14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 22972 del 22 maggio 2018
Posted at 15:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’ordinanza anticipatoria dell’udienza adottata dal giudice nel corso del dibattimento non deve essere notificata all’imputato almeno sette giorni prima della nuova udienza, atteso che tale obbligo è previsto dall’art. 465 cod.proc.pen. esclusivamente nell’ipotesi di anticipazione della udienza nella fase degli atti preliminari, in cui non ha ancora avuto modo di esplicarsi pienamente l’attività difensiva attraverso la conoscenza di tutti gli atti del processo, ivi comprese le liste testimoniali.
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