14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 25828 del 4 luglio 2007
Testo massima n. 1
La persona offesa del delitto di usura non può rispondere, in concorso con l’erogatore del prestito usurario, di ricettazione del denaro ricevuto, per l’impossibilità di individuare nella sua condotta il perseguimento di un ingiusto profitto, elemento finalistico del dolo di ricettazione.
Articoli correlati
Testo massima n. 1
Non è configurabile in capo alla persona offesa del delitto di usura, il concorso con l’autore di tale reato nel delitto di ricettazione avente ad oggetto il denaro del prestito usurario. Nel delitto di ricettazione infatti l’elemento del profitto è connotato del requisito dell’ingiustizia, che richiede un dolo specifico, non ipotizzabile nel caso di vittima di usura che si presta all’eventuale ricettazione. [ Mass. redaz. ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]