14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7880 del 29 febbraio 2012
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità, in capo a colui che detenga per la vendita prodotti contraffatti [ nella specie supporti audiovisivi illecitamente riprodotti ], del reato di ricettazione, è necessario che la contraffazione sia opera di terzi. [ In motivazione la Corte, annullando senza rinvio la sentenza che aveva condannato l’imputato sulla base della sola contumacia dello stesso, ha precisato che l’ampia disponibilità a prezzi contenuti di masterizzatori e ad altri apparecchi di duplicazione non rende sostenibile la presunzione che il venditore di supporti abusivi li abbia acquistati da un terzo e non invece, lui stesso, personalmente duplicati ].
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