14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 13933 del 2 aprile 2015
Testo massima n. 1
Le circostanze di persona che, ai sensi dell’art. 61 n. 5 cod. pen. aggravano il reato quando l’agente ne approfitti possono consistere in uno stato di debolezza fisica o psichica in cui la vittima del reato si trovi per qualsiasi motivo; ne consegue che esse devono essere conosciute dall’agente e tali da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concretamente esistente, la reazione dell’Autorità pubblica o delle persone offese, agevolando la commissione del reato. [ Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante in relazione ad una serie di truffe, connesse all’abusivo esercizio delle professioni di psicologo, psicoterapeuta e medico psichiatra, poste in essere dall’imputato in danno dei pazienti ].
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