14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9544 del 11 settembre 1995
Testo massima n. 1
Per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 61 n. 4 c.p. [ l’aver adoperato sevizie e l’aver agito con crudeltà verso le persone ], è necessario che emerga l’aspetto morale della crudeltà. Essa infatti ricorre non solo quando le modalità dell’azione manifestino la volontà di infliggere speciali tormenti o sofferenze alla vittima per il solo piacere di vederla soffrire — il che caratterizza concretamente le sevizie — ma anche quando si dimostri assenza completa di ogni sentimento di compassione e di pietà che sono propri dell’uomo civile.
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