14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7821 del 8 luglio 1992
Testo massima n. 1
Ai fini dell’applicazione dell’attenuante speciale del delitto di ricettazione, di cui all’art. 648, comma secondo, c.p., [ «fatto di particolare tenuità» ] si deve tenere conto di tutti gli elementi del fatto e non soltanto del valore del bene, tuttavia il valore rilevante dell’oggetto ricettato esclude di per sé la configurabilità della ricettazione di particolare tenuità. [ Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che il valore superiore ai venti milioni di lire, attribuito nella sentenza impugnata alla autovettura ricettata, fosse rilevante e tale da escludere l’ipotesi attenuata della ricettazione ].
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