Cass. pen. n. 8450 del 18 settembre 1997
Testo massima n. 1
Pur se non è configurabile una incompatibilità assoluta ed astratta tra motivi a delinquere e condizioni inerenti alla persona, implicanti una diminuita imputabilità, (quale la minore età ed il vizio parziale di mente), è necessario, tuttavia, distinguere la futilità del motivo, sintomatica di capacità a delinquere, dalla irrazionalità del motivo, che è soltanto rappresentativa d'ingenuità, immaturità ed emozionalità adolescenziale. L'aggravante, quindi, deve essere individuata con criterio sia oggettivo che soggettivo, onde rendere possibili scelte razionali, non arbitrarie ed astratte, concretamente ancorate ai fatti ed alla personalità dell'individuo, nella quale la futilità, qual espressione di malvagità, trova ragione di aggravamento della pena.