Art. 61 bis – Codice penale – Circostanza aggravante del reato transnazionale
Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416 bis 1.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 10116/2020
La speciale circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (oggi art. 61-bis cod. pen.), può applicarsi ai reati-fine consumati dai membri di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale.
Cass. pen. n. 5241/2020
La circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.