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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1938 del 9 ottobre 1998

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1938 del 9 ottobre 1998

Testo massima n. 1

Il principio secondo il quale l’ordinanza ammissiva di incidente probatorio non ha carattere decisorio ma strumentale e non è pertanto soggetta ad alcuna forma di gravame, si estende anche alla pronuncia con la quale il giudice dichiari, a seguito di eccezione di incompetenza territoriale, la propria competenza in ordine all’assunzione della prova, provvedimento che, non essendo suscettibile di causare alcuna lesione, non è ricorribile per cassazione, ben potendo la questione della competenza territoriale essere proposta nell’udienza preliminare oppure nel dibattimento, dopo la chiusura delle indagini preliminari, e decisa con effetto sull’intera fase.

Testo massima n. 2

Poiché attraverso i cartellini segnatempo il datore di lavoro si assicura il controllo sull’attività lavorativa effettivamente svolta dai dipendenti al di là e al di fuori di un qualsiasi affidamento alla loro lealtà o coscienza e quindi in assenza di qualsiasi substrato fiduciario, non è configurabile l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p. nell’ipotesi di truffa commessa mediante alterazione dei cartellini predetti, realizzata dal personale dipendente allo scopo di percepire retribuzioni maggiori di quelle dovute per le ore effettivamente lavorate.

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