Cass. pen. n. 15098 del 31 marzo 2003

Testo massima n. 1


Perché sia configurabile l'aggravante di cui all'art. 61, n. 4 c.p. occorre che le modalità della condotta esecutiva di un delitto, ad esempio quello di maltrattamenti, siano caratterizzate dalla volontà di infliggere un patimento, ulteriore rispetto alle ordinarie modalità esecutive del reato e che rivelino, senza inserirsi nel processo causale del reato, una particolare malvagità al soggetto agente. (Fattispecie in materia di maltrattamenti concretizzantesi in violenze di ogni genere quali insulti, minacce con armi, percosse con schiaffi, pugni e calci inflitti alla moglie anche quando era in stato interessante, e consistenti anche nel farle sbattere la testa contro l'asfalto ed il parabrezza dell'auto).

Normativa correlata