Art. 61 – Codice penale – Circostanze aggravanti comuni
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [578 comma 3, 579 comma 3], le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abietti o futili [576 comma 1 n. 2, 577 comma 1 n. 4];
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [576 comma 1 n. 1; c.p.p. 4, 12 lett. c];
3) l'avere, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell'evento;
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone [576 comma 1 n. 2, 577 comma 1 n. 4];
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato [576 comma 1 n. 3, 576 comma 2; c.p.p. 296];
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio [624-648; c. nav. 1135-1149], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro [481 comma 2], cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità [646 comma 3, 649];
11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere;
11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza;
11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative;
11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4308/2025
In tema di trattenimento amministrativo dei richiedenti protezione internazionale ai sensi della legge 9 dicembre 2024, n. 187, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 6, par. 1), CEDU - dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come richiamato dall'art. 5-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che, sui ricorsi avverso i decreti di convalida o di proroga del trattenimento adottati dalle corti d'appello, la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del Procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell'autorità giudiziaria l'individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione.
Cass. civ. n. 1042/2025
Non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione.
Cass. civ. n. 565/2025
L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).
Cass. civ. n. 36208/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.
Cass. civ. n. 34501/2024
Non configura la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa l'ingresso non autorizzato ad un sistema informatico protetto per carpire dati utili alla difesa in giudizio, tranne che siffatta condotta non costituisca l'unico mezzo per ottenere il risultato difensivo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione impugnata che ha ritenuto non scriminata la condotta dell'imputata che, per acquisire informazioni sulla situazione economica del marito, da utilizzare nel procedimento di separazione personale, si era introdotta abusivamente nel sistema di "home banking" di quest'ultimo, nonostante avesse la possibilità di acquisire ugualmente i dati carpiti sollecitando il giudice civile a formulare un ordine di esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ.).
Cass. civ. n. 33149/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che i criteri cui occorre fare riferimento, in tal caso, per l'applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una "tertia lex" non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità).
Cass. civ. n. 32767/2024
In tema di spese di giustizia, è inammissibile l'incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la rideterminazione delle spese processuali liquidate con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta oblazione, dovendo la domanda essere proposta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito della questione è tenuto a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione, onde non precludere la riproposizione della domanda al giudice civile).
Cass. civ. n. 30666/2024
In tema di impugnazioni cautelari reali, la dichiarazione di incompetenza per territorio resa dal tribunale del riesame, attenendo ad un elemento necessariamente comune a tutti i coindagati, produce i propri effetti, ex art. 587 cod. proc. pen., anche nei confronti del coindagato non impugnante, ove riguardi il medesimo reato e sia divenuta definitiva.
Cass. civ. n. 30615/2024
È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, pur se non riconosciuta, che abbia avanzato, "iure proprio", richiesta risarcitoria assumendo di aver subito, per effetto del reato, un danno patrimoniale o non patrimoniale consistente nell'offesa all'interesse da essa perseguito e consacrato nello statuto associativo, non essendo richiesto il radicamento dell'associazione medesima nello specifico contesto territoriale in cui la lesione si è verificata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile ad associazioni statutariamente preposte alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambiente lavorativo, nell'ambito di processo riguardante il decesso di alcuni prestatori d'opera, a causa della violazione della disciplina in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
Cass. civ. n. 28723/2024
In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, utilizzabile in quanto tale nel processo penale, a condizione che integri ed esaurisca la condotta criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituissero corpo del reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., utilizzabili, come tali, nel processo penale i "files" captati in modalità attiva sul telefono cellulare dell'indagato contenenti immagini e video afferenti alla vita privata delle persone offese).
Cass. civ. n. 28583/2024
L'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 28102/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è abnorme la decisione con la quale il giudice della cognizione, anziché integrare o confermare il dispositivo già letto in udienza, rigetti la richiesta di sostituzione della pena detentiva con separato provvedimento che, in ogni caso, è impugnabile nel merito unitamente alla sentenza.
Cass. civ. n. 26875/2024
I reati di violenza privata e di sequestro di persona possono concorrere tra loro posto che le relative fattispecie incriminatrici, integrate dal medesimo elemento materiale della costrizione, si differenziano per il fatto che, nel primo, viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale che aveva condannato l'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 605 e 610 cod. pen. per avere costretto la persona offesa, già in stato di privazione della libertà di movimento nel suo appartamento, a consegnargli il telefono cellulare e a rivelargli il codice di sblocco dell'utenza per consentirgli l'accesso ai messaggi inviati dalla stessa all'ex fidanzato).
Cass. civ. n. 26557/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, che ne esclude la cumulabilità con la sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev'essere ritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili.
Cass. civ. n. 25261/2024
In tema di esecuzione forzata, allorché l'espropriazione sia iniziata in base a condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e sopravvenga sentenza di condanna definitiva di riforma della precedente decisione in senso quantitativo, si verifica una successione di titoli esecutivi, segnata da una differente quantificazione del credito da soddisfare, ma altresì dall'assorbimento del titolo temporalmente anteriore (la condanna provvisionale) in quello successivo (la condanna definitiva), con la conseguenza che il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo, se si tratta di modifica in diminuzione o nei limiti del titolo originario, qualora la modifica sia in aumento; in quest'ultimo caso, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, il creditore deve formulare, per la parte di credito residuale ed eccedente quello originario e in virtù del nuovo e distinto titolo esecutivo, un apposito intervento, la cui tempestività va autonomamente valutata in relazione al tempo del suo dispiegamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo l'intervento, svolto in epoca posteriore all'ordinanza di vendita dei beni staggiti, per la differenza tra la somma originariamente riconosciuta con la provvisionale e quella superiore definitivamente accertata e, pertanto, da collocare quale chirografario intempestivo nel progetto di distribuzione).
Cass. civ. n. 25082/2024
Il provvedimento di rigetto del concordato in appello non è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato unitamente alla sentenza, posto che il predetto non ha interesse ad impugnare, conseguendo alla reiezione della proposta di accordo l'esame dell'atto di gravame sia in punto di accertamento della responsabilità che di inflizione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito del rigetto della richiesta di concordato, le parti possono avanzare una nuova istanza, emendata dai vizi rilevati dal giudice).
Cass. civ. n. 24927/2024
La censura concernente la mancanza di procura nell'atto di precetto è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio.
Cass. civ. n. 24552/2024
Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal Comune creditore).
Cass. civ. n. 24471/2024
Nell'opposizione all'esecuzione forzata promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale non è ammessa l'allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione del giudicato, sicché, in caso di esecuzione di sentenza di condanna al risarcimento del danno conseguente alla dichiarata nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, può farsi valere l'"aliunde perceptum", non dedotto nel giudizio, soltanto con decorrenza del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello, pronunciata in un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., che aveva ammesso la deduzione dell'"aliunde perceptum" solo con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato del titolo esecutivo, anziché da quella di pubblicazione).
Cass. civ. n. 23283/2024
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura.
Cass. civ. n. 23240/2024
Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l'estinzione del processo esecutivo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d'atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione, non idonea a precludere l'impugnazione dell'approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l'ultimo atto di quel processo.
Cass. civ. n. 22275/2024
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di Poste Italiane s.p.a. addetto allo sportello di cassa che, su incarico del cliente, effettui il pagamento dei tributi tramite modello F24, trattandosi di attività meramente esecutiva che esclude il possesso di specifiche competenze tecniche o informatiche, nonché priva del carattere dell'autonomia e della discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che la ricevuta del modello, predisposta dallo strumento telematico, è riconducibile direttamente a Poste Italiane s.p.a. nella sua soggettività giuridica e non al singolo operatore di sportello, quale soggetto che attesta per conto della società).
Cass. civ. n. 21076/2024
I reati di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'abuso da parte del pubblico ufficiale della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nel primo colui che dà o promette non è vittima di errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione per conseguire un indebito vantaggio, sicché è punibile per aver prestato acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, ponendosi su un piano di complicità con il pubblico agente, laddove, nella truffa, il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia.
Cass. civ. n. 20519/2024
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. al reato continuato, la rilevante gravità deve essere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamente causato dalle plurime violazioni, ma con riguardo a quello cagionato da ciascuna di esse, in quanto, al di là della unificazione "quoad poenam" prevista dall'art. 81 cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico.
Cass. civ. n. 19932/2024
In tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione. (Nella specie, relativa all'impugnazione di ordinanza di prosecuzione delle operazioni di vendita, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta a distanza di due anni dalla prima istanza di accesso agli atti intervenuta dopo l'emanazione del provvedimento di vendita originario, non avendo parte ricorrente provato le ragioni della propria inerzia difensiva).
Cass. civ. n. 19777/2024
Se il giudice dell'esecuzione dà lettura in udienza dell'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione e, contestualmente, fissa il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva, quest'ultimo decorre dalla data di tale udienza, anche nel caso in cui il giudice ne abbia previsto la decorrenza dalla - non necessaria ed anzi irrituale – comunicazione del provvedimento, trovando applicazione l'art. 176, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 19748/2024
In tema di giudizio di legittimità, l'accoglimento del ricorso proposto dall'imputato limitato al solo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, con contestuale rigetto di quelli afferenti alla sua penale responsabilità, importa la condanna del predetto al pagamento delle spese di assistenza e di rappresentanza sostenute, nel grado di giudizio, dalla parte civile, solo nel caso in cui quest'ultima abbia fornito un utile contributo alla decisione.
Cass. civ. n. 19541/2024
In caso di riforma della sentenza in grado di appello per l'avvenuta riqualificazione in termini di delitto tentato del delitto consumato originariamente contestato, la riduzione della pena inflitta per il delitto come derubricato non implica l'obbligo di ridurre anche gli aumenti sanzionatori per le aggravanti riconosciute nel giudizio di primo grado, posto che la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali.
Cass. civ. n. 18635/2024
Il giudizio di opposizione all'esecuzione forzata, anche se intrapresa in forza di sentenza di condanna emessa dalla Corte dei conti all'esito di un giudizio di responsabilità contabile, spetta alla giurisdizione ordinaria, perché non involge profili di cognizione relativi all'accertamento dei presupposti della responsabilità erariale, ma unicamente il diritto soggettivo a procedere in executivis. (Nella specie, la S.C. ha escluso che sull'opposizione ad un'esecuzione forzata, condotta in forza di una sentenza della Corte dei conti e con le forme dell'iscrizione a ruolo ex art. 2 d.P.R. n. 260 del 1998, potesse configurarsi la giurisdizione tributaria o contabile e ha affermato quella del giudice ordinario).
Cass. civ. n. 18367/2024
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ciascuno dei motivi dedotti integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del contestato diritto a procedere e, pertanto, la cessazione della materia del contendere sull'impignorabilità delle quote sociali non comporta l'assorbimento delle dedotte questioni riguardanti l'inesistenza o l'inefficacia del titolo esecutivo, perché l'eventuale accoglimento di tali censure determina, al passaggio in giudicato, l'effetto di impedire qualsivoglia azione esecutiva in forza del titolo, con ulteriore conseguenza, in ordine alle spese del giudizio, di una possibile reciproca soccombenza tra le parti.
Cass. civ. n. 18152/2024
In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito).
Cass. civ. n. 18127/2024
L'abuso di relazioni di autorità, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen., riguarda principalmente l'autorità privata e presuppone l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo del reato.
Cass. civ. n. 18116/2024
L'opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di consulente tecnico di parte in un procedimento civile, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all'art. 32, comma 2, l.fall. e s'inquadra, piuttosto, in quella relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale.
Cass. civ. n. 16127/2024
In tema di circostanze aggravanti, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., configurata dall'abuso di relazioni domestiche, qualora nell'imputazione l'elemento qualificante dell'abuso non sia esposto in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non contestata in fatto l'aggravante citata, in quanto nella imputazione vi era la sola indicazione della qualità di convivente della persona offesa).
Cass. civ. n. 16006/2024
Nell'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare promossa dall'agente della riscossione, la prova dell'appartenenza del bene è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 63 (già art. 65) del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale esige l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno a cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo ovvero la sentenza passata in giudicato, pronunciata su domande proposte anteriormente allo stesso anno.
Cass. civ. n. 15908/2024
In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.
Cass. civ. n. 14865/2024
L'istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello deve essere trattata dalla Corte di cassazione nelle forme dell'udienza camerale non partecipata di cui all'art. 611 cod. proc. pen., onde assicurare alle parti adeguata interlocuzione rispetto alla decisione da adottare. (In motivazione la Corte ha chiarito che, ove venisse seguita la procedura "de plano", ordinariamente prevista dall'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., potrebbero prospettarsi profili di incostituzionalità per violazione del principio del contraddittorio, atteso il ridotto regime di impugnazione delle decisioni di legittimità).
Cass. civ. n. 14417/2024
L'attenuante della provocazione è incompatibile con il delitto di atti persecutori, il quale è un reato abituale che si compone di una pluralità di condotte produttive di un unico evento, in quanto l'accertamento della sussistenza della diminuente della provocazione imporrebbe una valutazione parcellizzata dei singoli atti nei quali si è realizzata la condotta, non compatibile con la natura unitaria del reato abituale.
Cass. civ. n. 14352/2024
Il curatore fallimentare è legittimato a proporre querela per il reato di violazione di domicilio, commesso in danno di un bene di proprietà del fallito, solo ove al suo interno vi abbia svolto, non in modo occasionale, atti della vita privata connessi alla sua attività professionale.
Cass. civ. n. 13373/2024
L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario, a norma degli artt. 43, 55, comma 3, e 86 del r.d. n. 1736 del 1933 - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma; detta invalidità, pregiudicando in maniera autoevidente il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, è deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito.
Cass. civ. n. 13314/2024
La circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, pur avendo natura soggettiva, è estensibile al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima.
Cass. civ. n. 13304/2024
In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione della prescrizione del credito per omessa notifica della cartella costituisce un motivo di opposizione all'esecuzione, in quanto con essa si contesta in radice il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito, con la conseguenza che, ai fini della sua proponibilità, è irrilevante la mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale contestata notifica, la quale non determina una situazione equivalente alla avvenuta regolare notificazione della cartella che, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione e non di presupposto necessario dell'atto successivo della procedura.
Cass. civ. n. 13223/2024
In tema di esecuzione presso terzi, con l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione emessa sulla scorta della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., il terzo pignorato non può contestare l'esistenza del credito assegnato, ma solo, deducendo l'erronea interpretazione data dal giudice dell'esecuzione della dichiarazione di quantità quale dichiarazione positiva, far valere l'illegittimità dell'assegnazione dei crediti pignorati per essere stata adottata in mancanza di una dichiarazione positiva di quantità non contestata.
Cass. civ. n. 13151/2024
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la domanda riconvenzionale è ammissibile se il provvedimento del giudice dell'esecuzione incide contestualmente, oltre all'interesse dell'opponente, anche quello dell'opposto e a condizione che essa sia spiegata, a pena di decadenza, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto, perché, in mancanza, si determina la sanatoria dell'atto stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto sebbene tardivamente introdotta soltanto nella fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e, dunque, quando era ormai ampiamente decorso il termine di venti giorni decorrente dalla conoscenza dell'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 612 c.p.c.).
Cass. civ. n. 13060/2024
L'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello fondata su una c.t.u. espletata, prima dell'entrata in vigore della norma citata, da un medico legale senza l'ausilio di uno specialista).
Cass. civ. n. 13038/2024
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della
Cass. civ. n. 12692/2024
L'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia riconosciuto la recidiva in rapporto di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti, solo quando essa sia l'unica aggravante oggetto del giudizio di bilanciamento, posto che, in tal caso, la sua esclusione comporterebbe l'espansione della riduzione di pena per effetto delle attenuanti.
Cass. civ. n. 11523/2024
Il cliente è obbligato, ai sensi dell'art. 61 r.d.l. n. 1578 del 1933, a corrispondere all'avvocato ed al procuratore da lui nominati gli onorari ed i diritti nella misura stabilita nei suoi specifici confronti dal giudice innanzi al quale il professionista abbia proposto domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari professionali, il cui ammontare va determinato da detto giudice, indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono, avendo riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell'attività in relazione al risultato prefisso.
Cass. civ. n. 9801/2024
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'accettazione di una carica sociale, nella specie di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, se pur non ricade nelle ipotesi di incompatibilità assoluta di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della deroga prevista dall'art. 61 del medesimo decreto, costituisce un incarico extraistituzionale il cui svolgimento, al fine di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, necessita della preventiva autorizzazione datoriale ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, anche in caso di gratuità, tanto al fine di verificare il rispetto dei principi costituzionali di esclusività del rapporto, oltre che di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. (Principio affermato in relazione agli addetti al comparto sanità, per i quali il conflitto di interessi va altresì verificato anche ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1991, richiamato dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001).
Cass. civ. n. 9680/2024
L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. - per la quale non è prevista alcuna competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione - è disciplinata dalle disposizioni generali per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e rientra, pertanto, nella competenza funzionale dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione; conseguentemente, il relativo atto introduttivo va iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi di tale ufficio e il procedimento va assegnato in base ai criteri stabiliti dalle tabelle di ripartizione degli affari ex art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941 che legittimamente possono prevedere anche la designazione di un magistrato che svolge le funzioni di giudice dell'esecuzione o, perfino, dello stesso giudice che ha emesso il decreto opposto, senza diretta rilevanza per la validità degli atti del procedimento.
Cass. civ. n. 9670/2024
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 59 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2016, ordina la liberazione dell'immobile pignorato non costituisce autonomo titolo esecutivo idoneo a fondare una separata esecuzione per rilascio, bensì atto del processo di espropriazione immobiliare suscettibile di attuazione deformalizzata direttamente da parte degli ausiliari del giudice che lo ha emesso, con la conseguenza che i soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento possono trovare tutela delle loro ragioni esclusivamente nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 9451/2024
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa.
Cass. civ. n. 9369/2024
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, per atto trascritto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore, se non ha partecipato al relativo giudizio, può opporre al creditore procedente, ex art. 2859 c.c., tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore senza la preclusione del giudicato, non potendosi addossare al terzo le conseguenze negative dell'inerzia del debitore, con la conseguenza che la sua opposizione all'espropriazione immobiliare può fondarsi anche su difese che sarebbero precluse al debitore, in quanto rivenienti dal giudicato formatosi nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato che, in sede di opposizione ad una esecuzione per espropriazione immobiliare, promossa dal creditore sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, il terzo, stante l'anteriorità della trascrizione del suo titolo di acquisto rispetto al deposito del ricorso monitorio da parte della creditrice ipotecaria - tale deposito integrando il momento della proposizione della "domanda", rilevante ex art. 2859, comma 1, c.c. - era legittimato a sollevare le eccezioni che il debitore avrebbe potuto far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).
Cass. civ. n. 9364/2024
In tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto per l'abitazione principale esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se l'immobile è iscritto come uso studio con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all'imposta anche se di fatto utilizzato come abitazione, essendo onere del contribuente che chiede l'esenzione dall'imposta impugnare l'atto di classamento per la diversa destinazione.
Cass. civ. n. 8803/2024
E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 8665/2024
Integra il reato di cui all'art. 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, la sottrazione all'imposta di consumo di oli destinati alla lubrificazione meccanica, posto che l'art. 62, comma 3, d.lgs. citato include tali prodotti nel novero di quelli assoggettati a imposta di consumo e l'art. 61, comma 4, del medesimo testo normativo prevede l'applicabilità delle sanzioni stabilite dai precedenti artt. 40 e 44 per le violazioni all'obbligo del pagamento per quantità di prodotto non inferiore a 100 chilogrammi.
Cass. civ. n. 7927/2024
Il provvedimento che dispone misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. è sindacabile in sede di legittimità, per violazione di norma processuale, sotto i profili della sussistenza dei presupposti normativi richiesti per esercitare il potere e della verifica del suo corretto esercizio in punto di quantificazione, non già nel merito di questa valutazione, bensì della congruità della motivazione addotta, da rendere con riferimento concreto ai parametri previsti dalla disposizione.
Cass. civ. n. 7909/2024
Nel processo esecutivo, il pignoramento, atto che vincola il bene nel patrimonio del debitore al soddisfacimento del creditore, cristallizza la situazione giuridica opponibile ai creditori e ai terzi che dall'esecuzione forzata acquisiscono diritti si cristallizza, sicché, nel caso di locazione dei beni pignorati anteriore al pignoramento, l'adeguatezza del canone - che è una delle condizioni, ex art. 2923 c.c., per l'applicabilità del generale principio "emptio non tollit locatum" - va considerata con riferimento alla data del pignoramento e non a quella di stipulazione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione avverso l'ordine di liberazione dell'immobile pignorato che, nel compiere la verifica di opponibilità della locazione in relazione al carattere "vile" del canone, aveva tenuto conto dell'assetto negoziale alla data del pignoramento per effetto di una scrittura modificativa del contratto originario).
Cass. civ. n. 7140/2024
Nel procedimento trattato, in sede di legittimità, con il cd. "rito Covid", i documenti nuovi o, comunque, non presenti in atti che la difesa intende produrre per chiederne la formale acquisizione in funzione dell'utilizzazione a fini decisori devono essere trasmessi alla cancelleria della Corte di cassazione, a mezzo posta elettronica certificata, improrogabilmente "entro il quinto giorno antecedente l'udienza", in quanto tale termine, previsto, per il deposito delle conclusioni, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, "in parte qua" senza modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (e più favorevole di quello di "quindici giorni prima dell'udienza" previsto, per il deposito di motivi nuovi e memorie, dall'art. 611 cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della novella di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha natura generale, in assenza di una specifica disciplina riguardante le produzioni documentali. (Fattispecie relativa alla produzione, da parte del difensore, di documenti di varia natura, non presenti in atti, avvenuta con due separati inoltri a mezzo PEC, rispettivamente due giorni prima e un giorno prima dell'udienza di trattazione orale).
Cass. civ. n. 6895/2024
Nell'opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di una condanna penale al pagamento di una provvisionale, non è consentito contestare il diritto di agire in executivis deducendo l'assenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile, perché l'instabilità della provvisionale - provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione "sine tempore" (e anche travolto) in un ordinario giudizio civile - non investe ogni possibile aspetto del rapporto risarcitorio, posto che detta condanna è invece munita di una circoscritta efficacia preclusiva nel giudizio civile avente ad oggetto il danno derivante dal reato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione a precetto proposta dall'intimato, riconosciuto penalmente responsabile del reato di bancarotta colposa semplice e condannato al pagamento di una provvisionale nei confronti di tutti gli obbligazionisti costituitisi parte civile, con cui si deduceva l'inesistenza del credito risarcitorio degli intimanti obbligazionisti di società del gruppo diverse da quella di cui aveva causato il dissesto e di quelli divenuti obbligazionisti in data successiva a quella in cui aveva cessato la carica di consigliere di amministrazione).
Cass. civ. n. 6892/2024
L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'opposizione ad esecuzione per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex art. 608 c.p.c., cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto ammissibile tale modalità di introduzione dell'opposizione in ragione della mancanza di un fascicolo dell'esecuzione).
Cass. civ. n. 6873/2024
L'improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell'omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra configura una ipotesi di estinzione "atipica"; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, ma esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 6844/2024
L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 6264/2024
In tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato.
Cass. civ. n. 5812/2024
L'indennità di disoccupazione, regolata dall'art. 2, commi 51 e ss., della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis, è riconosciuta a favore dei soli collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, normativa inapplicabile alle pubbliche amministrazioni per effetto dell'art. 1, comma 2, del medesimo d.lgs., sicché dell'indennità in questione non possono beneficiare coloro che abbiano ricevuto dalle pubbliche amministrazioni gli incarichi disciplinati dall'art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Cass. civ. n. 5386/2024
Il giudizio con cui si procede alla divisione di beni indivisi pignorati (cd. divisione endoesecutiva), ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo in quanto, pur essendo collegato all'espropriazione forzata, costituisce autonomo giudizio di scioglimento della comunione. Pertanto l'ordinanza che fissi da un lato le modalità dell'incanto e dall'altro consenta la prosecuzione della divisione deve essere gravata rispettivamente con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. e con l'appello, senza che possa trovare applicazione l'art. 618 c.p.c.
Cass. civ. n. 4600/2024
Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisse sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità della somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, così rigettando il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo).
Cass. civ. n. 4510/2024
Nell'ipotesi di duplice notifica di uno stesso atto tributario, alla quale siano seguite due impugnazioni, per stabilire le sorti di queste è necessario accertare se la seconda notificazione sia stata eseguita per invalidità della prima, giacché, solo in caso positivo, tale notificazione, sanando il vizio della prima, produce la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, con conseguente decorrenza da essa del termine di 60 giorni per impugnare; viceversa, in caso negativo, ove la seconda notificazione sia sopravvenuta oltre i 60 giorni dalla prima, la corrispondente impugnazione che il destinatario abbia proposto è inammissibile per tardività, avendo egli avuto piena ed effettiva conoscenza dell'atto sin dalla prima notificazione.
Cass. civ. n. 4357/2024
In tema di espropriazione immobiliare, l'obbligazione, assunta col contratto di donazione dal donatario di un immobile, di concedere ai donanti il godimento del cespite donato per tutta la durata della loro vita naturale non è opponibile ai creditori del donatario, né all'aggiudicatario del bene, poiché non si tratta di un'obbligazione "propter rem", bensì dell'attribuzione di un diritto personale atipico di godimento, ricollegato al "modus" della donazione, e la trascrizione della donazione modale non fa acquisire all'onere carattere reale, stante il principio di tipicità dei diritti reali e la riconduzione della donazione modale nell'ambito dei rapporti obbligatori.
Cass. civ. n. 3875/2024
Le statuizioni civili (che non siano già provvisoriamente esecutive) contenute nella sentenza penale di merito acquistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, cioè, in caso di impugnazione per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto del ricorso, che equivale alla pubblicazione della decisione; da tale momento, pertanto, decorre il termine perentorio per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., prescritti per dare corso all'esecuzione sui beni sequestrati, potendo la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza rilasciarne copia esecutiva.
Cass. civ. n. 3870/2024
In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale.
Cass. civ. n. 3793/2024
Qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda. (Nella specie, relativa a un'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la S.C. ha confermato la statuizione di merito che aveva ritenuto correttamente impugnata con l'appello la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti di un terzo chiamato in causa, trattandosi di domanda autonoma rispetto all'oggetto delle opposizioni esecutive, ancorché collegata alla contestazione del minacciato diritto di agire in executivis).
Cass. civ. n. 3184/2024
L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.
Cass. civ. n. 3096/2024
In tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, "sub specie" di approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete. (In motivazione la Corte ha precisato che la vendita attraverso un portale telematico pone l'acquirente in condizione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore).
Cass. civ. n. 2973/2024
In tema di recupero di spese di giustizia relative a procedimenti penali, l'invito al pagamento, emesso ai sensi dell'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di efficacia esecutiva, perché anteriore e neppure necessariamente prodromico alla formazione del ruolo; avverso tale atto sono pertanto inammissibili, per difetto di interesse ad agire, le azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché quelle di accertamento negativo del credito.
Cass. civ. n. 2223/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in quanto indicativa della volontà dell'imputato di eseguire la pena, comporta l'implicita rinuncia alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, con conseguente preclusione della formulazione, in sede di gravame, di doglianze riguardanti il difetto di motivazione circa il diniego del beneficio, attesa l'incompatibilità tra i due istituti.
Cass. civ. n. 1619/2024
In tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo. (Nella fattispecie, relativa a un'opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa avverso un'ordinanza ex art. 612 c.p.c. per obblighi di fare conseguenti all'accertata violazione di distanze legali tra costruzioni, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva operato un'inammissibile ricostruzione tecnico-urbanistica ex post e alternativa a quella del titolo esecutivo azionato).
Cass. civ. n. 1238/2024
In tema di personale dirigente non medico del SSN, per effetto dell'art. 1, comma 2, del c.c.n.l. 12 luglio 2001, recante norma d'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2, lett. a) del c.c.n.l. 1994-1997 del 5 dicembre 1996, nel fondo della retribuzione di risultato non rientra la quota pari al 70% del risparmio farmaceutico maturata successivamente al 31 dicembre 1996.
Cass. civ. n. 1231/2024
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona offesa dal delitto di violenza sessuale, costituitasi parte civile, non è ostativa alla provvisoria esecutività del capo della sentenza penale di condanna con cui alla stessa è riconosciuta la provvisionale, posto che tale ammissione, automatica "ex lege", a prescindere da limiti reddituali, non si traduce nell'accertamento di uno stato di insolvibilità della destinataria, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero della somma corrispostale a detto titolo nel caso di annullamento della sentenza.
Cass. civ. n. 1061/2024
In tema di successione di leggi, qualora, nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime di procedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, deve darsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela. (Fattispecie relativa al delitto di violenza privata aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso prima che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 escludesse la procedibilità d'ufficio, e giudicato dopo la reintroduzione del previgente regime da parte della legge 24 maggio 2023, n. 60).
Cass. civ. n. 903/2024
L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. - confermando la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento che, senza convocazione delle parti, disponeva la prosecuzione degli esperimenti di vendita - ha affermato che la prospettata difformità dalla sequenza procedimentale, per dedotta violazione dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non pregiudicava il diritto di difesa dell'esecutato in ragione dell'omessa audizione sulle modalità di prosecuzione della fase liquidativa, già compiutamente determinate nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c.).
Cass. civ. n. 639/2024
In tema di atti persecutori, l'ammonimento del questore, previsto all'art. 8, comma 2, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009 n. 38, non costituisce condizione di procedibilità del reato, ma è atto amministrativo integrante uno stato del destinatario che rende il reato procedibile d'ufficio, sicché, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 3, legge 24 novembre 2023, n. 168, al comma 4 del citato art. 8, che ha esteso la procedibilità di ufficio al reato commesso da soggetto già ammonito nei confronti di una persona diversa dalla vittima originaria, deve escludersi la violazione del divieto di retroattività della legge penale che non opera in relazione all'efficacia di un provvedimento amministrativo reso prima della commissione del fatto di reato.
Cass. civ. n. 438/2024
L'eliminazione delle vedute abusive, che consentono di affacciarsi e guardare nel fondo altrui, non necessariamente deve essere disposta dal giudice tramite la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il "corpus" della violazione denunciata, ben potendo la violazione medesima essere eliminata per altra via, mediante idonei accorgimenti, i quali, pur contemperando i contrastanti interessi delle parti, rispondano ugualmente al precetto legislativo da applicare al caso oggetto di cognizione. Spetta, poi, al giudice dell'esecuzione la determinazione delle concrete modalità dell'opera o la scelta tra diverse articolazioni concrete di opere aventi comuni finalità e connotazioni.
Cass. civ. n. 51735/2023
Ai fini dell'applicazione al reato continuato dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., la valutazione del danno di rilevante gravità deve essere effettuata non con riguardo al danno complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo, ma al danno patrimoniale cagionato da ogni singolo reato.
Cass. civ. n. 50469/2023
In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., nei casi di impossibilità o gravissima difficoltà di uno dei congiunti del condannato ad effettuare i colloqui in presenza, deve essere consentito non solo a quest'ultimo ma anche agli altri familiari di partecipare, nei limiti previsti dall'art. 37 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e salvo che non ricorrano specifiche cause ostative alla fruizione congiunta, al colloquio a mezzo di collegamento audiovisivo a distanza.
Cass. civ. n. 49984/2023
Il giudice d'appello, che riformi la sentenza di non doversi procedere per tardività della querela, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui il ribaltamento della decisione di primo grado non derivi da una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma consegua a errore di diritto del primo giudice sulla sussistenza della condizione di procedibilità. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen.).
Cass. civ. n. 49289/2023
Nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato nelle forme del rito cartolare secondo la disciplina emergenziale pandemica di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogata, la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine dilatorio di cinque giorni prima della data fissata per la trattazione del processo.
Cass. civ. n. 49288/2023
Il delitto di atti persecutori concorre con quello di diffamazione anche quando nelle modalità della condotta diffamatoria si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 47533/2023
In tema di atti persecutori, che è delitto a eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, non viola il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, la decisione che individui la verificazione di un evento, ulteriore e distinto nell'ambito della norma incriminatrice, idoneo a configurare il medesimo fatto di reato purché ciò non incida sul giudizio di disvalore complessivo della condotta. (Fattispecie in cui la contestazione riguardava l'evento dello stato di ansia e di paura, mentre la sentenza anche quello della percezione da parte della vittima di un fondato timore per l'incolumità propria e del compagno).
Cass. civ. n. 47183/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628-bis, comma 4, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 111 e 117 Cost., nella parte in cui, disponendo che la richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli della decisione sia trattata in camera di consiglio, non prevede che le parti possano discutere oralmente dinanzi alla Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 46821/2023
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta, ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., di esame, con le forme dell'incidente probatorio, di una persona offesa maggiorenne, escludendone la condizione di particolare vulnerabilità per l'età, l'inserimento sociale e la reazione opposta alla condotta delittuosa mercé la proposizione di querela, in quanto trattasi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento, né si pone fuori dal sistema processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la valutazione sulla fondatezza dell'istanza. (Fattispecie in tema di atti persecutori).
Cass. civ. n. 46509/2023
Nel giudizio di cassazione, non integra alcuna delle ipotesi di incompatibilità contemplate dall'art. 34 cod. proc. pen. e, pertanto, non costituisce motivo di ricusazione, l'attività preliminare di spoglio, diretta alla selezione dei ricorsi "prima facie" inammissibili, svolta dal magistrato che, successivamente, faccia parte del collegio dell'apposita sezione, prevista dall'art. 610 cod. proc. pen., a cui quello stesso ricorso venga assegnato, trattandosi di valutazione preliminare svolta nell'ambito di una stessa fase procedimentale e rimanendo fermo il potere della Settima sezione di rimettere gli atti al Presidente della Corte per l'assegnazione ordinaria.
Cass. civ. n. 46211/2023
In tema di riciclaggio, la circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. trova applicazione nel solo caso in cui la pena edittale prevista per il reato presupposto, computato l'aumento per le aggravanti ritenute sussistenti, anche all'esito di un giudizio effettuato "incidenter tantum" e indipendentemente dall'eventuale bilanciamento ex art. 69 cod. pen., sia inferiore a cinque anni di reclusione. (In motivazione, la Corte ha precisato che depongono in tal senso la lettera della disposizione e la sua "ratio", che si fonda sul minor disvalore di una condotta avente ad oggetto beni provenienti da un delitto presupposto di contenuta gravità).
Cass. civ. n. 46210/2023
In caso di concorso di aggravanti comuni e aggravanti ad effetto speciale, il giudice, se non diversamente stabilito, dopo aver individuato la sanzione prevista per l'aggravante ad effetto speciale più grave, opera, nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., un unico aumento di pena fino a un terzo per tutte le ulteriori aggravanti ad effetto speciale e, all'esito, effettua gli eventuali aumenti obbligatori per le aggravanti comuni entro i limiti di cui all'art. 66 cod. pen. (Fattispecie in tema di rapina pluriaggravata, commessa anteriormente alla modifica dell'art. 628 cod. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).
Cass. civ. n. 45092/2023
Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri inerenti una pubblica funzione, la condotta del curatore fallimentare che richieda ai debitori della fallita di effettuare i versamenti delle somme dagli stessi dovute sul conto personale a lui intestato, anziché su quello della procedura fallimentare, in quanto è in ragione dell'ufficio pubblico ricoperto che l'agente ha la possibilità di conseguire l'oggetto dell'appropriazione.
Cass. civ. n. 45077/2023
In tema di circostanze, l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. è estendibile ai concorrenti che siano a conoscenza o ignorino per colpa tale qualità, secondo il criterio generale di imputazione di cui all'art. 59, comma secondo, cod. pen., non rientrando essa tra le circostanze soggettive da valutarsi con riguardo alla sola persona cui si riferiscono. (Fattispecie relativa ad appropriazione indebita di merce consegnata al ricorrente da un dipendente della ditta di trasporto che aveva in precedenza compiuto la sottrazione, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva esteso al primo l'aggravante in oggetto, in ragione del fatto che costui fosse consapevole della condotta appropriativa tenuta dal concorrente).
Cass. civ. n. 44335/2023
In tema di maltrattamenti in famiglia, qualora alcune delle condotte vessatorie siano state poste in essere prima dell'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, ed altre in epoca successiva, e solo le prime siano state perpetrate al cospetto di un minore, non trova applicazione la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., introdotta da tale legge, ma quella, previgente, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen.
Cass. civ. n. 44186/2023
In tema di circostanze aggravanti comuni, integra "motivo abietto" il movente spregevole, ignobile e rivelatore di un tale grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità. (Fattispecie in tema di tentato omicidio, commesso dal marito in danno della moglie mediante il cospargimento e la successiva accensione di liquido infiammabile e determinato da mere ragioni di astio e vendetta).
Cass. civ. n. 44175/2023
In tema di reato continuato, il giudice, per individuare la violazione più grave, deve tener conto anche delle circostanze, aggravanti e attenuanti, ravvisabili nel caso concreto e operare gli aumenti o le diminuzioni di pena che, entro i limiti previsti dalla legge, ritiene opportuni, effettuando, all'esito, l'aumento sanzionatorio per la ritenuta continuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha applicato tale principio in un caso di affermata sussistenza della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., ritenuta una circostanza attenuante). (Conf.: n. 1153 del 1993,
Cass. civ. n. 43960/2023
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il provvedimento emesso all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., con cui si decide sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, non è impugnabile autonomamente rispetto alla sentenza che definisce il giudizio.
Cass. civ. n. 43848/2023
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione.
Cass. civ. n. 43626/2023
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen. al reato continuato, la rilevante gravità deve essere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamente causato dalle plurime violazioni, ma con riguardo a quello cagionato da ciascuna di esse, in quanto, al di là della unificazione "quoad poenam" prevista dall'art. 81 cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico.
Cass. civ. n. 43540/2023
In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione, in considerazione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale, con la previsione generale di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la rimessione è correlata alla rappresentazione di una "grave situazione locale" esterna al processo ed è introdotta ex art. 46, comma 2, cod. proc. pen. anche con richiesta personale dell'imputato, diversamente dal ricorso per cassazione che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., deve essere redatto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione).
Cass. civ. n. 43384/2023
In tema di atti persecutori, le condotte moleste possono essere dirette verso soggetti che siano legati alla vittima da un rapporto qualificato di vicinanza, da intendersi non in senso formale, ma come idoneità della relazione interpersonale, secondo l'"id quod plerumque accidit", a giustificare il verificarsi dell'evento di danno anche nei riguardi della persona offesa.
Cass. civ. n. 41309/2023
In tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assente, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole". (Fattispecie relativa ad appello "a trattazione scritta" celebrato ante-riforma "Cartabia").
Cass. civ. n. 40314/2023
In tema di reato continuato, valendo il principio di unitarietà in mancanza di tassative esclusioni, la valutazione della sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere effettuata con riferimento, non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo, causato alla stessa, dalla somma delle violazioni.
Cass. civ. n. 38487/2023
In caso di sentenza pronunziata in grado di appello che prosciolga l'imputato per prescrizione del reato, già maturata in primo grado, senza revocare le statuizioni civili, il ricorso per cassazione del predetto, volto a ottenere l'assoluzione nel merito e non contenente specifiche doglianze afferenti alle statuizioni civili, deve intendersi proposto ai soli fini penali, non trovando applicazione la previsione dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'eventuale conferma delle anzidette statuizioni non dipende dalla decisione assunta ai fini penali, specificamente impugnata, sicché, nel decidere sull'ammissibilità del ricorso, è preclusa alla Corte di cassazione ogni valutazione delle stesse.
Cass. civ. n. 37070/2023
In tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., è assorbita nel delitto per il principio di specialità, attesa la coincidenza tra le fattispecie della modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità.
Cass. civ. n. 36686/2023
In tema di spese processuali, la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio. (Fattispecie in cui il ricorso per cassazione aveva ad oggetto il solo diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche).
Cass. civ. n. 36593/2023
L'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile la domanda volta al risarcimento dei danni derivanti dall'abusivo esercizio dell'azione esecutiva, proposta autonomamente anziché in seno al giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nel quale era stata accertata l'inesistenza del credito vantato dal procedente).
Cass. civ. n. 36407/2023
La scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca rileva solo in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia e non anche rispetto a eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna in ordine al delitto di violenza privata di un intervistatore e di un cameramen che, al fine di acquisire notizie in merito al procedimento penale cui la persona offesa era sottoposta, avevano impedito alla stessa di accedere, inizialmente, alla palazzina dove era situata l'abitazione e, successivamente, nell'abitazione medesima, ostacolando la chiusura delle porte dell'ascensore e frapponendosi tra la soglia e la porta del vano ascensore, così costringendo la parte offesa a tollerare una serie insistente di domande alle quali, fin dall'inizio, aveva dichiarato di non voler rispondere).
Cass. civ. n. 36364/2023
In tema di circostanze attenuanti, la gelosia non può giustificare la concessione delle attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis cod. pen., né dell'attenuante dell'aver reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la gelosia, quale sentimento morboso espressione di supremazia e possesso che si estrinseca attraverso l'annientamento della vittima, può rendere configurabile l'aggravante dell'aver agito per motivi futili o abietti, di cui all'art. 61, n.1, cod. pen.).
Cass. civ. n. 36154/2023
Il provvedimento di ammonimento emesso dal questore nei confronti di persona segnalata per atti persecutori, ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 11 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009, è uno strumento alternativo alla tutela giudiziaria ed è volto ad esercitare, in tempi celeri e sulla base della sussistenza di meri elementi indiziari, un'efficacia dissuasiva sull'autore della condotta molesta, di talché esso non costituisce atto prodromico alla valutazione del reato di cui all'art. 612 bis c.p., ma un autonomo atto ammnistrativo, il cui sindacato da parte del giudice amministrativo non incide sulla riserva di giurisdizione del giudice penale.
Cass. civ. n. 35365/2023
Nell'espropriazione forzata l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l'estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 35101/2023
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il giudice dell'esecuzione è competente a liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura, siano essi direttamente nominati dal giudice oppure designati con suo assenso o per sua indicazione o istruzione, poiché l'art. 614 c.p.c. attribuisce all'autorità giurisdizionale, organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell'esecuzione, ivi, dunque, incluse quelle relative agli ausiliari.
Cass. civ. n. 35002/2023
Il precetto, pur non avendo natura di domanda giudiziale del creditore, è atto idoneo a delimitare l'ambito della pretesa del creditore, sicché l'oggetto dell'opposizione finalizzata a contestare an e quantum del credito intimato è pur sempre l'accertamento di questo nel suo complesso, con la conseguenza che, qualora l'opposizione sia interamente accolta in primo grado, il creditore opposto non è tenuto a reiterare, con l'appello, la pretesa vantata col precetto, in quanto il thema dell'impugnazione resta determinato dalle originarie contestazioni dell'opponente al diritto di agire in executivis preannunciato con l'atto di intimazione.
Cass. civ. n. 34782/2023
In tema di processo tributario, la sostituzione del relatore dopo la comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza non viola il principio dell'immutabilità del giudice, che, essendo volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, trova applicazione esclusivamente dall'apertura di quest'ultima fino alla deliberazione della decisione, restando ininfluente il deposito di memorie nella fase antecedente.
Cass. civ. n. 34517/2023
Integra il reato di truffa, e non quello di peculato mediante induzione in errore ex artt. 48 e 314 cod. pen., la condotta dell'"extraneus" che, nell'ambito della procedura fallimentare, mediante artifizi e raggiri, induca in errore il curatore e il giudice delegato, così procurandosi in sede di ripartizione dell'attivo, per effetto di tale condotta decettiva, l'ingiusto profitto costituito dalla assegnazione di somme non spettanti. (Nella fattispecie l'agente, mediante la dichiarazione di attualità dei crediti oggetto di pregressa domanda di insinuazione al passivo, benché nelle more soddisfatti in via transattiva, e il deposito dei relativi titoli in originale, conseguiva la liquidazione di poste a carico della massa solo simulate).
Cass. civ. n. 34220/2023
La validità della delibera condominiale di approvazione di una determinata spesa, una volta accertato in sede giudiziale il credito di fonte contrattuale del terzo nei confronti del condominio stesso, non incide sul diritto di ottenerne il pagamento, anche in via esecutiva, dal condominio e, quindi, dai singoli condòmini, né costituisce presupposto necessario per l'azione esecutiva l'esistenza di una valida delibera condominiale di approvazione della ripartizione interna della spesa deliberata, trattandosi di questioni relative ai rapporti interni tra i condòmini rispetto alla quale il creditore del condominio resta estraneo anche in sede processuale.
Cass. civ. n. 33180/2023
In tema di catasto urbano, il riclassamento d'ufficio, ex art. 1, comma 336, l. n. 311 del 2004, presuppone che la non conformità dello stato di fatto dell'unità immobiliare con i classamenti catastali, e la conseguente violazione dell'obbligo di aggiornamento dei relativi atti, derivino da variazioni edilizie, sicché non può essere esercitato in presenza di una variazione della destinazione d'uso, non accompagnata da modifiche strutturali dell'immobile.
Cass. civ. n. 32898/2023
La domanda volta alla condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze integra un'azione di risarcimento in forma specifica, la quale, rappresentando una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio o del dovere di neminem laedere, si distingue sia dall'azione di adempimento (che postula la sussistenza di un rapporto obbligatorio inadempiuto o inesattamente adempiuto, e consente di ottenere un provvedimento di condanna del debitore all'esecuzione della medesima prestazione che formava oggetto dello stesso), sia dall'esecuzione in forma specifica di un obbligo di fare (che costituisce lo strumento di attuazione coattiva di un diritto già accertato in sede di cognizione).
Cass. civ. n. 32804/2023
Il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo (o con l'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c.), sicché la mancata o inesistente notifica del pignoramento genera un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore.
Cass. civ. n. 32143/2023
L'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'art. 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto. Ne consegue che il provvedimento conclusivo del processo, che non sia stato opposto ex art. 617 c.p.c. dalla parte interessata, è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 487 c.p.c. (ove ne sussistano i presupposti, e sempre che ad esso non sia stata, frattanto, data esecuzione con l'emissione e l'incasso dei mandati di pagamento) solo laddove essa sia esercitata entro venti giorni dall'adozione del provvedimento, se emesso in udienza, o dalla sua comunicazione se proveniente da riserva, giacché, in caso contrario, l'esercizio del potere di revoca comporterebbe l'elusione della decadenza dal potere di proporre l'opposizione distributiva ex artt. 617 e 512 c.p.c., nella quale la parte interessata è, a quel punto, già incorsa.
Cass. civ. n. 31774/2023
In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna.
Cass. civ. n. 31549/2023
Qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost..
Cass. civ. n. 31547/2023
In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche con eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime ex art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento di ciascuno di essi nella trasparenza e legalità della procedura; pertanto, la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti i soggetti del processo esecutivo, incluso il debitore. (Nella specie, la S.C., rilevata la violazione delle puntuali ed analitiche prescrizioni in tema di pubblicità impartite dal professionista delegato, investito dal giudice dell'esecuzione della scelta delle forme pubblicitarie più utili allo scopo, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi e annullato il decreto di trasferimento).
Cass. civ. n. 31390/2023
In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa.
Cass. civ. n. 31265/2023
In tema di riscossione coattiva, l'illegittimità di singoli atti esecutivi, in quanto compiuti dall'agente della riscossione in assenza di titolo, va fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo vietata dall'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, poiché non relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. (Principio enunciato in fattispecie in cui il debitore esecutato, lamentando l'illegittimità degli atti esecutivi compiuti dall'agente della riscossione nell'ambito di procedure esecutive immobiliari riunite a quella in cui aveva agito in surroga, non aveva proposto l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ma l'azione risarcitoria, con conseguente improponibilità di quest'ultima).
Cass. civ. n. 31130/2023
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche non può essere eccepita la compensazione (propria o impropria), essendo state le reciproche pretese ritenute non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione, con la conseguenza che, al fine di ottenere il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell'altra, è necessario proporre l'impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 31081/2023
In caso di cassazione con rinvio restitutorio (o improprio), assume rilevanza la modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione annullata, con la conseguenza che il provvedimento emesso all'esito del rinvio è impugnabile secondo la disciplina vigente all'epoca della sua pronuncia. (In applicazione del principio la S.C., in ragione dell'applicabilità dell'art. 616 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza che aveva definito, in primo grado, un giudizio di opposizione all'esecuzione, a seguito della cassazione con rinvio della precedente sentenza che tale opposizione aveva dichiarato inammissibile).
Cass. civ. n. 31077/2023
In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nel caso in cui, dopo il regolare svolgimento ed esaurimento della fase sommaria, si verifichi una anomala "regressione" dalla fase di merito a quella innanzi al giudice dell'esecuzione e questi pronunci un'ordinanza con cui definisca il merito dell'opposizione, il mezzo di impugnazione deve individuarsi facendo applicazione del cd. principio dell'apparenza, con la conseguenza che l'ordinanza non è appellabile, potendo la parte introdurre il giudizio di merito a prescindere dall'assegnazione del relativo termine, ma al più, se interpretata quale provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'appello avverso l'ordinanza di accoglimento dell'opposizione pronunciata dal giudice dell'esecuzione a cui il fascicolo della fase di merito era stato assegnato, per competenza, dal Presidente del diverso tribunale, territorialmente competente, innanzi al quale era stato introdotto il giudizio di merito).
Cass. civ. n. 31068/2023
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la citazione innanzi al giudice del merito con la quale si opponga un provvedimento diverso da quello opposto con il ricorso introduttivo della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, non può qualificarsi come atto introduttivo della fase di merito dell'opposizione originariamente proposta, ma come un'autonoma opposizione ex art. 617 c.p.c., improponibile in quanto proposta con un atto (citazione iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale) difforme dal modello imposto dalla legge. (Nella specie la S.C. ha dichiarato l'improponibilità dell'opposizione atteso che, mentre con il ricorso al g.e. era stata opposta l'ordinanza di approvazione parziale del progetto di distribuzione, con atto di citazione iscritto al R.G.A.C. era stata opposta l'ordinanza di approvazione definitiva del progetto di distribuzione).
Cass. civ. n. 30550/2023
In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, la competenza a decidere sulla domanda avente ad oggetto la prescrizione del credito non spetta al giudice dell'esecuzione penale ma al giudice civile competente per l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 30119/2023
In tema di diffide con efficacia esecutiva, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, il datore di lavoro ha interesse ad agire per l'accertamento negativo dei crediti retributivi individuati anche in mancanza di una manifestata intenzione dei lavoratori di voler agire coattivamente nei suoi confronti, poiché - non essendo esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (che può essere impiegatoo solo dopo la notificazione del precetto) - tale azione costituisce l'unico mezzo per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e, cioè, ad assicurare al portatore di un interesse attuale e concreto (pur in mancanza di un'attuale lesione di un diritto o di una contestazione) la possibilità di ottenere un un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate.
Cass. civ. n. 29738/2023
Il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada acquista, se non opposto tempestivamente e in difetto di pagamento in misura ridotta, la qualità di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica o dall'immediata contestazione, non occorrendo affinché tale effetto si produca un provvedimento prefettizio espresso che dichiari la tardività del ricorso amministrativo; da ciò deriva che, nel caso in cui sia proposto ricorso amministrativo e sopravvenga un provvedimento prefettizio che erroneamente ne dichiara l'inammissibilità per tardività, il trasgressore avrà a disposizione i rimedi delle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c., da far valere nei confronti della cartella di pagamento fondata sul medesimo verbale di infrazione al codice della strada.
Cass. civ. n. 29340/2023
È inammissibile l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. - indirizzata alla Corte di appello e da quest'ultima trasmessa alla Corte di cassazione, quale giudice competente - proposta da difensore non cassazionista, considerato che essa deve essere proposta da difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, senza che detto "deficit" possa essere sanato dalla proposizione di motivi nuovi e memorie, ex art. 611 cod. proc. pen., da parte di difensore iscritto al predetto albo, trattandosi di vizio radicale inficiante i motivi originari, per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e dovendosi evitare il surrettizio spostamento in avanti dei termini di proposizione dell'istanza.
Cass. civ. n. 28926/2023
Nell'espropriazione presso terzi, se l'ordinanza di assegnazione del credito è resa all'udienza ex art. 543 c.p.c., il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione da parte del terzo pignorato non comparso all'udienza, non decorre dalla data di quest'ultima, bensì da quella in cui il terzo ha acquisito la conoscenza, legale o di fatto, del provvedimento, non trovando applicazione nella specie l'art. 176, comma 2, c.p.c., in quanto il pignoramento non reca la citazione del terzo a comparire all'udienza, ma unicamente l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.
Cass. civ. n. 28572/2023
La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a suo favore. Ne consegue che - in caso di conciliazione tra le parti e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo - l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della sua nomina.
Cass. civ. n. 28562/2023
Qualsiasi atto emesso dal giudice dell'esecuzione che si sostenga illegittimo - purché immediatamente lesivo e non meramente preparatorio - è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi da parte di chi abbia interesse a ottenerne l'annullamento, a prescindere dalla gravità del vizio dedotto, ed anzi, di regola, deve essere impugnato entro il termine perentorio previsto dall'art 617 c.p.c., determinandosi, in mancanza, la sua sanatoria; anche laddove si tratti di nullità radicali, per le quali non sia configurabile la sanatoria a seguito di mancata opposizione nei termini di legge e tali da impedire all'atto illegittimo di produrre determinati effetti, non si verifica alcuna alterazione dell'ordinario regime dell'eventuale opposizione agli atti esecutivi in concreto proposta, fermo restando che, in tal caso, saranno sempre possibili sia ulteriori contestazioni di tali pretesi effetti nelle sedi opportune, sia la revoca di ufficio in ogni tempo dell'atto illegittimo da parte del giudice dell'esecuzione. (Nella specie la S.C. ha chiarito che, benchè il provvedimento del g.e., contenente un ordine di pagamento nei confronti di terzi estranei alla procedura, fosse "abnorme" l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti di tale atto era disciplinata dalle regole ordinarie).
Cass. civ. n. 28352/2023
In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse della parte civile a interloquire nel giudizio di rinvio sulla ricorrenza di una o più circostanze aggravanti a carico dell'imputato, anche ove non ne venga in discussione la responsabilità penale per il fatto di reato, in quanto si tratta di aspetti suscettibili di incidere sull'entità del risarcimento del danno. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto il conseguente diritto della parte civile a ottenere, secondo il generale criterio della soccombenza, la rifusione della spese di lite sostenute).
Cass. civ. n. 27536/2023
La predisposizione di un atto di opposizione a precetto, che non sia stato poi notificato, non è suscettibile di integrare un pregiudizio extracontrattuale risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - a fronte della proposizione, in un'opposizione ex art. 615 c.p.c., della domanda risarcitoria per avere la parte dovuto predisporre una precedente opposizione a precetto, mai notificata - aveva escluso la configurabilità di qualsivoglia danno patrimoniale, sia perché non poteva ravvisarsi una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo seguito alcun processo alla prima opposizione, la quale peraltro, ove notificata, sarebbe stata tardiva rispetto al termine ex art. 617 c.p.c., sia perché l'attività professionale volta alla predisposizione della prima opposizione era stata comunque messa a frutto per la predisposizione della seconda, fondata, quantomeno in parte, sui medesimi presupposti).
Cass. civ. n. 27424/2023
L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata - che aveva rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. riguardante un precetto, notificato al debitore da un concreditore diverso da quello che aveva eseguito la notificazione del titolo esecutivo, la quale, pur se effettuata da un difensore comune a tutti i creditori, non risultava, in base alla relata, compiuta nell'interesse di entrambi -, perché l'impossibilità di comprendere se la notifica del titolo da parte di un concreditore avesse lo scopo di preannunciare l'esecuzione forzata da parte dell'altro, contrariamente a quanto statuito dal giudice di merito, determinava un pregiudizio "autoevidente" al peculiare diritto di difesa consistente, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, nella facoltà di attrezzarsi per l'adempimento spontaneo ovvero per resistere alle pretese prospettate).
Cass. civ. n. 27379/2023
L'aggravante della transnazionalità, di cui all'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è configurabile anche a carico dell'imputato che sia stato assolto dal reato associativo, sulla base dei criteri ordinari sanciti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo non esclude la sua consapevolezza di trattare e ricevere merce proveniente da un'associazione transnazionale).
Cass. civ. n. 27147/2023
La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione.
Cass. civ. n. 26824/2023
In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, su richiesta dell'aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo decorre dall'adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell'istanza per la sua revoca e non dall'emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell'atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 26764/2023
Nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale. (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione).
Cass. civ. n. 26562/2023
In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere l'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).
Cass. civ. n. 25264/2023
Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alla qualità soggettiva del creditore procedente, impedisce di intraprendere una nuova esecuzione al solo creditore opposto ma non ai diversi soggetti che si dichiarino creditori sulla base del medesimo titolo.
Cass. civ. n. 24950/2023
In tema di circostanze aggravanti, il motivo abietto ricorre quando il proposito di vendetta, pur non suscitando negli appartenenti ad un'associazione il senso di ripugnanza e di disprezzo che caratterizza la circostanza, si accompagni alla finalità di affermazione del potere di un sodalizio criminoso e della capacità di sopraffazione dell'agente. (Fattispecie relativa ad aggressione commessa, a scopo punitivo, dagli appartenenti a una cosca mafiosa in danno di persona che aveva realizzato condotte violente senza l'autorizzazione dei vertici dell'associazione).
Cass. civ. n. 24352/2023
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli che con il ricorso per cassazione abbia fatto valere interessi di natura civilistica, è titolare di una posizione sostanzialmente assimilabile a quella della parte privata del procedimento, sicché, in caso di rigetto o di inammissibilità dell'impugnazione, va condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Cass. civ. n. 23971/2023
In tema di espropriazione forzata, il prezzo di assegnazione, coincidente con il valore del bene assegnato, e l'eventuale differenza tra questo ed il credito dell'assegnatario, da versare e attribuire al debitore, devono essere sempre stabiliti dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione, anche con implicito rinvio alla stima dell'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento, non potendo ammettersi la loro determinazione in un momento successivo da parte del giudice del merito, attesa la natura dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., limitata alla sola verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato.
Cass. civ. n. 23894/2023
La declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte cost. n. 114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nella parte in cui detta norma non prevedeva l'ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 del citato d.P.R. - implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Cass. civ. n. 22937/2023
In tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza.
Cass. civ. n. 22724/2023
Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi - vale a dire gli atti di parte con cui viene dato impulso all'esecuzione forzata - oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura (che si distinguono dagli atti preparatori - privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari - posti in essere nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti), a condizione che abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia configurabile un interesse effettivo ed attuale alla rimozione dei relativi effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, dopo aver incidentalmente rilevato la tardività dell'intervento di alcuni creditori, aveva disposto il rinvio ad altra udienza ai fini della distribuzione del ricavato della vendita, sul rilievo che trattavasi di asserzione priva di carattere precettivo, come tale inidonea a recare "vulnus" alla situazione giuridica soggettiva degli intervenienti, i quali, del resto, erano stati successivamente inseriti nel progetto di distribuzione con collocazione privilegiata).
Cass. civ. n. 22715/2023
I rapporti tra giudice dell'esecuzione individuale e giudice del sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), per l'ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntati a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice; pertanto, qualora a carico del debitore - proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 6 e ss. della citata legge - siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato alla procedura concorsuale, ove ne ricorrano i presupposti, col decreto di apertura della stessa ex art. 10, comma 2, lett. c), l. cit., può solo pronunciare il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell'accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse, riservati esclusivamente al giudice delle singole esecuzioni (oppure al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte). Conseguentemente, se il giudice delegato ha pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell'esecuzione, se debitamente informato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 623 c.p.c.; nel caso di ritenuta insussistenza di questi ultimi, costituisce onere della parte interessata contestare la decisione con l'opposizione al provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione abbia disposto la prosecuzione della procedura, pena l'irretrattabilità degli effetti dell'espropriazione forzata.
Cass. civ. n. 22714/2023
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del "quantum" della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 22641/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. (Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile).
Cass. civ. n. 22199/2023
L'ordinanza con cui il presidente del tribunale, decidendo sull'istanza di ricusazione di un arbitro, provveda sulle spese processuali, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di statuizione incidente sul corrispondente diritto patrimoniale con efficacia di giudicato e non essendo previsto altro mezzo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'ordinanza con cui, nel rigettare l'istanza di ricusazione degli arbitri, il giudice aveva liquidato le spese di lite in favore di questi ultimi invece che della parte vittoriosa, non determinando la nullità o inesistenza del titolo esecutivo, non fosse suscettibile di opposizione all'esecuzione, dovendo essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.).
Cass. civ. n. 22010/2023
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello.
Cass. civ. n. 19765/2023
La difformità tra il dispositivo di udienza e quello in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, sicché, in caso di giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la Corte di cassazione, adita dal ricorso dell'imputato, può rettificare l'errore materiale, ai sensi dell'art. 619, cod. proc. pen., riconoscendo prevalenza al dispositivo comunicato alle parti rispetto a quello trascritto in sentenza, ove si tratti di errore evidente che non ha influito sul contenuto decisorio del provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 18027/2023
In tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente "ad opponendum" nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo cui il rapporto collusivo, intercorso tra il debitore esecutato e i suoi genitori e concretatosi nella proposizione, da parte di questi ultimi, dell'azione ex art. 2932 c.c. onde ottenere il trasferimento della proprietà del bene ipotecato, era stato conosciuto dalle banche creditrici per avere i genitori allegato copia della relativa domanda nel procedimento per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.).
Cass. civ. n. 17619/2023
Avverso il titolo giudiziale formatosi "inter alios" il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l'avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato.
Cass. civ. n. 17171/2023
In tema di atti persecutori, costituiscono molestie, elemento costitutivo del reato, le azioni reiteratamente promosse in sede civile (nella specie, ventitré in dieci anni), in base ad un'unica ragione contrattuale, da un asserito creditore che si era precostituito titoli esecutivi fondati su atti da lui falsificati e si era avvalso, quindi, di fatti consapevolmente inventati in funzione dell'unilaterale e ingiustificata modifica aggravativa della posizione del debitore, realizzata con abuso del processo, atteso che la falsificazione dei titoli e la reiterazione dell'azione giudiziaria risulta causativa di uno degli eventi alternativi previsti dall'art. 612-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 17021/2023
L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce atto conclusivo della procedura di espropriazione presso terzi, determinando il trasferimento al creditore assegnatario della titolarità del credito pignorato, restando irrilevante dal punto di vista processuale la sua attuazione, con la conseguenza che la materiale esazione del credito assegnato non fa venir meno l'interesse alla decisione sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. che abbia in precedenza ritualmente investito il provvedimento, in quanto l'accertamento della nullità di quest'ultimo produce effetti utili per la parte opponente, comportando l'invalidazione dell'ordinanza e la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti per la sua concretizzazione.
Cass. civ. n. 16980/2023
Il giudice dell'esecuzione che dichiara "l'inammissibilità della procedura" di espropriazione presso terzi si spoglia della "potestas judicandi", sicché è "tamquam non esset" ogni eventuale ulteriore statuizione adottata circa la sussistenza del credito pignorato; pertanto, nell'opposizione ex art. 617 c.p.c., rimedio avente effetto unicamente demolitorio, in difetto di un formale accertamento ai sensi dell'art. 549 c.p.c., il giudice può pronunciarsi soltanto sulla legittimità del provvedimento di chiusura per i vizi prospettati dall'opponente, mentre gli è precluso il sindacato sull'esistenza (o meno) di eventuali crediti del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato.
Cass. civ. n. 16584/2023
A fronte della pretesa di pagamento dell'IVA sulle spese legali, il giudice ordinario investito dell'opposizione all'esecuzione da parte del soccombente non è chiamato a valutare il rapporto tributario - essendo privo della relativa giurisdizione - bensì la sussistenza o meno del diritto al rimborso, tenuto conto che la pretesa dell'IVA sulle spese legali liquidate in favore della parte vittoriosa non corrisponde ad una imposta, ma ad un esborso subito dal vincitore che se ne rivale in base ad un rapporto, quello tra vincitore e soccombente, che non ha natura tributaria.
Cass. civ. n. 16553/2023
In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione.
Cass. civ. n. 16017/2023
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare, invece, la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. (Fattispecie relativa a una tentata truffa in danno di una donna di settantatré anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale, in ragione della vigile attenzione reattiva prestata dalla persona offesa e della prontezza nel raccogliere elementi utili all'identificazione dell'agente, è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante).
Cass. civ. n. 15822/2023
In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Cass. civ. n. 14692/2023
L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).
Cass. civ. n. 14234/2023
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, pronunciandosi in sede di opposizione all'esecuzione, aveva escluso che il titolo esecutivo – rappresentato da un lodo arbitrale che faceva riferimento, per il calcolo degli interessi, esclusivamente al criterio di cui all'art. 9 della l. n. 143 del 1949 – potesse essere integrato con il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, non essendo stata posta la relativa questione dinanzi al giudice della cognizione).
Cass. civ. n. 14091/2023
È inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione del processo esecutivo, trattandosi di provvedimento negativo e riferendosi, in ogni caso, l'art. 295 c.p.c. alla sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione, cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. c.p.c..
Cass. civ. n. 14082/2023
In tema di riscossione mediante ruolo delle spese di giustizia penali, le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto, come liquidato dagli organi competenti ("ivi" comprese quelle relative alla riferibilità "contabile" di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna in sede penale), possono essere fatte valere, dinanzi al giudice civile, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nell'ambito della quale l'interessato può limitarsi a contestare l'eccessività della somma liquidata, senza doverne specificare in dettaglio le ragioni, essendo tenuto a dettagliare le proprie contestazioni (senza che se ne possa inferire l'ampliamento dell'oggetto della domanda) solo all'esito della specificazione, da parte dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione), dei presupposti e delle modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, nonché della documentazione dell'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, funzionale a mettere il giudice in condizione di verificare, in concreto, se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da un condannato in un processo a carico di più soggetti gravati da diverse imputazioni, aveva omesso di espungere, dalla statuizione di condanna alle spese, quelle non pertinenti al reato oggetto di condanna ovvero di connessione qualificata, secondo il disposto dell'art. 535 c.p.p., nella versione "ratione temporis" applicabile).
Cass. civ. n. 13530/2023
In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, l'ordinanza emessa ex art. 610 c.p.c. che, esorbitando dalla sua funzione tipica, decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è mai appellabile, ma eventualmente reclamabile, ex art. 624 c.p.c., qualora costituisca l'atto conclusivo della fase endoesecutiva di un'opposizione e sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (la quale resta pendente in attesa dell'esito dell'instaurando giudizio di merito), oppure opponibile, ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui implichi la definitiva chiusura del processo esecutivo.
Cass. civ. n. 13365/2023
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Cass. civ. n. 13362/2023
Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni).
Cass. civ. n. 12948/2023
L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi.
Cass. civ. n. 12466/2023
In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all'effettiva portata di questo), né il quomodo dell'esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario – non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 10898/2023
In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'àmbito del medesimo ufficio giudiziario.
Cass. civ. n. 10867/2023
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento inidoneo al passaggio in giudicato avverso il quale l'ordinamento appresta il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 10715/2023
L'opposizione del socio di società di persone, avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, si configura sempre come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene a una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 10350/2023
L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..
Cass. civ. n. 10242/2023
In tema di classamento catastale, l'immobile "fieristico" - che ha carattere commerciale, essendo destinato allo svolgimento di manifestazioni di promozione economica, culturale o sportiva, ovvero di spettacoli in genere - non rientra nella categoria catastale E (prevista solo per gli immobili sostanzialmente considerati "extra commercium" e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili), ma va inquadrato nella categoria D/8, nella quale rientrano gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni; fa eccezione il caso in cui l'unità immobiliare destinata a fiera - da censire, quindi, nel gruppo E e, in particolare, nella categoria E/4 - sia costituita soprattutto da aree scoperte, di volta in volta appositamente attrezzate con strutture e stand amovibili per le esigenze espositive o unicamente con semplici costruzioni destinate a soddisfare le esigenze primarie (ad esempio: biglietteria, servizi igienici, accoglienza), in quanto trattasi della naturale evoluzione del concetto di "recinto".
Cass. civ. n. 9112/2023
L'efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell'obbligato che solo apparentemente si sostanzi nell'esecuzione spontanea della decisione, laddove il contrasto con la situazione possessoria tutelata continui ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall'obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell'originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l'esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l'eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia rinvenuta in atto durante l'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficienti, ai fini della prova dell'avvenuta esecuzione della statuizione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, le risultanze di un verbale di immissione in possesso, dal quale non si evinceva con certezza che la catena esistente sul passaggio fosse amovibile, sì da integrare la "rimozione di ogni impedimento al transito" oggetto del "dictum" giudiziale).
Cass. civ. n. 8536/2023
affermato che i certificati medici prodotti da parte attrice erano privi delle indagini diagnostiche e della documentazione clinica necessaria a provare l'esistenza della malattia e che non poteva essere disposta una c.t.u., in quanto il consulente non avrebbe potuto acquisire altri documenti rispetto a quelli ritualmente prodotti).
Cass. civ. n. 8394/2023
In materia di esecuzione forzata, ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. la domanda con cui l'opponente sostiene che la somma di cui è intimato il pagamento è superiore a quella dovuta.
Cass. civ. n. 8220/2023
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente, possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come tali non già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione esattoriale fondata su sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, affermando che la questione dell'estensione retroattiva del trattamento sanzionatorio più mite, introdotto con il d.lgs. n. 72 del 2015, era stata già posta all'attenzione del giudice dell'impugnazione del provvedimento sanzionatorio azionato come titolo esecutivo, il quale, nel giudizio ancora pendente, avrebbe rivalutato la sanzione da applicare alla luce dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del citato d.lgs. dichiarata con la sopravvenuta ad opera della sentenza n. 63 del 2019 della Corte cost.).
Cass. civ. n. 8198/2023
In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.
Cass. civ. n. 7377/2023
La circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile in relazione al delitto di lesione personale commesso con il consenso della vittima con la finalità di realizzare il delitto di frode assicurativa, posto che la modalità commissiva della frode, costituita dalla lesione, non assorbe il profilo soggettivo dell'aggravante teleologica, costituito dall'aver previamente deliberato e messo in atto le condotte lesive.
Cass. civ. n. 6456/2023
In tema di opposizioni esecutive, la revocazione della pronuncia della Corte di cassazione dev'essere proposta entro il termine semestrale di cui all'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., al quale, in forza dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, non si applica la sospensione feriale.
Cass. civ. n. 6342/2023
L'efficacia di titolo esecutivo dell'assegno bancario è subordinata al rispetto dei requisiti di forma e contenuto dettati dalla legge, in virtù del combinato disposto degli artt. 50 e 51 del r.d. n. 1736 del 1933, richiamati dal successivo art. 55, comma 1; ne consegue che tale efficacia non compete all'assegno recante una data insuperabilmente incerta, impedendo quest'ultima di stabilire se il traente avesse la capacità di emetterlo al momento dell'emissione, oltre che di individuare la decorrenza del termine di presentazione per il pagamento. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad un assegno nel quale l'anno di emissione risultava essere stato corretto da "2015" a "2016").
Cass. civ. n. 5514/2023
In tema di omicidio, sussiste l'aggravante dei motivi abietti o futili, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, nel caso in cui la gelosia si manifesti nell'autore quale ingiustificata espressione di possesso e intento punitivo avverso la libertà di autodeterminazione della persona con la quale ha intrattenuto una relazione sentimentale.
Cass. civ. n. 5090/2023
La Federazione Italiana Golf non costituisce un'associazione sportiva dilettantistica ai fini dell'operatività della deroga di cui all'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" vigente), e, pertanto, le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese ed utilizzate in favore della Federazione stessa non sono escluse dal campo di applicazione delle disposizioni sul contratto di lavoro a progetto.
Cass. civ. n. 5043/2023
Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso e, quindi, del diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 4797/2023
In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento immobiliare decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza legale o di fatto di tale decreto, oppure di altro provvedimento che ne presuppone, necessariamente, l'emanazione; l'opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione.
Cass. civ. n. 4748/2023
La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura.
Cass. civ. n. 4676/2023
Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; tale conclusione vale anche nel caso in cui il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso.
Cass. civ. n. 4449/2023
Il giudice dell'esecuzione chiamato, in sede di opposizione all'esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, restando fermo che, nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al predetto giudice dell'esecuzione, il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso.
Cass. civ. n. 4244/2023
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-octies, cod. pen. non è necessario che la condotta del soggetto agente sia determinata da motivi attinenti all'esercizio dell'attività professionale del sanitario o presupponga un rapporto tra quest'ultimo e il paziente, essendo sufficiente che l'aggressione violenta o minacciosa sia realizzata contestualmente all'esercizio in atto dell'anzidetta attività. (Fattispecie relativa a rapina commessa in danni di due farmaciste durante lo svolgimento della loro attività professionale).
Cass. civ. n. 4236/2023
I soggetti che occupano (di fatto o di diritto) l'immobile pignorato, in quanto estranei a tutte le questioni che riguardano il regolare svolgimento del processo esecutivo (del quale non subiscono direttamente gli effetti), non sono legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, potendone, al più, contestare l'opponibilità quale titolo esecutivo per l'obbligo di rilascio nei loro confronti (oltre che impugnare ex art. 617 c.p.c. l'ordine di liberazione dell'immobile eventualmente emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 c.p.c.).
Cass. civ. n. 3846/2023
Il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo come prevalente rispetto al diritto del creditore procedente, senza necessariamente involgere l'esercizio di un'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude fa stato unicamente in ordine all'assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia limitata alla specifica procedura esecutiva.
Cass. civ. n. 3427/2023
Il delitto di atti persecutori, in quanto reato abituale, si consuma nel momento in cui ha luogo l'ultima condotta attuata dall'agente, sicché le modifiche "in peius" del regime sanzionatorio, introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitualità.
Cass. civ. n. 3117/2023
Il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, ma non gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni, sicché sono in tal caso configurabili anche il reato di lesioni personali e la circostanza aggravante del nesso teleologico. (Fattispecie relativa ad agente che aveva opposto resistenza a due carabinieri in servizio di ordine pubblico in occasione di una manifestazione sportiva, cagionando ad uno di loro lesioni personali gravi).
Cass. civ. n. 2341/2023
Il giudice d'appello, che, nel riformare una decisione di proscioglimento, pronuncia sentenza di condanna dell'imputato, è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, celebrando, ove necessario, l'udienza prevista dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. e deve, inoltre, motivare specificamente l'insussistenza delle condizioni per la loro applicabilità, secondo i parametri di cui agli artt. 133 cod. pen., 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Cass. civ. n. 2323/2023
In tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori. (In motivazione la Corte ha precisato che non è invece necessaria la contestuale dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ove il ricorso sia proposto da un difensore di fiducia abilitato alla difesa davanti alla Corte di cassazione, perché in tal caso all'imputato non è dovuta la notificazione dell'avviso di udienza).
Cass. civ. n. 2090/2023
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.
Cass. civ. n. 2064/2023
Nella vendita forzata l'esclusione della garanzia per vizi della cosa, prevista dall'art. 2922 c.c., è limitata ai casi in cui la cosa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga per caratteristiche strutturali ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, e non riguarda, quindi, l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio" che è configurabile sia quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nella ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, sia quando risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. (In applicazione del principio la Corte ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'aggiudicatario di un autocarro in ragione della diversa data di immatricolazione dello stesso rispetto a quella indicata negli atti della procedura).
Cass. civ. n. 1942/2023
Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo.
Cass. civ. n. 1787/2023
In tema di violenza privata, quando la condotta che realizza il fatto tipico non esaurisce l'offesa, ma determina una permanente compressione del bene protetto, lo stato di consumazione perdura fino a quando si protrae la situazione antigiuridica realizzata, che l'agente ha il potere di rimuovere provocando la riespansione del bene compresso. (Nella fattispecie, relativa a imputato che, apponendo a un cancello catene, lucchetti e filo di ferro, aveva impedito l'esercizio di una servitù di passaggio, la Corte ha affermato che, pur trattandosi di reato istantaneo, i termini di prescrizione non decorrevano dalla data di realizzazione del fatto tipico, ma da quella fino a cui si era protratta la situazione antigiuridica).
Cass. civ. n. 1647/2023
Nell'esecuzione forzata su immobili, l'art. 586 c.p.c. non prescrive la comunicazione del decreto di trasferimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il decreto di trasferimento, emesso nei confronti dell'esecutato e comunicato agli eredi di questo, dovesse essere comunicato agli eredi del comproprietario dell'immobile pignorato).
Cass. civ. n. 108/2023
In tema di esecuzione forzata, laddove l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - resa all'esito della dichiarazione positiva del terzo pignorato - non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva intentata dal creditore, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla suddetta ordinanza, nei confronti del terzo pignorato, quest'ultimo non può far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione.
Cass. civ. n. 51/2023
Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Cass. civ. n. 24690/2022
In tema di giudizio di cassazione, la revoca del difensore che ha proposto ricorso non preclude al nuovo difensore, successivamente nominato dall'imputato, di depositare motivi nuovi nei termini di cui agli artt. 585, comma 4 e 611, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 17320/2022
La circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen., è correlata al dato del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 5, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che ricorre l'aggravante dell'età della vittima di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, cod. pen. nel caso di rapina commessa in danno di persona ultrasessantacinquenne, senza che sia necessaria una specifica indagine sull'effettiva incidenza dell'età della parte lesa sulla consumazione della condotta criminosa, ovvero senza possibilità di dimostrare l'irrilevanza, nel caso specifico, del dato anagrafico).
Cass. civ. n. 14489/2022
In tema di rapina, benché l'ambito di operatività dell'art. 61, n. 5, cod. pen., di portata più ampia, coincida con quello dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis) cod. pen. allorché la condotta avvenga in un «luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa», l'aggravante prevista dall'art. 628 prevale, in quanto speciale, su quella comune di cui all'art. 61, n. 5, avendo inteso il legislatore, per il delitto di rapina, sanzionare più gravemente una condotta ritenuta particolarmente negativa.
Cass. pen. n. 33630/2022
E' configurabile la circostanza aggravante della connessione teleologica tra il reato di violenza sessuale e quello di lesioni personali, commesso contestualmente e in funzione strumentale alla prosecuzione e alla conclusione del primo, anche nel caso di plurime condotte a sfondo sessuale ritenute integranti un unico reato per la loro contiguità spazio-temporale.
Cass. pen. n. 8169/2021
È configurabile il concorso tra la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5 cod. pen. e quella di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-sexies, cod. pen., in quanto la prima, riguardante le condotte commesse in danno di soggetti che versano in condizione di minorata difesa, non assorbe l'altra, riguardante invece le condotte commesse in luoghi di assistenza e di cura in cui si esige un adeguato standard comportamentale nell'approccio verso le persone che siano ivi ospitate, non potendo ritenersi che il ricovero in dette strutture comporti necessariamente una situazione di minorata difesa.
Cass. pen. n. 40275/2021
Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso.
Cass. pen. n. 34525/2021
In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni.
Cass. pen. n. 18656/2021
La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. è configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale, con esclusione, pertanto, delle situazioni in cui la posizione di inferiorità della vittima ricada sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto che l'ha determinata. (Fattispecie relativa a truffe finalizzate ad ottenere indebitamente finanziamenti da parte di soggetti cd. cattivi pagatori, in cui la Corte ha escluso che integrasse tale aggravante la condizione di "inferiorità negoziale" della banca derivante dall'oscuramento dei dati personali dei clienti contenuti nel Sistema Informatico Creditizio (SIC), che, intervenuto in automatico decorsi i termini imposti dalla vigente normativa a garanzia dei consumatori per l'evasione delle richieste di verifica patrimoniale, aveva impedito all'istituto di credito di conoscere compiutamente l'affidabilità dei richiedenti, che avevano approfittato di tale condotta negligente dei partecipanti allo stesso sistema informativo finanziario).
Cass. pen. n. 28594/2021
La circostanza aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso e quella dei motivi futili o abietti possono concorrere se quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un "quid pluris" rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il concorso tra l'aggravante speciale e quella dei motivi abietti nel caso di omicidio di una donna finalizzato a ristabilire l'onore e il prestigio locali del clan di appartenenza della stessa, gravemente macchiati dalla relazione extraconiugale intrattenuta dalla vittima, non essendo state indicate ragioni ulteriori volte ad individuare ulteriori motivi abietti).
Cass. pen. n. 19372/2021
L'aggravante del fatto commesso in presenza di un minore o di persona in stato di gravidanza, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies cod. pen. non è applicabile al reato di atti persecutori, essendo prevista solo per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità personale e contro la libertà personale, tra i quali non rientra il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.
Cass. pen. n. 28070/2021
In tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'aggravante in relazione alla vendita di un'autovettura, attraverso un portale dedicato, ad un cittadino olandese che, corrisposto il prezzo senza prima visionarla, non ne aveva conseguito la consegna, rilevando come le modalità telematiche della vendita non avevano avvantaggiato l'imputato, atteso che lo stesso aveva fornito la propria reale identità ed il bene era esistente e visionabile in un salone, pur appositamente allestito per la perpetrazione delle truffe).
Cass. pen. n. 9113/2021
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. (Fattispecie di truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 2-bis), cod. pen. commessa mediante vendita "on line").
Cass. pen. n. 11323/2021
Nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte dell'amministratore, il reato si consuma all'atto della cessazione della carica, sicché la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. deve essere valutata con riferimento all'unicità del danno subito dal condominio, a prescindere dai singoli segmenti di condotta progressivamente posti in essere.
Cass. pen. n. 8323/2021
Il reato di maltrattamenti, aggravato dalla circostanza dell'essere stato commesso alla presenza di un minore, prevista dall'art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., si differenzia dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno di minore, vittima di violenza cd. assistita, perché, ai soli fini della configurabilità dell'aggravante, non è necessario che gli atti di sopraffazione posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell'abitualità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non esservi incompatibilità tra l'assoluzione dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno di minori e la riconosciuta sussistenza del reato di maltrattamenti in danno della loro madre e della loro nonna, aggravato, ai sensi dell'art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., dall'avere essi sporadicamente assistito alle condotte prevaricatrici).
Cass. pen. n. 17386/2021
La contestazione dell'aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 9, cod. pen., volta a tutelare l'interesse al corretto svolgimento di una pubblica funzione, non esclude che l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri, in quanto incidenti sul piano delle modalità dell'azione, possano essere valutati anche con riguardo alla gravità di un reato posto a tutela di un diverso bene giuridico, in forza della generale previsione di cui all'art. 133, primo comma, n. 1), cod. pen., ovvero di disposizioni che - come l'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - richiamino lo stesso parametro, senza che ciò comporti la violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale.
Cass. pen. n. 9865/2021
In tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali o sia volta a determinare la morte della persona offesa, i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio concorrono con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., che non è assorbita nella rapina, laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato.
Cass. pen. n. 16101/2021
In tema di circostanze, l'aggravante dei motivi abietti è configurabile qualora il delitto sia finalizzato al conseguimento di un incontrastato controllo criminale sulle attività economiche che si svolgono sul territorio.
Cass. pen. n. 12051/2021
La circostanza aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, sicché non vale ad integrare automaticamente la stessa la sola situazione astratta del tempo di notte. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva riconosciuto l'aggravante nel caso di furto commesso prima del sorgere del sole, in una villa isolata, disabitata di notte in quanto adibita a sede di uffici, con scarsissima illuminazione e fitta vegetazione, protetta da un impianto di videosorveglianza e da un sistema di allarme inidonei a costituire effettivo presidio difensivo).
Cass. pen. n. 8004/2021
In tema di aggravante della minorata difesa, il riferimento al luogo di privata dimora della persona offesa non realizza di per sé quelle condizioni ambientali il cui profittamento giustifica il maggior inasprimento sanzionatorio, dovendo essere sempre verificato, con un giudizio "ex ante" e in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano agevolato la consumazione del reato. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante in relazione al delitto di lesioni consumato in ambiente domestico). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 09/07/2020)
Cass. pen. n. 34357/2020
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo invece sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento dell'aggravante in relazione ad un furto perpetrato in orario notturno, nei pressi di una fermata dei bus, in una zona a ridotto passaggio di persone, brandendo una spranga).
Cass. pen. n. 1178/2020
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 10, cod. pen.,è necessario che il fatto sia commesso con l'intenzione di vulnerare il fisico o l'integrità morale della persona che riveste la qualità di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio o di ministro di culto, in ragione della funzione o missione espletata, della istituzione sovrana o religiosa e dei valori che la stessa rappresenta, che costituisce elemento causativo del reato. (Fattispecie relativa alla truffa commessa in danno di un parroco al quale venivano cedute banconote false in cambio della corrispondente somma in monete derivante dalla raccolta delle offerte dei fedeli).
Cass. pen. n. 74/2020
Nel reato di atti persecutori aggravati dall'art. 61, comma 1, n. 11-quinquies cod. pen. il minore che ha assistito al fatto delittuoso riveste la qualifica di persona offesa e, come tale, è legittimato alla costituzione di parte civile ed all'impugnazione.
Cass. pen. n. 3560/2020
L'aggravante della minorata difesa in relazione al luogo di commissione del reato, è configurabile quando, secondo una valutazione in concreto, ricorrono situazioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante in relazione al delitto di truffa commesso dall'amministratore di una società di investimento che concludeva operazioni di vendita di diamanti, a prezzo fraudolentemente "gonfiato", all'interno di filiali di istituti bancari, rilevando come la condotta era stata favorita dall'affidamento che il luogo istituzionale ingenerava nei compratori, in termini sia di correttezza che di legittimità dell'offerta di vendita).
Cass. pen. n. 1085/2020
In tema di truffa contrattuale, non sussiste l'aggravante della minorata difesa, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., nell'ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest'ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore.
Cass. pen. n. 34504/2020
La circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie relativa all'applicazione della aggravante prevista dall'art. 567, comma primo, n. 5, cod. pen, per il reato di lesioni strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia).
Cass. pen. n. 34983/2020
La circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., trova applicazione anche in caso di estinzione del reato fine per prescrizione, in quanto la predetta causa estintiva non incide sul fatto complessivamente contestato.
Cass. pen. n. 22081/2020
Il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l'aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.
Cass. pen. n. 28322/2020
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., è irrilevante la reazione del soggetto passivo che, riguardando una situazione occasionale e successiva, non esclude la maggiore offensività della condotta derivante dal solo fatto della ricorrenza in concreto delle condizioni oggettive utili a facilitare l'azione criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sussistenza di tale aggravante in una fattispecie di rapina in cui la vittima, una donna in compagnia di due bambini piccoli, aveva fattivamente reagito all'azione dell'imputato anche grazie all'intervento di terze persone).
Cass. pen. n. 13740/2020
La circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista.
Cass. pen. n. 11631/2020
In tema di circostanze aggravanti comuni, la nozione di "abuso di relazioni di prestazione di opera" utilizzata dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen. ricomprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la sussistenza dell'aggravante in relazione a condotte appropriative di carburante commesse dal dipendente della ditta appaltatrice dei servizi di pulizia svolti in favore di un'azienda di trasporto pubblico ai cui locali aveva libero accesso).
Cass. pen. n. 17121/2020
L'aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, non rilevando di per sé sola l'idoneità astratta di una situazione quale il tempo di notte. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento dell'aggravante nel caso di un furto, effettuato in piena notte, di gasolio asportato dal serbatoio di un autoarticolato parcheggiato in un'area di sosta retrostante un'area di servizio autostradale, scarsamente illuminata e non frequentata, mentre la persona offesa stava dormendo all'interno della cabina dell'automezzo).
Cass. pen. n. 14168/2020
La circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen, è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie relativa all'applicazione della suddetta aggravante in un caso di condanna per il reato di lesioni personali, strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia).
Cass. pen. n. 18485/2020
L'aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 5), cod. pen., è integrata della ricorrenza di condizioni oggettive che siano concretamente agevolative del compimento dell'azione criminosa. (In applicazione del principio, è stata ravvisata l'aggravante in relazione al delitto di peculato posto in essere dal cancelliere, appropriatosi delle somme riscosse a titolo di sanzioni penali e spese di giustizia, per aver profittato dell'affidamento che in lui era riposto dai dirigenti, dal personale e dall'utenza dell'ufficio giudiziario, cui era stato per anni addetto quale unico funzionario). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 24/01/2019)
Cass. pen. n. 7026/2020
L'aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa non rilevando l'idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di notte. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva riconosciuto l'aggravante nel caso di un furto di merce contenuta in un autoarticolato parcheggiato nel piazzale di un'azienda, effettuato in piena notte nel mese di gennaio, in una situazione di buio assoluto, in assenza del proprietario e di altre persone nel luogo, pur esistendo nel piazzale un impianto di videoregistrazione che però non allertava il proprietario o le forze dell'ordine).
Cass. pen. n. 39396/2019
Agli effetti dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 cod. pen., la relazione di prestazione d'opera corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d'opera a norma della legge civile e comprende ogni specie di attività, materiale ed intellettuale, che abbia dato luogo a quell'affidamento nel corso del quale si è verificata la condotta criminosa.(Fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante con riferimento ad un "broker" assicurativo, autorizzato all'incasso, che si era appropriato dei premi riscossi per conto delle agenzie).
Cass. pen. n. 30707/2019
L'esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, giacché il riconoscimento della serietà del movente sotteso alla condotta dell'agente in rapporto al comportamento oppositivo della vittima non equivale di per sé a qualificare quest'ultimo come ingiusto dal punto di vista giuridico o sociale, né a far ritenere proporzionata la reazione aggressiva dell'agente per vincerlo. (Fattispecie in tema di omicidio perpetrato dal gestore di un locale ai danni di un giovane, solito sostarvi dinanzi svolgendo attività di disturbo).
Cass. pen. n. 25328/2019
È configurabile la circostanza aggravante della connessione teleologica tra il reato di violenza sessuale e quello di lesioni personali, commesse contestualmente e in funzione strumentale alla prosecuzione e conclusione del primo, distinguendosi nettamente il reato di lesioni da quello di violenza per modalità esecutive e per interesse tutelato.(In motivazione, la Corte ha precisato che la sussistenza della suddetta aggravante esige infatti che le azioni esecutive dei due diversi reati posti in relazione siano tra loro distinte).
Cass. pen. n. 53409/2018
L'aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa non rilevando l'idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di notte.(Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato ritenendo sussistere l'aggravante in relazione a un furto di rame accatastato nel giardino di una abitazione sita in zona isolata e poco illuminata, raggiungibile solo tramite strada sterrata, non rilevando invece in senso contrario il fatto che vi fosse a breve distanza dalla casa una stazione dei carabinieri).
Cass. pen. n. 46799/2018
L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti di un'impiegata di un ufficio postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti).
Cass. pen. n. 44965/2018
La circostanza aggravante dell'essere stato il delitto commesso alla presenza del minore, nelle ipotesi previste dall'art. 61 n. 11-quinquies cod. pen., è configurabile tutte le volte in cui il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore dello stesso, sempre che questi ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa a delitto di omicidio, in cui è stata ritenuta sussistente l'aggravante, in considerazione dell'accertata presenza dei figli minori della vittima in una stanza attigua a quella in cui era stato consumato il reato, nonché dell'effettiva percezione del fatto da parte dei medesimi, che avevano udito le urla della madre e ne avevano visto una parte del corpo insanguinata riversa in terra).
Cass. pen. n. 40045/2018
In tema di truffa on-line, è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete.
In tema di truffa "on-line", il luogo da considerare ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. è quello in cui si trova l'autore del fatto nel momento in cui attiva lo strumento informatico e non il luogo virtuale della rete.
Cass. pen. n. 25535/2018
In tema di riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art 61, n. 1, c.p., la futilità del motivo non è esclusa dall'appartenenza o dalla vicinanza dell'autore del reato a gruppi o comunità, quali le bande giovanili sudamericane, che riconoscono come valori positivi la violenza e l'uso della forza quale forma di affermazione della personalità individuale e di manifestazione dell'appartenenza al gruppo da esercitare per il solo fatto che la vittima sia o appaia militare in formazione contrapposta, dal momento che tali concezioni e modelli comportamentali offrono occasione per dare libero corso ad impulsi brutali e prevaricatori e si pongono in contrasto con i valori fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico, che tutela in primo luogo la vita, la sicurezza e la libertà personale.
Cass. pen. n. 22972/2018
La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, rendono comunque applicabile la circostanza aggravante ex art. 61 n. 9 cod. pen., poiché detta attestazione ha finalità di rilievo pubblico, al fine di rendere certo lo svolgimento della pubblica funzione da parte di coloro che ne sono preposti, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte.
Cass. pen. n. 20756/2018
La circostanza aggravante del nesso teleologico può comunicarsi al concorrente nel reato ex art. 110 cod. pen. qualora i motivi a delinquere dell'autore della condotta rientrino nella rappresentazione e volizione - anche sotto il profilo del dolo eventuale - del concorrente medesimo. (In motivazione, la Corte ha specificato che detta aggravante è invece incompatibile con il cd. concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.).
Cass. pen. n. 53570/2017
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto congruamente motivata la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante in questione in relazione al reato di furto perpetrato in orario notturno all'interno di una officina, sita in zona periferica in cui non vi erano esercizi commerciali aperti).
Cass. pen. n. 41586/2017
La circostanza aggravante dell'abuso di relazioni domestiche, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen., ha natura oggettiva ed è finalizzata a punire più gravemente i delitti commessi nell'ambito di un rapporto di coabitazione o nel contesto di una relazione derivante anche solo dall'abituale frequentazione dell'abitazione della vittima.
Cass. pen. n. 36784/2017
È configurabile l'aggravante di cui all'art. 61, n. 9, cod. pen. in relazione alla condotta di reato commessa dal medico ospedaliero in occasione dello svolgimento dell'attività "intra moenia", trattandosi di soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in virtù del regime di convenzione che lo lega all'azienda sanitaria pubblica. (Fattispecie in tema di violenza sessuale).
Cass. pen. n. 17937/2017
Sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare ed aveva escluso l'aggravante della minorata difesa ritenendo che l'annuncio relativo alla vendita di beni, inserito in un sito internet, costituisse una modalità della condotta, e non una circostanza di luogo, in cui la distanza accomuna entrambe le parti, che ne accettano i rischi affidandosi alla buona fede dell'interlocutore).
Cass. pen. n. 13515/2017
Non sussiste, sul piano astratto, alcuna incompatibilità tra il vizio parziale di mente e la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 1 cod. pen. in quanto i motivi abietti o futili non costituiscono in sé una costante e diretta estrinsecazione della infermità per la quale la capacità di intendere e di volere può risultare grandemente scemata. Il giudizio di compatibilità deve essere svolto tramite un apprezzamento della situazione sottoposta in concreto al giudice di merito.
Cass. pen. n. 12328/2017
La circostanza aggravante dell'essere stato il delitto commesso alla presenza del minore nelle ipotesi previste dall'art. 61 n. 11 quinquies cod. pen., è configurabile tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore di questo, sempre che l'agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto sussistente l'aggravante, in considerazione della accertata presenza del minore nel soggiorno attiguo e comunicante, mediante un'ampia porta rimasta aperta, con il locale ove era avvenuto l'omicidio, nonché dall'effettiva percezione del fatto da parte del medesimo che, oltre a piangere e urlare, aveva riferito alla vicina accorsa in aiuto che il padre aveva sparato alla madre
Cass. pen. n. 9730/2017
Sussiste l'aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera, di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. nel caso di reato commesso quando l'agente non sia più alle dipendenze della persona offesa ove si accerti che l'autore del reato abbia comunque tratto profitto dalle condizioni favorevoli create dal preesistente rapporto di lavoro. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita commessa dopo la cessazione del rapporto di agenzia).
Cass. pen. n. 1949/2017
È configurabile l'aggravante dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero, ma anche quando la posizione ricoperta abbia facilitato il reato stesso, essendo l'incarico religioso non limitato alle funzioni strettamente connesse al culto, ma comprensivo di tutte le attività prestate al servizio della comunità comunque riconducibili al mandato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la configurazione dell'aggravante in un caso di violenze sessuali perpetrate, in occasione di momenti ludici, nei confronti di giovani parrocchiani da parte di sacerdote, approfittando del suo ministero e della fiducia risposta dalle vittime nella sua funzione di guida spirituale ed animatore della comunità religiosa).
Cass. pen. n. 40516/2016
La circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà, di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che la sussistenza di tale atteggiamento interiore deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo).
Nella circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., per "sevizie" deve intendersi una condotta studiata e specificamente finalizzata a cagionare sofferenze ulteriori e gratuite, rispetto alla "normalità causale" del delitto perpetrato; si ha invece "crudeltà" quando l'inflizione di un male aggiuntivo, che denota la spietatezza della volontà illecita manifestata dall'agente, non è frutto di una sua scelta operativa preordinata.
Cass. pen. n. 28795/2016
La valutazione della sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa per approfittamento delle condizioni del soggetto passivo va operata dal giudice valorizzando situazioni che, nel singolo caso, abbiano ridotto o comunque ostacolato la capacità di difesa della parte lesa, agevolando in concreto la commissione del reato. (Fattispecie in tema di truffe commesse ai danni di giovani disoccupati nella quale la S.C. ha ritenuto non sufficiente il riferimento, operato dai giudici di merito, alla generale crisi economica ed occupazionale che investe il settore giovanile, ed alla generica aspirazione di un posto di lavoro)
Cass. pen. n. 17424/2015
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere riconosciuta anche in ipotesi di delitto tentato, quando le modalità del fatto criminoso siano idonee a fornire concrete ed univoche indicazioni sull'entità del pregiudizio che si sarebbe determinato se l'azione delittuosa fosse stata portata a compimento. (Fattispecie relativa a tentata truffa).
Cass. pen. n. 13933/2015
Le circostanze di persona che, ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen. aggravano il reato quando l'agente ne approfitti possono consistere in uno stato di debolezza fisica o psichica in cui la vittima del reato si trovi per qualsiasi motivo; ne consegue che esse devono essere conosciute dall'agente e tali da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concretamente esistente, la reazione dell'Autorità pubblica o delle persone offese, agevolando la commissione del reato. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in relazione ad una serie di truffe, connesse all'abusivo esercizio delle professioni di psicologo, psicoterapeuta e medico psichiatra, poste in essere dall'imputato in danno dei pazienti).
Cass. pen. n. 13546/2015
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. nell'ipotesi in cui si verifichino delle lesioni nello esplicarsi della violenza posta in essere per commettere il reato di cui all'art. 393 cod. pen. e finalizzata a cagionare l'evento delle lesioni stesse, poiché in tal caso non si attua alcun assorbimento dell'un reato nell'altro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la pronuncia di sentenza di condanna per il reato di lesioni personali aggravate da connessione teleologica ex art. 61 n. 2 cod. pen., nonostante la dichiarazione di estinzione, per remissione della querela, del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone).
Cass. pen. n. 8998/2015
In tema di minorata difesa, la circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, deve essere specificamente valutata anche in riferimento all'età senile e alla debolezza fisica della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. (Fattispecie relativa a una rapina in cui la vittima - una donna di settantaquattro anni - che aveva accennato una reazione alle minacce dei malfattori, veniva da questi afferrata per le spalle e scaraventata a terra).
Cass. pen. n. 7317/2015
Ai fini dell'aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. è irrilevante che l'imputato non sia più alle dipendenze della persona offesa, qualora sia stato agevolato per la commissione del reato dalle condizioni favorevoli create dal preesistente rapporto di lavoro. (Fattispecie relativa a furto commesso in un negozio di articoli di lusso da un ex magazziniere, introdottosi nel negozio da una porta sul retro tramite un duplicato delle chiavi).
Cass. pen. n. 5966/2015
Non è configurabile l'aggravante dell'abuso di poteri e violazione di doveri pubblici, quando la condotta posta in essere dall'imputato, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, esula da qualsiasi dimensione di servizio, e la commissione del reato non è resa possibile o comunque facilitata dall'approfittamento delle mansioni affidategli. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso l'aggravante con riferimento ad un omicidio volontario commesso da un appuntato dei Carabinieri con la pistola d'ordinanza ma in contesto, di tempo e di luogo, privato).
Cass. pen. n. 13387/2014
Ai fini della integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, è sufficiente la coscienza e volontà dell'agente di compiere l'azione in presenza di obiettive circostanze favorevoli o agevolatrici della condotta criminosa, mentre non è necessario che l'approfittamento di tali circostanze sia sorretto da dolo specifico, o, comunque, che la situazione determinata dalle stesse sia stata ad arte ricercata o indotta.
Cass. pen. n. 2201/2014
In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni.
Cass. pen. n. 59/2014
La circostanza aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva ravvisato l'aggravante in relazione ad un tentato omicidio commesso in danno di persona che aveva disatteso l'intimazione dell'imputato ad interrompere la relazione sentimentale con la propria sorella minorenne).
Cass. pen. n. 48162/2013
Nel caso di reato commesso da un minore, l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo n. 1, cod. pen. può essere riconosciuto solo quando il motivo che ha determinato la commissione del reato sia meramente pretestuoso ed espressione dell'istinto criminale e della malvagità del reo e non quando esso trovi ragione nell'irrazionalità rappresentativa dell'immaturità ed emozionalità adolescenziale. (Fattispecie in tema di omicidio commesso da un minorenne in cui la Corte, in presenza di un movente connesso alla gelosia, ha annullato con rinvio la sentenza per accertare a quale delle due situazioni andava ascritta la futilità del motivo).
Cass. pen. n. 23827/2013
Non è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione al reato di lesioni personali lievi commesso in attuazione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia, atteso che il nesso teleologico necessario per la sussistenza della suddetta aggravante esige che le azioni esecutive dei due diversi reati che pone in relazione siano distinte.
Cass. pen. n. 22136/2013
In tema di circostanze, sono estendibili ai concorrenti, e sempre che questi ne fossero consapevoli, le sole aggravanti soggettive che, oltre a non essere "inerenti alla persona del colpevole" a norma dell'art. 70, secondo comma, c.p., abbiano in qualche modo agevolato la realizzazione del reato, dovendo procedersi ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 118 c.p.. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'estensione ad un concorrente della circostanza prevista dall'art. 61, n. 6, c.p., inerente ad altro concorrente, in quanto la stessa si era rivelata assolutamente improduttiva di effetti agevolativi in ordine alla realizzazione del reato concorsuale).
Cass. pen. n. 19966/2013
Per la configurabilità dell'aggravante di aver adoperato sevizie e di aver agito con crudeltà è necessario che il reo agisca con la coscienza e volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive rispetto al normale processo di causazione della morte. (Fattispecie relativa ad omicidio in cui la vittima era stata cosparsa di benzina e data alle fiamme; in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata perchè non forniva dimostrazione della consapevolezza degli imputati dell'esistenza in vita della persona aggredita nel momento in cui veniva dato fuoco al suo corpo).
Cass. pen. n. 18983/2013
La notifica all'imputato dell'ordine di esecuzione della pena è irrilevante ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 67 cod.pen., essendo a tal fine sufficiente che egli sia consapevole di essere ricercato per un precedente reato.
Cass. pen. n. 18779/2013
In tema di aggravante dei motivi abietti o futili (art. 61, n. 1 c.p.), la sussistenza di tale aggravante, con particolare riguardo all’ipotesi della futilità, non può essere esclusa, quando il fatto sia stato determinato dalla gelosia, sulla sola base della ritenuta inadeguatezza di tale movente rispetto alla gravità del fatto medesimo (nella specie, tentato omicidio) posto in essere dall’agente.
Cass. pen. n. 15571/2013
Non sussiste, sul piano astratto, alcuna incompatibilità tra il vizio parziale di mente e la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. in quanto i due particolari motivi (abietti o futili) non costituiscono in sé una costante e diretta estrinsecazione della infermità per la quale la capacità di intendere e di volere può risultare grandemente scemata. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di compatibilità deve essere svolto tramite un apprezzamento della situazione sottoposta in concreto al giudice di merito).
Cass. pen. n. 14651/2013
La nozione di abuso di relazione di prestazione d'opera, previsto come aggravante dall'art. 61 n. 11 c.p., si applica a tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere", bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, a nulla rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza.
Cass. pen. n. 3369/2013
Agli effetti della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., l'entità del danno patrimoniale dev'essere valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso, e, pertanto, la sua diminuzione conseguente a fatti successivi (nella specie, la restituzione delle somme percepite truffaldinamente) risulta irrilevante.
Cass. pen. n. 15463/2012
Nel caso in cui il reato di truffa venga commesso ricorrendo all'artificio della costituzione di uno studio professionale in apparenza legittimamente operante, cui i clienti si siano affidati con minorata cautela, è configurabile la circostanza aggravante dell'abuso della relazione qualificata di prestazione d'opera professionale.
Cass. pen. n. 12930/2012
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al p.u. lesioni personali: in quest'ultima ipotesi, il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un p.u., e può concorrere con quello di resistenza a p.u.
Cass. pen. n. 5882/2012
Integra la circostanza aggravante del motivo abietto il comportamento di colui che colpisce ripetutamente con un coltello una persona solo perchè intervenuta in soccorso per ragioni di solidarietà, di una donna che in strada chiedeva aiuto nel corso di un'aggressione ai suoi danni.
Cass. pen. n. 47880/2011
Non ricorre la circostanza aggravante dei motivi futili nel caso in cui l'agente, per un errato apprezzamento della situazione di fatto, fondato su una falsa ma ragionevole e non pretestuosa rappresentazione della realtà, ritenga di agire per un movente che non sarebbe obiettivamente futile, se l'errore non si fosse verificato.
Cass. pen. n. 36897/2011
Sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p., qualora il conduttore di un immobile si appropri degli oggetti e suppellettili, costituenti corredo e mobilio, in quanto oggetto del negozio giuridico relativo alla concessione dell'uso dei beni presenti nell'immobile locato è l'obbligo di conservazione, e quindi di restituzione dei medesimi alla scadenza del contratto.
Cass. pen. n. 30285/2011
La circostanza aggravante di avere adoperato sevizie e di avere agito con crudeltà verso le persone ricorre quando le modalità della condotta rendono obiettivamente evidente la volontà di infliggere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento e costituiscono un "quid pluris" rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato, rendendo la condotta stessa particolarmente riprovevole per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un'azione efferata, rivelatrice di un'indole malvagia e priva del più elementare senso d'umana pietà. (Nel caso di specie, la condotta si era concretizzata nell'avere denudato la vittima già priva di sensi e nell'averla poi schiacciata, passandovi sopra due volte con l'autovettura).
Cass. pen. n. 24093/2011
La circostanza aggravante dell'abuso della relazione di prestazione d'opera ricorre pur quando il fatto sia commesso abusando della relazione fiduciaria instauratasi con la vittima, nell'ambito di un mandato di fatto che sia stato soltanto occasionato dall'esercizio dell'attività professionale del soggetto agente. (Fattispecie in cui l'autore del fatto, dipendente della banca presso la quale la persona offesa era titolare di conti correnti, aveva instaurato con la stessa persona offesa stretti rapporti fiduciari, sì che questa gli aveva affidato aspetti inerenti all'amministrazione del suo patrimonio).
Cass. pen. n. 20039/2011
La circostanza aggravante dell'essere il fatto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio è configurabile nel caso di reato ascrivibile a un dipendente dell'amministrazione finanziaria con mansione di addetto allo sportello, la cui attività infatti, non si esaurisce in incarichi meramente manuali o d'ordine, poiché le funzione svolte implicano conoscenza di regolamenti propri dell'amministrazione di appartenenza e costituiscono, quindi, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche proprie dell'amministrazione finanziaria. (Fattispecie relativa a contestazione di truffa ascritta ad operatore tributario con mansioni di sportello a contatto con il pubblico, consistita nell'aver incontrato all'interno degli uffici persone che, indotte in errore circa la possibilità di ottenere in locazione a prezzi vantaggiosi immobili che lo Stato stava dismettendo, avevano versato in suo favore somme di denaro).
Cass. pen. n. 19700/2011
Non è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. in relazione al reato di lesioni personali lievi commesso in attuazione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia, atteso che il nesso teleologico necessario per la sussistenza della suddetta aggravante esige che le azioni esecutive dei due diversi reati che pone in relazione siano distinte.
Cass. pen. n. 9883/2011
La circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà e sevizie, implicando l'intenzionalità della condotta, non è estensibile al concorrente "anomalo" nel reato.
Cass. pen. n. 8892/2011
La circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61, n. 2, c.p.) non è configurabile in relazione al reato di lesioni personali che sia stato commesso - unitamente ad altri fatti lesivi dell'integrità fisica e morale del soggetto passivo - in esecuzione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia, atteso che il riconoscimento della suddetta aggravante presuppone che le azioni costitutive dei due diversi reati siano oggettivamente distinte.
Cass. pen. n. 7433/2011
La commissione del furto in ora notturna integra di per sé l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5, c.p. (Fattispecie di tentato furto commesso all'interno di azienda agrituristica ove, di notte, non viveva alcuno).
Cass. pen. n. 3598/2011
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa (art. 61, comma primo, n. 5 c.p.), se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata.
Cass. pen. n. 43729/2010
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera, prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., la prestazione di servizio, alla cui base sia riscontrabile un rapporto di fiducia tra le parti, non può costituire l'oggetto materiale del delitto, ma deve essere allo stesso preesistente e tale da agevolarne la commissione. (Fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso, osservando che il contratto di servizi sottoscritto dalle parti aveva costituito l'oggetto del delitto di truffa, in quanto concluso per effetto dei raggiri accertati nel giudizio di merito).
Cass. pen. n. 40836/2010
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 61, n. 11 bis, c.p., introdotto dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che ha previsto la nuova circostanza aggravante della commissione del fatto da parte di una persona che illegalmente si trovi sul territorio nazionale (Corte cost., n. 249/2010), l'imputato ha interesse a far valere, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, c.p., la sopravvenuta illegittimità parziale della contestazione in conseguenza dell'effetto abolitivo prodotto dalla su citata pronuncia, quando la valutazione dell'ipotesi circostanziale abbia influito sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio una sentenza di patteggiamento, in cui la pena base è stata calcolata all'esito di un giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche alla contestata aggravante).
Cass. pen. n. 35997/2010
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l'età avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla L. n. 94 del 2009, è rilevante nel senso che impone al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità. (Fattispecie in tema misura cautelare disposta per truffa consumata, con le medesime modalità, in danno di numerose persone, tutte di età compresa tra i sessantaquattro e gli ottantaquattro anni).
Cass. pen. n. 35353/2010
La circostanza aggravante di abuso di relazioni di prestazione d'opera non richiede che il rapporto intercorra direttamente e formalmente tra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che esso si sia svolto con la partecipazione dell'agente che abbia diretto a proprio illecito vantaggio la relazione, abusando della relativa posizione. (Fattispecie in tema di truffa, nella quale un commercialista, che operava per l'amministrazione di una società legata da un contratto di opera professionale ad un'altra, si era appropriato di una somma spettante ai soci, falsificando la firma di uno di essi sui giustificativi bancari).
Cass. pen. n. 27044/2010
Integra la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11 c.p., in quanto ricompreso nella nozione di abuso di relazioni domestiche, il rapporto di abituale frequentazione dell'abitazione della vittima da parte del reo.
Cass. pen. n. 24011/2010
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11- bis, c.p. (ossia, " l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale"), introdotta dall'art. 1, comma primo, lett. f), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è irrilevante l'annullamento per vizi formali del decreto prefettizio di espulsione, intervenuto in epoca antecedente alla contestazione dell'addebito. (Fattispecie relativa al reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale).
Cass. pen. n. 16952/2010
Sussiste la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61, comma primo, n. 2 c.p.) nel caso in cui sia provocata una lesione per procurarsi l'impunità a seguito del tentativo di impossessamento di cosa mobile altrui. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto non configurabile il tentativo di rapina impropria a causa del mancato impossessamento della cosa con conseguente riqualificazione del fatto come tentato furto seguito da lesione).
Cass. pen. n. 14837/2010
La circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 11 c.p. è compatibile con il reato di violenza sessuale in quanto la condotta di abuso di autorità, contemplata dall'art. 609 bis c.p., non è ricompresa nella predetta aggravante. (Fattispecie di violenza sessuale commessa da un medico ai danni di una paziente, in cui la Corte ha disatteso la tesi difensiva della violazione del "ne bis in idem" sostanziale, ritenendo corretta la configurabilità dell'aggravante per aver il reo approfittato della fiducia della vittima in virtù del rapporto professionale che li legava).
Cass. pen. n. 6587/2010
Non sussiste alcuna incompatibilità tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p. (abuso di autorità o di particolari relazioni) e quella specifica di cui all'art. 577 n. 1 dello stesso codice (abuso del rapporto di paternità), dati il diverso fondamento oggettivo e la diversa "ratio" che caratterizzano le due fattispecie circostanziali in questione, la prima avente natura oggettiva e consistente in una relazione di fatto tra l'imputato e la parte offesa che agevola la commissione del delitto, la seconda avente natura soggettiva ed incentrata esclusivamente sul legame genitoriale preso in considerazione di per sé e al di fuori di altre condizioni quali la coabitazione e l'ospitalità.
Ricorre la circostanza aggravante del motivo abietto in relazione all'omicidio originato da un patologico e distorto rapporto di possesso parentale del padre nei confronti della figlia, la quale non sottostava ai suoi voleri, rivendicava margini di autonomia, e teneva un comportamento difforme rispetto agli usi e costumi della sua famiglia.
Cass. pen. n. 39301/2009
La circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 10, c.p. non è configurabile se il fatto è commesso in danno di un agente assicurativo, poiché la L. n. 990 del 1969 non ha modificato la natura giuridica delle compagnie di assicurazione, che resta eminentemente commerciale, anche se ad uno dei rami in cui tale attività si esplica (assicurazione della responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli a motore) è collegato un interesse di carattere generale.
Cass. pen. n. 34354/2009
Ricorre la circostanza aggravante della minorata difesa nel caso di commissione di un furto, in tempo di notte, nel fondo di proprietà altrui.
Cass. pen. n. 31583/2009
Il dolo d'impeto è compatibile con la circostanza aggravante del nesso teleologico in quanto la risposta immediata o quasi immediata, in cui si concreta il primo non collide con una connessa e coeva ulteriore (e contestuale) intenzionalità.
Cass. pen. n. 26702/2009
L'aggravante del nesso teleologico (art. 61 n. 2 c.p.) è compatibile con il dolo d'impeto, in quanto l'ideazione e l'esecuzione del reato mezzo e del reato fine possono coincidere, mantenendo il collegamento strumentale e funzionale tra i due fatti-reato.
Cass. pen. n. 24894/2009
Il cosiddetto dolo d'impeto è compatibile con la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili. (Fattispecie in tema di omicidio volontario).
Cass. pen. n. 16968/2009
Non ricorre la circostanza aggravante del motivo abietto in relazione all'omicidio commesso da un omosessuale in danno di un soggetto del quale egli si era innamorato, venendone respinto. Deve infatti escludersi che il concetto di "abietto" possa riferirsi ai sentimenti di affetto e di amore propri di ogni essere umano, sia esso omosessuale ovvero eterosessuale.
Cass. pen. n. 337/2009
Ricorre, per la spregevolezza del fatto secondo il comune sentire, la circostanza aggravante del motivo abietto in relazione all'omicidio commesso, su ordine del capo di un gruppo mafioso, in danno di chi abbia intrapreso una relazione sentimentale con una donna già a lui legata da analogo rapporto, per mero spirito punitivo, dettato da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della donna stessa, rifiutatasi di soggiacere alla sua volontà, e per la conseguente perdita sia del dominio fino ad allora esercitato su di lei, sia del prestigio criminale.
Cass. pen. n. 48108/2008
La circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa ha carattere oggettivo ed è compatibile con il dolo d'impeto.
Cass. pen. n. 45326/2008
Per la configurabilità della circostanza aggravante dei motivi abietti o futili occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendo l'ambiguità probatoria sul punto ritorcersi in danno dell'imputato.
Cass. pen. n. 39023/2008
In tema di minorata difesa, l'età non può di per sè costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà.
Cass. pen. n. 31038/2008
La circostanza aggravante del c.d. nesso teleologico non può trovare applicazione se il fatto oggetto della proiezione finalistica non è più previsto dalla legge come reato.
Cass. pen. n. 20308/2008
Rientra tra i provvedimenti legalmente dati per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica, la cui inosservanza integra il reato previsto dall'art. 650 c.p., anche l'invito rivolto a un soggetto ricercato da un'autorità di polizia a recarsi presso i propri uffici per adempimenti dettati da motivi di giustizia. (Fattispecie relativa alla notifica di atti giudiziari ).
Cass. pen. n. 19669/2008
L'aggravante di cui all'art. 61, n. 10 c.p. (l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale) non è configurabile il relazione al delitto di lesioni personali volontarie commesso in concorso con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, atteso che il fatto in cui si sostanzia l'aggravante è elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 337 c.p. Ne consegue che la medesima condotta non può essere posta a carico dell'imputato come integrativa sia del citato reato sia della circostanza aggravante.
Cass. pen. n. 6433/2008
La circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11 c.p. (sub specie dell'approfittamento della relazione domestica) è configurabile anche nel caso di presenza non momentanea dell'agente nel medesimo luogo idoneo allo svolgimento della vita privata, in quanto il concetto di «coabitazione» non si esaurisce in quello di «convivenza». (Fattispecie nella quale è stata ritenuta configurabile l'aggravante dell'abuso di relazioni domestiche nei confronti di un uomo, convivente della madre dei minori abusati, il quale aveva approfittato di tale situazione ponendo in essere atti lesivi della loro sfera sessuale).
Cass. pen. n. 1797/2008
Allorché sia stata contestata la circostanza aggravante dei motivi abietti, con la precisazione che questi sono consistiti nel fatto di avere agito al fine di agevolare l'attività di un sodalizio mafioso, si ha piena identificazione dell'aggravante comune con quella ad effetto speciale prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991 n. 203 e quest'ultima assorbe in sé la prima. (Nella specie, concernente l'applicazione dell'indulto elargito con L. n. 241 del 2006, interdetta per le pene inflitte in relazione a reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione del condono con riferimento a contestazione di fatto commesso dall'istante per il beneficio per motivi abietti, al fine di mantenere il prestigio dell'organizzazione mafiosa di cui faceva parte).
Cass. pen. n. 42371/2006
In applicazione del principio di specialità, l'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 c.p., di natura soggettiva in quanto applicabile a carico di chi commette un delitto allo scopo di realizzare un ulteriore delitto, o di occultarlo, o di assicurarsene il profitto o l'impunità, viene assorbita nel delitto di rapina impropria, laddove la volontà del soggetto di assicurarsi con violenza sulla persona il prodotto del bene sottratto o l'impunità è stata assunta come elemento costitutivo. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che non potesse essere nuovamente valutata come aggravante teleologica di un delitto di omicidio volontario, la finalità di assicurarsi il prodotto del delitto con violenza, costituente il dolo specifico del riconosciuto delitto di rapina impropria).
Cass. pen. n. 35368/2006
Deve escludersi la sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti nel caso in cui il reato di lesioni o maltrattamenti sia compiuto per ragioni di pura gelosia che, collegata ad un sia pure abnorme desiderio di vita in comune, non è, da sola, espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima né manifestazione di intolleranza alla insubordinazione di questa, considerata come propria appartenenza.
Cass. pen. n. 32006/2006
La circostanza aggravante di aver adoperato sevizie o di aver agito con crudeltà verso la persona ricorre quando le modalità della condotta esecutiva di un delitto rendono evidente la volontà di infliggere alla vittima un patimento ulteriore rispetto al mezzo che sarebbe nel caso concreto sufficiente ad eseguire il reato, rivelando in tal modo, per la loro superfluità rispetto al processo causale, una particolare malvagità del soggetto agente. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato la decisione di merito nella quale era stata ritenuta sussistente l'aggravante in questione in un caso di omicidio volontario, in conseguenza dell'agonia inflitta alla vittima per le modalità esecutive del delitto e della mancanza di ogni senso di umanità dimostrata dagli autori, ma senza tenere conto che, attesa la situazione di fatto, tale condotta non era «gratuita» ossia non rappresentava un «quid pluris» rispetto all'esplicazione dell'attività necessaria per portare a compimento il proposito criminoso e per vincere la resistenza della vittima, di corporatura e prestanza fisica di gran lunga superiore a quella di ciascuno dei due esecutori).
Cass. pen. n. 19572/2006
Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. non è necessario che il rapporto di prestazione d'opera intercorra direttamente tra l'autore del fatto e il soggetto passivo del reato, ma è sufficiente che il colpevole se ne sia avvalso per commettere il fatto.
Cass. pen. n. 16473/2006
Sussiste l'aggravante dell'aver agito con crudeltà e sevizie nella condotta di chi infierisce lungamente e rabbiosamente sulla vittima fino a massacrarla, con una condotta che eccede i limiti della normalità causale, essendo irrilevante che la vittima abbia potuto o meno percepire l'afflittività di tutti gli atti di crudeltà.
Cass. pen. n. 5448/2006
In tema di circostanze aggravanti comuni, per motivo abietto si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell'agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano. (Nella specie si è ritenuta sussistente l'aggravante con riferimento a un omicidio determinato dal proposito di vendetta dell'autore per le molestie sessuali subite dalla sorella ad opera della vittima, nonché dal fine di affermazione del prestigio criminale e della capacità di sopraffazione).
Cass. pen. n. 5257/2006
Agli effetti dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., la relazione di prestazione d'opera corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d'opera a norma della legge civile e comprende ogni specie di attività, materiale ed intellettuale, che abbia dato luogo a quell'affidamento nel corso del quale si è verificata la condotta criminosa. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza della citata aggravante in relazione ad appropriazione indebita di somme di danaro realizzata dal conduttore di un immobile locatogli dalla parte offesa).
Cass. pen. n. 26435/2005
Quando la violenza esercitata, per assicurarsi il possesso della cosa oggetto del reato di rapina o l'impunità, nei confronti di un pubblico ufficiale, al fine di opporsi mentre compie un atto dell'ufficio, eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali, si determina il concorso tra i delitti di rapina e resistenza e quello di lesioni, e per quest'ultimo sussiste l'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato mezzo e reato fine siano integrati dalla stessa condotta materiale.
Cass. pen. n. 29/2005
In tema di circostanze aggravanti comuni, ai fini della contestazione dell'ipotesi di cui all'art. 61, n. 7 c.p. (l'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità) non è sufficiente la mera indicazione nel capo d'imputazione (nella fattispecie, reato di truffa) dell'importo della somma sottratta alla persona offesa, ma è necessario, ai fini della corretta formulazione dell'addebito, che sia esplicitata la valutazione circa la rilevante gravità del danno, così da consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa.
Cass. pen. n. 44868/2004
In tema di circostanze aggravanti comuni, in relazione all'ipotesi di cui all'art. 61, n.11 c.p., il termine «ufficio» cui fa riferimento la disposizione, va inteso tanto nel suo senso soggettivo, come esercizio di mansioni da parte dell'agente, quanto in senso oggettivo, come luogo in cui le stesse sono svolte. Ne consegue che le relazioni di ufficio possono consistere anche in rapporti di mero fatto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica degli stessi. (Nella fattispecie, relativa al reato di appropriazione indebita, la Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante nonostante l'imputata, all'inizio, avesse frequentato l'ufficio del datore di lavoro in ragione di una relazione sentimentale, in seguito trasformatasi in stretta collaborazione di lavoro).
Cass. pen. n. 44624/2004
Sussiste la circostanza aggravante dell'avere agito per un motivo abietto (art. 61, n. 1, c.p.) relativamente ad un reato commesso, in un contesto di criminalità organizzata, al fine di conseguire il controllo incontrastato su una determinata porzione di territorio e di incrementarne lo sfruttamento attraverso ulteriori attività delittuose di tipo mafioso. (Fattispecie relativa ad omicidio in danno di soggetto che aveva tenuto comportamenti non conformi alle regole dell'organizzazione criminale).
Cass. pen. n. 23176/2004
In caso di concorso di reati, la dichiarazione di estinzione di uno di essi per prescrizione non preclude al giudice la possibilità di esaminare i fatti ritenuti costitutivi del reato prescritto ai fini della dichiarazione di responsabilità per gli altri, a nulla rilevando la mancata contestazione della circostanza aggravante del nesso teleologico tra essi. (Nella specie è stato ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che, dichiarato prescritto il reato di corruzione, aveva utilizzato, ai fini della dichiarazione di responsabilità per il reato di falso in atto pubblico, l'accertata dazione di danaro, in relazione a una vicenda di corruzione propria susseguente di un funzionario dell'ufficio della motorizzazione civile per l'annotazione dell'avvenuto superamento della revisione periodica, in realtà mai effettuata, sulla carta di circolazione di numerosi veicoli).
Cass. pen. n. 895/2004
La nozione di abuso di relazione di prestazione d'opera, previsto come aggravante dall'art. 61, n. 11 c.p., si applica a tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un facere, bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, a nulla rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza.
Cass. pen. n. 48219/2003
Alla stregua della vigente formulazione dell'art. 118 c.p., introdotta dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1990 n. 19, deve escludersi la compatibilità tra l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2, c.p. e il concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. (Nella specie, l'aggravante del nesso teleologico era stata configurata dal giudice di merito con riguardo ad un reato di rapina, nel corso della cui esecuzione era stato commesso un tentativo di omicidio, del quale il ricorrente era stato ritenuto corresponsabile a titolo di concorso anomalo).
Cass. pen. n. 47863/2003
Ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non è indispensabile una formula specifica espressa con sua enunciazione letterale, né l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la propria difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante.
Cass. pen. n. 45742/2003
L'abuso di relazioni di autorità, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61 n.11 c.p., riguarda principalmente l'autorità privata e presuppone l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo del reato: ad esempio, quello intercorrente tra soggetto interdetto e tutore.
Cass. pen. n. 42790/2003
La circostanza aggravante dell'abuso di ufficio o della prestazione d'opera, prevista all'art. 61 n. 11 c.p., non si riferisce soltanto ai rapporti derivanti dalla comune appartenenza dell'autore del fatto e del soggetto passivo ad un medesimo ufficio o dall'esistenza tra gli stessi di un rapporto di prestazione d'opera, ma si configura anche quando l'agente si avvale di tali situazioni per commettere il reato, strumentalizzando l'ufficio ricoperto o la prestazione svolta.
Cass. pen. n. 36971/2003
La circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61 n. 2 c.p., è configurabile anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, essendo irrilevante l'applicazione di una causa di improcedibilità.
Cass. pen. n. 32688/2003
L'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. intende punire la maggiore intensità della condotta delittuosa posta in essere dall'imputato, il quale pur di pervenire alla consumazione del reato-fine non arretra nemmeno di fronte all'eventualità di commettere anche un altro reato, così dimostrando una maggiore capacità criminosa. Ne consegue che proprio tale maggiore pericolosità rende indifferente che il reato-fine sia stato solo tentato o consumato, ovvero che allo stesso debba applicarsi una causa di non punibilità o di estinzione o di improcedibilità, in quanto ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'aggravante è il rapporto che lega la commissione dei due reati.
Cass. pen. n. 15098/2003
Perché sia configurabile l'aggravante di cui all'art. 61, n. 4 c.p. occorre che le modalità della condotta esecutiva di un delitto, ad esempio quello di maltrattamenti, siano caratterizzate dalla volontà di infliggere un patimento, ulteriore rispetto alle ordinarie modalità esecutive del reato e che rivelino, senza inserirsi nel processo causale del reato, una particolare malvagità al soggetto agente. (Fattispecie in materia di maltrattamenti concretizzantesi in violenze di ogni genere quali insulti, minacce con armi, percosse con schiaffi, pugni e calci inflitti alla moglie anche quando era in stato interessante, e consistenti anche nel farle sbattere la testa contro l'asfalto ed il parabrezza dell'auto).
Cass. pen. n. 12707/2003
L'aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61 n. 2 c.p., può essere ritenuta, in applicazione dell'art. 2, comma 2, c.p.p., anche se il reato fine viene giudicato separatamente. (Fattispecie relativa al delitto di falso, per aver circolato con targa sostituita allo scopo di impedire l'accertamento del furto della vettura, reato giudicato separatamente.).
Cass. pen. n. 35187/2002
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune consistente nell'avere agito con crudeltà verso le persone, non è necessario che l'azione del colpevole sia diretta contro la vittima, essendo sufficiente che essa sia indirizzata verso una o più persone, anche diverse dalla vittima, purché si concreti in un quid pluris rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia e l'insensibilità a ogni richiamo umanitario.
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune di aver commesso il fatto con abuso di ospitalità, deve considerarsi ospite chi è accolto, anche occasionalmente, saltuariamente o momentaneamente, nella sfera domestica di altra persona o in luogo da questa destinato all'esplicazione delle attività della vita privata con il suo consenso.
La circostanza aggravante comune consistente nell'avere agito con crudeltà verso le persone in tanto è configurabile, in quanto l'azione si diriga verso una persona e tale è l'uomo soltanto finché vive. Ne consegue che, una volta intervenuta la morte della persona, gli atti di crudeltà compiuti contro le sue spoglie possono integrare all'occorrenza un reato diverso, ma non la circostanza in questione.
Cass. pen. n. 12473/2002
Sussiste la circostanza aggravante dei futili motivi (art. 61, n. 1 c.p.) allorché la spinta al delitto di omicidio ha origine da un reato (nella specie cessione di sostanza stupefacente) e si configura espressione di un sentimento spregevole e ignobile, consistente nella determinazione ad uccidere per affermare l'ineludibilità del soddisfacimento del prezzo di un turpe contratto.
Cass. pen. n. 10414/2002
La circostanza aggravante del fatto commesso per motivi abietti, delineata all'art. 61, n. 1 c.p., è integrata quando il proposito di vendetta — che per sé solo non suscita nei consociati il senso di ripugnanza e disprezzo che caratterizza la fattispecie circostanziale — si accompagna alla finalità di affermazione del prestigio criminale e della capacità di sopraffazione dell'interessato. (Fattispecie nella quale un omicidio era stato commesso in danno del figlio di persona che aveva poco prima contrastato il compimento di un furto da parte dell'agente).
Cass. pen. n. 24997/2001
L'aggravante dell'abuso di prestazioni d'opera implica un concetto più lato di quello civilistico di locazione d'opera, comprendendo tutti i casi nei quali, a qualunque titolo, taluno abbia prestato ad altri la propria opera. Ne consegue che sono ricompresi in tale concetto anche i contratti di diritto privato nei quali i rapporti giuridici da essi regolati comportano l'obbligo di facere e, quindi, di prestazione d'opera, come il rapporto di mediazione.
Cass. pen. n. 21875/2001
La circostanza aggravante dell'abuso di relazione di coabitazione è configurabile anche se, prima dell'esecuzione dell'illecito, lo stato di coabitazione sia cessato per la morte del coabitante, atteso che la ratio legis è quella di punire più gravemente chi sia comunque agevolato nel commettere il reato da tale situazione.
Cass. pen. n. 12083/2000
La circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 4 c.p. ricorre allorquando vengano inflitte alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento, nel senso che occorre un quid pluris rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato, poiché proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia e l'insensibilità a ogni richiamo umanitario. (Nella specie, relativa a un omicidio commesso in un impeto di gelosia, è stato escluso che si potesse ravvisare tale aggravante nella mera reiterazione di colpi di coltello inferti alla vittima, atteso che tale reiterazione, essendo connessa alla natura del mezzo usato per conseguire l'effetto delittuoso, non eccede i limiti della normalità causale e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza, specie in considerazione del movente delittuoso).
Cass. pen. n. 11497/2000
L'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., concernendo l'elemento intenzionale del reato, ha natura soggettiva, e pertanto si applica per il solo fatto che l'agente commetta un reato allo scopo di eseguirne (occultarne o conseguire il profitto di) un altro, anche se in concorso formale, senza che assuma rilievo la mancata consumazione del reato fine, ovvero la sua improcedibilità, dal momento che, nel primo caso, la condotta effettivamente realizzata è, di per sè, sufficiente ad integrare gli estremi della circostanza aggravante, nel secondo, manca solo una condizione per la punibilità del reato fine, come tale irrilevante per la ravvisabilità dell'aggravante in relazione al reato strumentale.
Cass. pen. n. 11078/2000
In tema di circostanze del reato, l'aggravante dell'abuso di prestazione di opera concerne tutti i rapporti giuridici che comportano un obbligo di fare, e instaurino tra le parti un rapporto di fiducia non meramente occasionale o estemporaneo, ovvero di semplice amicizia o favore, il quale comunque agevoli la commissione del fatto. (Fattispecie relativa a truffa commessa da soggetto abusivamente esercente la professione legale ai danni del cliente).
Cass. pen. n. 10811/2000
In tema di reato continuato, l'esclusione, a determinati fini, del carattere unitario (in senso normativo) dell'illecito deve essere specificamente prevista dalla legge, valendo in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà. Pertanto, ai fini del giudizio sulla rilevante gravità del danno, di cui all'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7 c.p., non deve tenersi conto del danno cagionato da ogni singola violazione, ma deve aversi riguardo al complesso del danno cagionato dalla somma delle violazioni, difettando una norma che, ai fini in questione, consideri il reato come pluralità di episodi tra loro isolati.
Cass. pen. n. 2884/2000
Il fine del conseguimento di un incontrastato controllo criminale su un determinato territorio, in vista dello sfruttamento illecito dello stesso attraverso ulteriori attività delinquenziali di tipo mafioso, ben può essere ritenuto, nei congrui casi, come configurante un motivo turpe e ignobile, in quanto, alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico, che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla lotta alla criminalità organizzata, la perpetrazione di un omicidio per ragioni collegate alla volontà di potenziare l'efficienza di agguerrite organizzazioni criminali può essere considerata in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile e vista con profonda riprovazione da coloro che della comunità fanno parte.
Cass. pen. n. 3065/1999
In tema di reato continuato, l'esclusione, a determinati fini, del carattere unitario (in senso normativo) dell'illecito deve essere specificamente prevista dalla legge, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà. Pertanto, ai fini del giudizio sulla rilevante gravità del danno, di cui all'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, c.p., non deve tenersi conto del danno cagionato da ogni singola violazione, ma deve aversi riguardo al complesso del danno cagionato dalla somma delle violazioni, difettando una norma che, ai fini in questione, consideri il reato continuato come una pluralità di episodi tra loro isolati.
Cass. pen. n. 11655/1999
In tema di appropriazione indebita, ai fini della ricorrenza dell'aggravante della prestazione d'opera, è sufficiente la esistenza di un rapporto, anche di natura meramente fattuale, che abbia rappresentato, quantomeno, occasione (se non anche ragione giuridica) del possesso da parte dell'imputato e che abbia quindi consentito a quest'ultimo di commettere con maggiore facilità il reato, approfittando della particolare fiducia in lui riposta. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva rappresentato che impropriamente gli era stato attribuito dal giudice di merito il ruolo di agente finanziario, mentre egli era un semplice intermediario finanziario).
Cass. pen. n. 10460/1999
In tema di circostanze del reato, per la sussistenza della aggravante di abuso di relazioni di prestazioni d'opera, non è necessario che il rapporto intercorra direttamente tra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che l'agente si sia avvalso della esistenza di tale relazione, nel senso che la esistenza del rapporto di prestazione d'opera gli abbia dato l'occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone la esecuzione. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita nella quale l'imputato, abusando della sua qualità di amministratore di una sas, si era appropriato di una ingente somma di denaro, occultandone le tracce con false appostazioni contabili. La Cassazione, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha ritenuto che, pur essendo tenuto a prestazioni d'opera nei confronti della società e non dei soci uti singuli, l'aggravante fosse stata correttamente contestata).
Cass. pen. n. 10130/1999
Poiché i delitti di falso in scrittura privata tutelano, non solo la fiducia e la sicurezza nella circolazione dei titoli, ma anche gli specifici interessi patrimoniali che gli stessi incorporano, sono ad essi applicabili le circostanze - attenuanti od aggravanti - attinenti alla entità del danno. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto applicabile la circostanza di cui all'art. 61 n. 7 c.p. al delitto di falso in titoli di credito, oltre che a quello di truffa, nei confronti di un imputato condannato in secondo grado per aver creato false polizze di carico ed altri falsi documenti, tramite i quali era riuscito a simulare l'imminente importazione di prodotto ortofrutticoli, ottenendo, in tal modo, adeguati versamenti da parte delle banche presso le quali coloro che intendevano acquistare la merce avevano conto).
Cass. pen. n. 4819/1999
Il motivo è futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa. La futilità, così intesa, appartiene, dunque, alla sfera morale, in quanto offensiva di una regola etica propria del comune sentire, che assegna un particolare disvalore ad una azione criminosa psicologicamente indotta da una causale irrisoria, sicché la macroscopica inadeguatezza del movente contrasta con elementari esigenze di giustizia avvertite dalla collettività civile. Tuttavia, il relativo giudizio non può essere astrattamente riferito ad un comportamento medio difficilmente definibile, ma va ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in cui si è verificato l'evento e dei fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa. (Fattispecie relativa ad un omicidio scaturito dal mancato pagamento della retribuzione all'imputato, custode di un condominio, da parte della vittima, amministratore del condominio stesso. La S.C. ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di escludere l'aggravante dei motivi futili, in quanto congruamente motivata sul fatto che il movente non era riconducibile al contenuto economico del contrasto tra aggressore e vittima — in sè modesto ma non irrisorio — bensì alla condizione psicologica di disagio e frustrazione vissuta dall'imputato, il quale era stato costretto a ricorrere all'aiuto economico del figlio, non potendo contare sull'unica fonte di sussistenza, costituita dal reddito lavorativo).
Cass. pen. n. 4062/1999
L'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (art. 61, n. 9, c.p.) non presuppone necessariamente che il reato sia commesso in relazione al compimento di atti rientranti nella sfera di competenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, nè l'attualità dell'esercizio della funzione o del servizio, ma sussiste anche quando la qualità dell'agente, in relazione alla tipicità della sua posizione, può facilitare la condotta del reato (Nella specie trattavasi di Presidente del comitato di gestione di una Usl ritenuto responsabile del reato di istigazione alla corruzione di un consulente del P.M. che aveva svolto accertamenti tecnici sul funzionamento di una clinica privata).
L'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. è incompatibile con le figure criminose dell'istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, terzo e quarto comma c.p., le quali, integrando reati propri, presuppongono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; non è, invece, incompatibile con l'ipotesi di cui al secondo comma di cui all'art. 322 c.p. che si sostanzia in una fattispecie di reato in cui il soggetto attivo, ancorché appartenente alla pubblica amministrazione, opera in posizione analoga a quella del privato.
Cass. pen. n. 1938/1998
Poiché attraverso i cartellini segnatempo il datore di lavoro si assicura il controllo sull'attività lavorativa effettivamente svolta dai dipendenti al di là e al di fuori di un qualsiasi affidamento alla loro lealtà o coscienza e quindi in assenza di qualsiasi substrato fiduciario, non è configurabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. nell'ipotesi di truffa commessa mediante alterazione dei cartellini predetti, realizzata dal personale dipendente allo scopo di percepire retribuzioni maggiori di quelle dovute per le ore effettivamente lavorate.
Cass. pen. n. 7516/1998
In ipotesi di concorso delle imputazioni di oltraggio e di lesioni volontarie aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 61, n. 10, c.p., devono trovare applicazione entrambe le norme, in considerazione dei differenti beni giuridici protetti dalle due previsioni legislative. Non può, infatti, operare, in tal caso il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., perché la disposizione presuppone che più norme incriminatrici regolino la stessa materia, abbiano, cioè la stessa obiettività giuridica, intesa nel senso di identità del bene protetto.
Cass. pen. n. 6635/1998
Configura il solo delitto di furto aggravato ex art. 61, n. 9, c.p., e non anche quello di abuso di ufficio, la sottrazione compiuta ad opera del Direttore di un Istituto universitario di Anatomia Patologica di oggetti lasciati sulle (o vicino alle) persone decedute, per sentimenti di devozione o di affetto o per altre ragioni, ovvero già appartenuti alle persone decedute ma suscettibili di entrare nella disponibilità degli eredi.
Cass. pen. n. 3748/1998
La circostanza aggravante consistente nell'avere agito con crudeltà è compatibile con il vizio parziale di mente, a meno che la condotta inumana e crudele sia stata l'effetto della malattia, e cioè una manifestazione patologica del vizio di mente, la quale abbia sconvolto, in tutto o in parte, il processo intellettivo e volitivo del soggetto, identificandosi nel vizio medesimo.
Cass. pen. n. 5900/1998
Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione fra episodi per i quali siano stati emanati diversi provvedimenti applicativi di misure cautelari, in relazione al disposto di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., può attribuirsi rilevanza alla presenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni in L. 12 luglio 1991 n. 203, sotto il profilo dell'esistenza del “fine di agevolare l'attività” delle associazioni criminose di tipo mafioso, anche quando alla detta aggravante non si accompagni quella del nesso teleologico prevista dall'art. 61 n. 2 c.p.
Cass. pen. n. 9949/1997
La circostanza aggravante dei motivi futili — il cui presupposto consiste in una evidente ed oggettiva sproporzione tra movente ed azione delittuosa, rivelatrice di un istinto criminale più spiccato, da punire, quindi, più severamente — è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude di per sé l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista.
Cass. pen. n. 9590/1997
Alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla libertà di autodeterminazione, deve ravvisarsi la sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti nel caso in cui un omicidio sia compiuto non per ragioni di gelosia collegate ad un sia pur abnorme desiderio di vita in comune, ma sia espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non può tollerarsi l'insubordinazione.
Cass. pen. n. 8450/1997
Pur se non è configurabile una incompatibilità assoluta ed astratta tra motivi a delinquere e condizioni inerenti alla persona, implicanti una diminuita imputabilità, (quale la minore età ed il vizio parziale di mente), è necessario, tuttavia, distinguere la futilità del motivo, sintomatica di capacità a delinquere, dalla irrazionalità del motivo, che è soltanto rappresentativa d'ingenuità, immaturità ed emozionalità adolescenziale. L'aggravante, quindi, deve essere individuata con criterio sia oggettivo che soggettivo, onde rendere possibili scelte razionali, non arbitrarie ed astratte, concretamente ancorate ai fatti ed alla personalità dell'individuo, nella quale la futilità, qual espressione di malvagità, trova ragione di aggravamento della pena.
Cass. pen. n. 2960/1997
Per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 c.p., non si richiede l'attitudine della vittima del reato a percepire od avvertire l'afflittività degli atti di crudeltà, essendo la circostanza essenzialmente imperniata sulla considerazione del comportamento dell'autore dell'illecito e sulla conseguente maggiore riprovevolezza di un modus agendi connotato da particolare insensibilità, spietatezza od efferatezza.
Cass. pen. n. 1411/1997
È configurabile la circostanza aggravante del motivo futile nel caso di un omicidio commesso come reazione immediata anche ad espressioni minacciose provenienti dalla vittima quando tali espressioni, per il contesto nel quale vengono formulate e per la personalità del soggetto dal quale provengono, non presentino, ictu oculi, alcuna reale efficacia intimidatrice ma si appalesino piuttosto come manifestazione meramente verbale di generica ostilità, quale facilmente verificabile - come nella specie - nel corso di banali e occasionali litigi.
Cass. pen. n. 1112/1997
In tema di applicabilità dell'aggravante del «nesso teleologico» (art. 61, n. 2, c.p.) al delitto di corruzione propria, l'aggravante de qua non è configurabile rispetto ad illeciti penali — quali l'omissione di atti di ufficio, l'abuso di ufficio, l'omissione di rapporto, la rivelazione di segreti di ufficio, ecc. — che alla corruzione sono legati da immediato rapporto esecutivo, in forme intrinsecamente espressive della violazione dei doveri d'ufficio. Per contro, essa ben può applicarsi, a quelle altre trasgressioni di natura penale (il concorso in contrabbando, nel falso, nell'associazione per delinquere, ecc.) che, pur indirettamente ed in via mediata derivanti dallo stesso fatto corruttivo, si pongano oltre le forme tipiche direttamente esplicative della violazione degli stessi doveri, attingendo l'offesa di ulteriori e diversi interessi protetti. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante in oggetto giudicando sussistente il «nesso teleologico» tra il reato di corruzione propria e quello di evasione tributaria, di cui alla legge 7 agosto 1982 n. 516 e succ. modif.).
Cass. pen. n. 10268/1996
L'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. — minorata difesa pubblica o privata — ha carattere obiettivo e ricorre persino quando la situazione che ostacola la difesa sia insorta occasionalmente e comunque indipendentemente dalla volontà dell'agente; per la sua configurabilità è pertanto sufficiente che ricorrano quelle condizioni tali da facilitare l'azione delittuosa intrapresa. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in questione in un caso di tentato omicidio commesso in tempo di notte, in un luogo isolato e privo di illuminazione).
Cass. pen. n. 7034/1996
In tema di aggravanti costituisce motivo futile la determinazione criminosa che trova origine in uno stimolo tanto lieve, quanto sproporzionato, da prospettarsi più come un pretesto che non una causa scatenante della condotta antigiuridica. Ne consegue che la peculiare caratteristica del motivo futile, il quale non attiene alla sfera intellettiva o volitiva, bensì a quella morale, è data dalla enorme sproporzione tra il motivo e l'azione delittuosa, che suscita un senso di riprovazione da parte della generalità delle persone tra cui vive ed agisce il soggetto attivo del reato. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante in questione in relazione all'omicidio di un sindaco ad opera di un soggetto in età avanzata - e che aveva trascorso oltre trenta anni in carcere - ritenendo che questi, a seguito di provvedimenti adottati nei suoi confronti dall'amministrazione comunale, tra cui l'interruzione dell'erogazione di un sussidio e due ingiunzioni di pagamento del canone relativo all'acqua consumata, avesse agito perché mosso non da motivazioni futili o banali ed inconsistenti secondo la coscienza collettiva, bensì dal timore di perdere beni per lui indispensabili per motivi da riportarsi, secondo la sua distorta valutazione, al sindaco).
Cass. pen. n. 5189/1996
In applicazione del principio di specialità sancito dall'art. 15 c.p. e del principio secondo cui lo stesso fatto non può essere posto a carico dell'agente una seconda volta, la violenza o minaccia adoperata dopo la sottrazione di una cosa mobile altrui, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità, è elemento costitutivo del reato di rapina impropria, di cui all'art. 628, primo capoverso, c.p. valutato dal legislatore per configurare tale fattispecie di reato, e pertanto non può essere valutata una seconda volta a titolo di circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall'art. 576, n. 1, c.p. in relazione all'art. 61, n. 2, c.p.
Cass. pen. n. 4316/1996
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., la relazione di coabitazione (al cui abuso si ricollega l'aumento di pena) è data dalla circostanza oggettiva della convivenza più o meno protratta nel tempo - e, comunque, per un periodo apprezzabile - non solo nel medesimo appartamento, ma anche, secondo un concetto più lato del termine «coabitazione», nel medesimo immobile. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante de qua nell'ipotesi di appropriazione indebita di energia elettrica destinata ai servizi comuni da parte di un condomino che aveva effettuato un allaccio abusivo a valle del contatore condominiale).
Cass. pen. n. 4023/1996
Non può considerarsi aggravato da motivi abietti o futili un omicidio al quale l'agente sia stato spinto dall'intento di recuperare la propria libertà sentimentale, onde coltivare senza intralci una relazione con altra persona, gravemente ostacolata dalla vittima.
Cass. pen. n. 3442/1996
Non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l'aggravante del nesso teleologico, agendo il vincolo della continuazione sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso ed essendo il nesso teleologico connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro, alla cui esecuzione od al cui occultamento il primo è preordinato: e se è vero che normalmente il nesso teleologico è sintomo anche di identità del disegno criminoso, non può dirsi, invece, che il vincolo della continuazione implichi o contenga in sè il nesso teleologico, che, invero, ben può mancare, ed ordinariamente difetta, tra i vari episodi di un reato continuato. Né può sostenersi che l'incompatibilità deriverebbe dall'impossibilità che un istituto ispirato al favor rei, come la continuazione, possa, al contempo, fungere da causa di aggravamento della pena, essendo evidente come tale ultimo effetto consegua non già nell'affermazione del vincolo della continuazione bensì all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c.p., in nessun modo contenuta od implicita nell'identità della matrice ideativa dei due reati teleologicamente connessi.
Cass. pen. n. 2717/1996
Nel reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), per la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione «abuso di relazioni di prestazione di opera» abbraccia, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un facere e che instaurino, comunque, tra le parti un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto. In ogni caso, all'origine del possesso della cosa, deve esservi un rapporto giuridico apprezzabile, che non si risolva in un rapporto meramente occasionale ed estemporaneo, connesso a ragioni di semplice amicizia.
Cass. pen. n. 853/1996
L'aggravante dell'aver agito con crudeltà verso le persone, concretandosi essenzialmente in una carenza del sentimento di pietà e di umanità, attiene ad un aspetto della condotta che, pur non essendo necessario il fine di arrecare inutili sofferenze, esige specifica coscienza e volontarietà, senza di che verrebbe in definitiva a configurarsi una inammissibile forma di responsabilità oggettiva.
Se di norma è sufficiente, per ritenere sussistente la circostanza aggravante dei futili motivi, far riferimento, alla sproporzione (oggettiva) esistente tra movente e azione delittuosa, in particolari circostanze sono necessarie indagini più approfondite per accertare che la sproporzionata reazione allo stimolo sia, piuttosto che rivelatrice di un istituto criminale più spiccato - da punire più severamente - il portato di una concezione particolare, che annette a certi eventi un'importanza di gran lunga maggiore rispetto a quella che la maggior parte delle persone vi riconnette. (Fattispecie relativa a omicidio, aggravato da rapporto di parentela e motivato dal convincimento, sia pur erroneo, dell'autore del reato, che la condotta del fratello e della di lui famiglia in ordine all'esercizio di una servitù di passaggio era illecita).
Cass. pen. n. 9544/1995
Per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 4 c.p. (l'aver adoperato sevizie e l'aver agito con crudeltà verso le persone), è necessario che emerga l'aspetto morale della crudeltà. Essa infatti ricorre non solo quando le modalità dell'azione manifestino la volontà di infliggere speciali tormenti o sofferenze alla vittima per il solo piacere di vederla soffrire — il che caratterizza concretamente le sevizie — ma anche quando si dimostri assenza completa di ogni sentimento di compassione e di pietà che sono propri dell'uomo civile.
Cass. pen. n. 5797/1995
L'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 c.p. ha carattere esclusivamente soggettivo ed il suo fondamento sta sulla maggiore insensibilità etica e nella più marcata pericolosità dimostrata dall'agente: per la sua sussistenza è quindi sufficiente accertare la volontà colpevole di commettere il reato-fine, indipendentemente dalla consumazione del medesimo; conseguentemente deve ritenersi altresì irrilevante che in ordine a tale reato debba applicarsi una causa di non punibilità, di improcedibilità o di estinzione.
Cass. pen. n. 3921/1995
Non sussiste compatibilità tra l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 c.p., che ha natura soggettiva e concerne i motivi soggettivi dell'agire, e non già l'elemento materiale del fatto reato cui inerisce, il concorso ex art. 116 c.p. dal momento che, per la sussistenza di tale anomala figura concorsuale il concorrente, nel diverso reato connesso con autonoma determinazione da taluno dei correi, ha voluto soltanto l'altro reato concordato e risponde a titolo di concorso, pur se con pena attenuata del diverso reato realizzato in quanto la perpetrazione di quest'ultimo rappresenta un effettivo sviluppo di quello inizialmente programmato, evidenziandosi così l'elemento soggettivo come esente di volontarietà in ordine al diverso reato commesso ma intriso di colpa per avere imprudentemente consentito al correo l'esecuzione di un comportamento ulteriore dagli esiti prevedibili in concreto, in presenza delle circostanze date. Esula, pertanto, dalla cosciente volontarietà del concorrente anomalo ex art. 116 c.p. qualsivoglia rappresentazione e volizione dei motivi a delinquere, tipici dell'aggravante del nesso teleologico, che hanno determinato l'autore materiale del reato diverso a realizzarlo sicché non è normativamente (art. 118 c.p.) e logicamente estensibile nei suoi confronti l'aggravante citata.
Cass. pen. n. 3445/1995
È configurabile il reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 c.p., e non di appropriazione indebita di uso, nel caso in cui l'amministratore e i soci di maggioranza, avvalendosi della loro posizione di ingerenza e di direzione di una società, abbiano rimosso, dal luogo ove erano custoditi, documenti contenenti disegni industriali-tecnici della società medesima (destinati a rimanere segreti o, quanto meno, riservati) li abbiano fotocopiati, li abbiano rimessi al loro posto ed abbiano passato le fotocopie ad una società concorrente, che abbia usufruito della tecnologia così indebitamente acquisita. (Nella specie, la S.C. ha osservato che l'appropriazione del documento era solo una modalità per acquisire le notizie tecniche ivi contenute e il conseguire la fotocopia era, per il fine degli agenti, equipollente al possesso dell'originale, che una volta riprodotto, veniva ricollocato al suo posto privo di ogni valore intrinseco e finanziabile se non quello, irrisorio del supporto cartaceo: l'uso fattone, assolutamente non legittimo, pur non deteriorando materialmente il documento, ne aveva approvato il valore costituendo un totale svuotamento della utilizzazione dell'oggetto; sicché, dal momento che con l'impossessamento, pur momentaneo, e con la conseguente fotocopiatura gli agenti hanno tratto ogni possibile godimento dell'oggetto — sì che la restituzione del documento privo di valore si potrebbe ritenere un post factum penalmente irrilevante —, si esula dalla configurabilità di un'appropriazione indebita di uso).