14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6531 del 11 giugno 1991
Testo massima n. 1
In tema di ricettazione [ art. 648 c.p. ], la prova dell’elemento psicologico del reato può desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualunque indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il comportamento dell’imputato in relazione alla sua specifica attività professionale. [ Nella fattispecie è stato ritenuto la sussistenza del reato nella condotta di un esperto del mercato automobilistico che aveva acquistato in Spagna e importato in Italia, a scopo di vendita e di profitto, motori fabbricati dalla Seat su licenza Fiat, recanti il marchio distintivo «Fiat» contraffatto ].
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