Cass. pen. n. 1085 del 14 ottobre 2020

Testo massima n. 1


In tema di truffa contrattuale, non sussiste l'aggravante della minorata difesa, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., nell'ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest'ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore.

Normativa correlata