14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3715 del 16 marzo 1990
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione si richiede, essenzialmente, la certezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto, acquistato od occultato, ma tale certezza, desumibile dalle emergenze processuali, non è da confondersi con la consapevolezza, da parte di chi la res ha ricevuto, acquistato o occultato, della provenienza delittuosa di essa. L’indagine concernente la conoscenza di tale illecita provenienza — integrativa dell’elemento intenzionale del reato de quo — in quanto accertamento di fatto è incensurabile in sede di legittimità, quando il giudice di merito ha esplicitato le ragioni della propria convinzione con motivazione immune da vizi logico-giuridici.
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