16 Mar Art. 625 — Circostanze aggravanti
La pena per il fatto previsto dall’art. 624 è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 927 euro a 1.500 euro:
- [ 1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione ];
- 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
- 3) se il colpevole porta indosso armio narcotici, senza farne uso;
- 4) se il fatto è commesso con destrezza , [ ovvero strappando la cosa di mano, o di dosso alla persona ];
- 5) se il fatto è commesso da tre o più persone[ 112 n. 1 ] , ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale [ 357 ] o d’incaricato di un pubblico servizio [ 358 ];
- 6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande [ c. nav. 1148 ];
- 7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro[ c.c. 1798, 2905, 2793; c.p.c. 670-673; c. nav. 682; c.p. 189–190; c.p.p. 354, 253, 317, 320 ] o a pignoramento [ c.p.c. 491 ], o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede , o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza [ 635 n. 3 ];
- 7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
- 8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
- 8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
- 8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da duecentosei euro a millecinquecentoquarantanove euro.
- [ 1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione ];
- 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
- 3) se il colpevole porta indosso armio narcotici, senza farne uso;
- 4) se il fatto è commesso con destrezza , [ ovvero strappando la cosa di mano, o di dosso alla persona ];
- 5) se il fatto è commesso da tre o più persone[ 112 n. 1 ] , ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale [ 357 ] o d’incaricato di un pubblico servizio [ 358 ];
- 6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande [ c. nav. 1148 ];
- 7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro[ c.c. 1798, 2905, 2793; c.p.c. 670-673; c. nav. 682; c.p. 189–190; c.p.p. 354, 253, 317, 320 ] o a pignoramento [ c.p.c. 491 ], o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede , o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza [ 635 n. 3 ];
- 7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
- 8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
- 8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
- 8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 20476/2018
In tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose anche qualora l’energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla “res”oggetto dell’azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisato l’aggravante nella condotta dell’imputato che aveva colpito con calci il portone d’ingresso di un’abitazione, senza accertare le conseguenze di questa azione sul bene).
Cass. pen. n. 17391/2018
Sussiste la circostanza aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nel caso in cui il furto sia commesso in un ospedale, inserito nel servizio nazionale e, pertanto, stabilimento pubblico.
Cass. pen. n. 40829/2017
In tema di furto, ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), si qualifica “viaggiatore”anche colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l’entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo spostamento in sé; costituiscono “bagaglio”le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio. (Fattispecie in cui si è ritenuta sussistente l’aggravante in relazione ad una borsetta sottratta da un’auto parcheggiata, durante il periodo in cui il proprietario si era allontanato per una passeggiata).
Cass. pen. n. 37212/2017
La sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n. 3 cod. pen. con riferimento al porto di un’arma, non determina l’assorbimento nel reato di furto di quelli di illecita detenzione della predetta arma o di porto ingiustificato di essa, previsto dall’art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza aggravante non postula l’illiceità della detenzione o del porto dell’arma ed è finalizzata a tutelare un bene giuridico diverso, stigmatizzando la predisposizione di strumenti volti a rendere più agevole la sottrazione e l’impossessamento dei beni mobili.
Cass. pen. n. 34090/2017
In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.
Cass. pen. n. 26857/2017
Non integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell’art. 635, comma secondo, n. 1, in relazione all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un locale pubblico all’interno del quale sia presente il titolare, considerato che la “ratio”della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto.
Cass. pen. n. 26447/2017
Ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7-bis, cod. pen. è necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l’altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all’erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest’ultima deve essere parte di un’infrastruttura effettivamente destinata all’erogazione del servizio pubblico. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell’aggravante dal momento che le tubazioni oggetto di furto erano parte di un’infrastruttura in disuso di proprietà di Poste Italiane s.p.a.).
Cass. pen. n. 24821/2017
In tema di furto aggravato da destrezza, qualora questa sia correlata all’approfittamento di una situazione di distrazione della vittima, occorre verificare, sotto un primo profilo, se la stessa possa essere considerata il prodotto di una ordinaria attitudine di ciascuno ad attirare o allontanare l’attenzione altrui da un oggetto ovvero se possa essere ricondotta ad una condotta dell’agente caratterizzata da non comune abilità e, quindi, da “destrezza”; sotto un altro profilo, se, in costanza della distrazione della vittima, l’agente, nell’approfittarne, si sia limitato ad utilizzare un’attitudine naturalmente riferibile a ciascuno oppure se, anche in questo caso, abbia tenuto una condotta avente la suddetta caratterizzazione di particolare abilità, prontezza fisica, sveltezza e, quindi, ancora una volta, di “destrezza”. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito con la quale era stata ritenuta la sussistenza dell’aggravante sulla base della sola considerazione che l’agente aveva operato il furto approfittando di un momento di distrazione della vittima, laddove sarebbe stato necessario specificare se si fosse trattato di un semplice approfittamento di detta distrazione o se fossero state invece adottate modalità specifiche denotanti destrezza, intesa come abilità fuori dell’ordinario).
Cass. pen. n. 21158/2017
Integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all’interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo a distanza che esclude l’esposizione della merce alla pubblica fede.
Cass. pen. n. 18655/2017
Integra il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento – e non quello di truffa – la condotta di colui che, simulando la qualità di incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, in quanto tale consegna non è sintomo della sua volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri. (Nella specie l’agente, fingendosi un tecnico dell’acquedotto incaricato di verificare il grado di inquinamento dell’acqua, aveva chiesto alle vittime, persone anziane, di depositare il denaro contante, di cui si sarebbe poi impossessato, nel frigorifero e, allarmandole con un inesistente rischio di incendio, si era fatto consegnare i gioielli, assumendo di doverli portare al di fuori dell’abitazione per campionarli e bonificarli).
Cass. pen. n. 12590/2017
In tema di furto, sono compatibili e concorrono le circostanze aggravanti del furto commesso su bagaglio del viaggiatore (art. 625, comma primo, n. 6) e quella della destrezza (art. 625, comma primo, n. 4), trattandosi di aggravanti aventi un diverso ambito di operatività, in quanto la destrezza attiene al quomodo o alla modalità della condotta di sottrazione mentre il fatto commesso sul bagaglio del viaggiatore si caratterizza per la species della “res”e, quindi, per la particolarità dell’oggetto di sottrazione, stante la scelta legislativa di ritenere le cose trasportate nei viaggi maggiormente vulnerabili e assimilabili alle cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede.
Cass. pen. n. 4200/2017
In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. – “sub specie”di esposizione per necessità alla pubblica fede – nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità, e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada.
Cass. pen. n. 55227/2016
Il delitto di furto di cui all’art. 624-bis cod. pen. può essere aggravato, ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7, dello stesso codice, dalla esposizione alla pubblica fede, essendo tale aggravante configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile. (Fattispecie relativa al furto di un’autovettura lasciata all’interno di un cortile, liberamente accessibile, di un’abitazione).
Cass. pen. n. 44976/2016
In tema di furto, l’aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell’impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo “strappo”, di cui all’art. 624 bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene. (In applicazione del principio, la S. C. ha riqualificato come furto con destrezza la condotta di tre giovani -originariamente contestata come furto con strappo – che, dopo aver avvicinato la vittima ed averla distratta, facendole perdere l’equilibrio con uno sgambetto, gli avevano sfilato il telefono dalla tasca posteriore dei pantaloni).
Cass. pen. n. 33557/2016
In tema di aggravanti del reato di furto, la nozione di “necessità”dell’esposizione alla pubblica fede, non ricomprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l’offeso è chiamato a far fronte. (Fattispecie riguardante il furto di un portafogli lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all’imbarcazione medesima).
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