sulla legittimità della provenienza della cosa siano così gravi ed univoci da ingenerare in qualunque persona di levatura intellettuale normale e secondo la comune esperienza o conoscenza la certezza della provenienza delittuosa della cosa. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza della ricettazione, una carabina cal. 22 con matricola punzonata, risultata rubata, era stata rinvenuta in una cassapanca sita in un locale, adibito a deposito, nell’azienda dell’imputato).
Cass. pen. n. 10503/1984
La «ricettazione per intromissione» è un reato istantaneo, senza che possa assumere alcuna rilevanza la mancata conclusione della vendita. Ne consegue che se l’accettazione di intervenire alla vendita dell’oggetto rubato sia avvenuta prima del rinvenimento della refurtiva da parte degli organi di polizia, è senz’altro da escludere la configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 49 c.p.
Cass. pen. n. 9896/1984
Ai fini dell’indagine sul dolo del delitto di ricettazione non è indispensabile l’accertamento del prezzo effettivamente pagato dall’agente, potendo il giudice di merito desumere la prova dell’elemento psicologico del delitto anche da altre circostanze di fatto (modalità dell’acquisto, natura delle cose, qualità o condizione del venditore, attività normalmente svolta dall’imputato, comportamento processuale etc.) che consentono di raggiungere la ragionevole certezza che nel momento dell’acquisto egli sapeva che le cose offertegli in vendita fossero di provenienza illecita.
Cass. pen. n. 9042/1984
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, è necessaria la prova che l’agente abbia ricevuto, acquistato od occultato denaro o cose provenienti da reato con la consapevolezza di tale illecita provenienza, che deve tradursi nella certezza, desunta anche da elementi gravi, univoci e concordanti, che il danaro o le cose ricevute od occultate siano il prezzo, il prodotto o il profitto di un reato commesso da altri. A tal fine il giudice di merito è tenuto ad indagare se, date le particolari modalità del fatto, l’agente poteva, allorché ricevette, acquistò od occultò il danaro o le cose, aver raggiunto quella certezza, oppure se, per leggerezza, superficialità o disattenzione, omise di accertarsi della loro legittima provenienza, pur dovendo, con l’ordinaria diligenza, nutrire il sospetto che esse provenissero da reato.
Cass. pen. n. 4174/1984
La ricettazione richiede la scienza, certa e sicura, della provenienza delittuosa della cosa. Tale provenienza è implicita negli oggetti d’arte da scavo, poiché questi appartengono notoriamente allo Stato sin dal momento del loro ritrovamento.
Cass. pen. n. 5378/1983
Nella ricettazione per intermediazione non occorre alcuna appropriazione, definitiva o di lunga durata, della cosa illecita, essendo sufficiente da parte dell’intermediario che lo stesso esplichi la sua attività inerente a tale funzione per l’acquisizione al terzo della res di provenienza illecita.
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