14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 22693 del 5 giugno 2008
Posted at 20:18h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di ricettazione, l’affermazione di responsabilità per l’acquisto o la ricezione di beni con marchi contraffatti o alterati non richiede che sia provata l’avvenuta registrazione dei marchi, condizione essenziale per affermare l’esistenza del delitto presupposto, se si tratta di marchi di largo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle società produttrici. [ La Corte ha precisato che, in tali casi, è onere difensivo la prova della dedotta mancanza di registrazione del marchio ].
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