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Art. 576 — Circostanze aggravanti. Ergastolo

Art. 576 — Circostanze aggravanti. Ergastolo

Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso:

  1. 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell’articolo 61;
  2. 2) contro l’ascendente o il discendente [ 540; 75 ], quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  3. 3) dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
  4. 4) dall’associato per delinquere [ 416 ], per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
  5. 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies;
  6. 5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 bis nei confronti della stessa persona offesa;
  7. 5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell’articolo 61.

  1. 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell’articolo 61;
  2. 2) contro l’ascendente o il discendente [ 540; 75 ], quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  3. 3) dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
  4. 4) dall’associato per delinquere [ 416 ], per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
  5. 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies;
  6. 5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 bis nei confronti della stessa persona offesa;
  7. 5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 38331/2017

L’aggravante di cui all’art. 576, comma 1, n. 5 cod. pen. sussiste anche quando il delitto di omicidio sia stato commesso nell’atto di un tentativo di violenza sessuale, in quanto l’espressione “in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies cod. pen.”si riferisce a tutto il processo esecutivo di tali reati e, quindi, anche al tentativo.

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Cass. pen. n. 29167/2017

Nella ipotesi di omicidio aggravato perchè commesso “in occasione”della commissione di una violenza sessuale (art. 576, primo comma, n. 5, cod. pen.), il reato previsto dall’art. 609 -bis cod.pen. non resta assorbito nel reato di omicidio, ma concorre con esso qualora difetti la contestualità tra le due condotte. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato avverso la sentenza che riteneva sussistente il concorso tra i due reati, in ragione della netta cesura temporale tra l’atto sessuale e l’omicidio, adeguatamente valorizzata nella motivazione del giudice di appello).

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Cass. pen. n. 4133/2016

In tema di omicidio, l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5.1) cod. pen. – e cioè l’aver commesso il fatto da parte di chi sia l’autore del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. nei confronti della stessa persona offesa – è configurabile nel caso di improcedibilità del reato di atti persecutori per mancanza di querela ed anche in assenza di una precedente condanna dell’imputato per detto reato.

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Cass. pen. n. 38690/2013

In tema di lesioni personali, l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5. 1) c.p. – e cioè l’aver commesso il fatto da parte di chi sia l’autore del delitto di cui all’ art. 612 bis c.p. nei confronti della medesima persona offesa – è configurabile anche se sia stata rimessa la querela per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p.. (Nella specie, la Corte ha ritenuto procedibile d’ufficio il reato di lesioni personali lievi anche a seguito della remissione della querela per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p.).

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Cass. pen. n. 47880/2011

I caratteri della fermezza e dell’irrevocabilità della risoluzione criminosa, necessari per la configurazione dell’aggravante della premeditazione, non ricorrono nel caso in cui, pur essendovi stata accurata programmazione di un’azione letale, muti l’oggetto della stessa, venendo di fatto l’azione impulsivamente rivolta contro persona diversa da quella cui si rivolgeva l’ideazione criminosa, investita da un accesso d’ira per essersi posta come ostacolo imprevisto rispetto all’intento originario.

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Cass. pen. n. 8410/2009

Integra il delitto di omicidio aggravato dai motivi abietti la condotta di colui che uccide, per vendetta e con l’intenzione di affermare il proprio prestigio criminale, la persona offesa di un tentativo di estorsione che lo aveva denunziato, confermando le proprie accuse nel corso del relativo giudizio.

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Cass. pen. n. 6775/2005

La circostanza aggravante del delitto di omicidio prevista dall’art. 576, comma primo, n. 5 c.p. (aver commesso il fatto nell’atto di commettere taluno dei delitti già previsti dagli artt. 519, 520 e 521 e oggi dagli artt. 609 bis e seguenti, introdotti dalla legge n. 66 del 1996, recante norme contro la violenza sessuale) è compatibile con l’aggravante teleologica prevista dal precedente n. 1 dello stesso articolo che sia stata contestata con riferimento a uno di tali delitti, in quanto l’assorbimento di essi in quello di omicidio in funzione di inasprimento sanzionatorio per quest’ultimo non cancella la loro autonomia ai plurimi e diversi effetti di volta in volta rilevanti per l’ordinamento giuridico.
La circostanza aggravante del delitto di omicidio prevista dall’art. 576, comma primo, n. 5 c.p. (avere commesso il fatto nell’atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 519, 520 e 521, che contemplavano, rispettivamente, la violenza carnale, la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale e gli atti di libidine violenti) è configurabile con riferimento a tutti i delitti di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis e ss. stesso codice, come introdotti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 (recante norme contro la violenza sessuale), a nulla rilevando che tale legge abbia disposto l’espressa abrogazione dei citati artt. 519, 520 e 521, in quanto il richiamo a questi ultimi nell’art. 576 rientra nella figura del rinvio formale e non di quello recettizio, sicché quella abrogazione non ha comportato una abolitio criminis, ma solo un ordinario fenomeno di successione di leggi penali incriminatici nel tempo, e il mancato adeguamento della formulazione di quest’ultima norma è ascrivibile a mero difetto di coordinamento legislativo. (Fattispecie concernente il delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609 octies c.p., con riferimento al quale la Corte, dopo avere argomentatamente escluso che la sua autonoma configurazione di figura delittuosa plurisoggettiva e a concorso necessario lo ponga in rapporto di discontinuità con la normativa previgente, ha ritenuto la sua piena sovrapponibilità alle ipotesi criminose già previste dagli artt. 110 e 519-521 c.p., unificate nel nuovo art. 609 bis stesso codice)

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Cass. pen. n. 3536/1997

In materia di delitti contro la persona, pur essendo richiesto per la sussistenza della aggravante di cui all’art. 576 n. 5 c.p. il requisito della contestualità nel senso che gli atti di violenza sessuale devono essere contemporanei alla uccisione della vittima, non può escludersi la sussistenza della aggravante in parola, allorché l’agente, contemporaneamente agli atti di violenza sessuale, ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della vittima, anche se il decesso della stessa si sia verificato non contestualmente agli atti di violenza sessuale, ma poco dopo.

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Cass. pen. n. 5189/1996

In applicazione del principio di specialità sancito dall’art. 15 c.p. e del principio secondo cui lo stesso fatto non può essere posto a carico dell’agente una seconda volta, la violenza o minaccia adoperata dopo la sottrazione di una cosa mobile altrui, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità, è elemento costitutivo del reato di rapina impropria, di cui all’art. 628, primo capoverso, c.p. valutato dal legislatore per configurare tale fattispecie di reato, e pertanto non può essere valutata una seconda volta a titolo di circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall’art. 576, n. 1, c.p. in relazione all’art. 61, n. 2, c.p.

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Cass. pen. n. 12584/1994

Nell’omicidio l’aggravante del nesso teleologico ex art. 576 n. 1 c.p.p. ha natura meramente soggettiva e per la sua struttura concerne i motivi soggettivi dell’agire e non già l’elemento materiale del reato: conseguentemente, per essere estesa ai concorrenti, è necessario che costoro abbiano voluto la finalità conseguita dall’agente materiale ed abbiano con cosciente volontà a tal uopo delegato l’esecutore del reato; ciò in quanto l’art. 113 c.p. così come novellato dall’art. 3 della L. 7 febbraio 1990, n. 19 – afferma che le circostanze concernenti, tra l’altro, i motivi a delinquere sono valutate soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono. (Fattispecie relativa ad ipotesi di concorso ex art. 116 c.p. in omicidio non voluto, rappresentante sviluppo di concordata rapina. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha rilevato che dall’atteggiamento psicologico inerente a tale anomala figura di concorrente esula qualsiasi rappresentazione e volizione dei motivi a delinquere – tipici della suddetta aggravante – che hanno determinato l’autore materiale del reato diverso a realizzarlo, sicché non è normativamente e logicamente estendibile nei confronti di detto concorrente l’aggravante del nesso teleologico).

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Cass. pen. n. 6231/1994

Pur dovendosi escludere in linea generale che la vendetta possa costituire motivo abietto idoneo a configurare l’aggravante prevista dall’art. 61, n. 1, c.p., l’aggravante stessa deve invece ritenersi configurabile nell’ipotesi di omicidio per vendetta attuata nei confronti del supposto delatore esercitata per consolidare il vincolo di omertà di un gruppo criminoso, indebolito da fughe di notizie e collaborazioni alle indagini. La finalità di impedire la denuncia di delitti e di garantire la compattezza di un gruppo criminoso, ostacolando la difesa della collettività, costituisce motivo in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile, è considerato con profonda riprovazione da coloro che della comunità si sentono parte, ed integra pertanto l’aggravante prevista dall’art. 61, n. 1, c.p.

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Cass. pen. n. 9483/1992

La circostanza aggravante prevista dall’art. 576 n. 3 c.p. si applica anche all’evaso.

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Cass. pen. n. 4690/1992

In tema di omicidio, sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 5, c.p. alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che il delitto di omicidio sia commesso contestualmente al fatto integrativo di una delle fattispecie criminose previste dagli artt. 519, 520 e 521 c.p., senza che sia richiesta, in aggiunta, alcuna connessione di tipo finalistico fra i due delitti. Verificandosi la detta ipotesi, deve escludersi, in applicazione dei principi che disciplinano il reato complesso (art. 84 c.p.), il concorso formale fra l’omicidio e il reato sessuale, rimanendo quest’ultimo assorbito, sotto specie di aggravante, nel primo.

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Cass. pen. n. 8755/1991

Qualora la detenzione di sostanze stupefacenti, che può essere anche legittima, diventa ad un certo punto illecita, ciò non comporta che esse diventino res nullius ai fini della configurabilità del delitto di rapina. È a tal fine sufficiente il requisito dell’alienità della cosa costituente oggetto dell’impossessamento della cosa mobile, mediante minaccia sottraendola al detentore. Persiste, pertanto, l’aggravante di cui all’art. 576 n. 1 c.p., in relazione alla circostanza del nesso teleologico ex art. 61 n. 2 c.p. in caso di omicidio volontario commesso al fine di impossessamento di droga illecitamente detenuta dalla vittima.

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