14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9949 del 5 novembre 1997
Testo massima n. 1
In tema di delitti omicidiali, deve qualificarsi come dolo “diretto”, e non meramente “eventuale”, quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita “dolo alternativo” che sussiste allorquando l’agente si rappresenta e vuole indifferentemente l’uno o l’altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché già al momento della realizzazione dell’elemento oggettivo del reato egli deve prevederli entrambi. [ Nella fattispecie è stata affermata la sussistenza della volontà omicida, ed è stato conseguentemente ritenuto configurabile il delitto di tentato omicidio e non quello di lesioni personali volontarie, in considerazione di diversi elementi indizianti di carattere oggettivo quali le caratteristiche del coltello utilizzato per commettere il fatto, la posizione degli antagonisti, la violenza e la profondità del colpo inferto, la zona del corpo attinta, l’adeguata causale dell’azione criminosa ].
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Testo massima n. 1
La circostanza aggravante dei motivi futili — il cui presupposto consiste in una evidente ed oggettiva sproporzione tra movente ed azione delittuosa, rivelatrice di un istinto criminale più spiccato, da punire, quindi, più severamente — è incompatibile con l’attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d’animo contrastanti, dei quali l’uno esclude di per sé l’ingiustizia dell’azione dell’antagonista.
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