14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4077 del 21 marzo 1990
Testo massima n. 1
Ai fini della configurazione del delitto di ricettazione non rileva il mancato accertamento giudiziale dei delitti presupposti, ma è sufficiente che, anche in base a prove logiche, il fatto dell’illecita provenienza delle cose acquistate e ricevute risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione.
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Testo massima n. 1
In tema di ricettazione, la prova del dolo può essere desunta da qualsiasi elemento anche indiretto e, quindi, anche da quelli indicati nell’art. 712 c.p. quando essi siano così univoci da generare in qualsiasi persona la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute da colui che le offre.
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