14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 42790 del 10 novembre 2003
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata non ha alcuna rilevanza il consenso o l’acquiescenza della persona di cui venga falsificata la firma, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l’interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l’agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sè un vantaggio o per arrecare ad altri un danno; pertanto anche l’erroneo convincimento sull’effetto scriminante del consenso si risolve in una inescusabile ignoranza della legge penale.
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Testo massima n. 1
In riferimento al reato continuato, l’inizio del termine di prescrizione coincide con l’esaurimento della condotta, come previsto dall’art. 158 c.p. anche nell’ipotesi in cui il vincolo della continuazione non sia stato formalmente contestato, ma sia stato successivamente riconosciuto in sentenza.
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