14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10766 del 13 dicembre 1996
Testo massima n. 1
In materia di ricettazione, l’ipotesi del fatto di particolare tenuità [ art. 648 secondo comma ] non concerne il solo valore economico dell’oggetto della ricettazione ma riguarda anche il profitto che dalla ricezione o dall’acquisto della cosa l’agente vuole trarre, nonché ogni altro elemento che sia idoneo a definire la portata del reato in termini di lievità o di gravità alla luce dei parametri forniti dall’art. 133 c.p. È possibile pertanto, che sia negata la particolare tenuità del fatto anche quando sia stata applicata la circostanza attenuante dell’art. 62 n. 4 c.p. [ danno patrimoniale di speciale tenuità ].
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