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Art. 609 octies — Violenza sessuale di gruppo

Art. 609 octies — Violenza sessuale di gruppo

, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 38616/2017

In tema di violenza sessuale di gruppo, la circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all’art. 609-octies, quarto comma, cod. pen. può essere riconosciuta solo quando l’apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria quanto in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica, e, quindi, del tutto trascurabile nell’economia generale della condotta criminosa, sicché non è sufficiente, per la sua configurabilità, la minore efficienza causale del correo rispetto a quella degli altri, ma è necessaria la “minima”efficienza causale dell’attività compiuta. (Fattispecie in cui l’attenuante è stata esclusa con rifeirmento alla condotta di colui che, alla guida di un’autovettura, aveva condotto la vittima in luogo isolato, l’aveva rassicurata durante il tragitto e poi, postosi accanto ai due ragazzi che l’avevano costretta a subire atti sessuali, ne aveva determinato una maggiore intimidazione neutralizzando ogni possibile forma di reazione).

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Cass. pen. n. 40565/2012

Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche, essendo l’aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole.

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Cass. pen. n. 26369/2011

Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo il genitore che, pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore, sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l’abuso sessuale posto in essere da parte del correo. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, il genitore risponde, a titolo di concorso, del reato di violenza sessuale materialmente commesso da terzi sul proprio figlio minore quando, pur essendo egli consapevole dell’abuso ma assente dal luogo del fatto, tenga una condotta meramente passiva, essendo a lui ascrivibile la responsabilità per aver violato l’obbligo, derivante dai doveri inerenti alla potestà genitoriale, di impedire il fatto).

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Cass. pen. n. 14956/2011

La circostanza aggravante prevista dall’art. 112, comma primo, n. 2, c.p. è configurabile anche per il delitto di violenza sessuale di gruppo, non sussistendo alcuna incompatibilità tra la natura di reato a concorso necessario e la maggiore gravità della condotta di chi ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato ovvero ha diretto l’attività dei compartecipi.

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Cass. pen. n. 8775/2011

Risponde di concorso nel delitto di violenza sessuale di gruppo colui che, pur non presente nel luogo e nel momento della violenza consumata dai correi, abbia comunque apportato un contributo causale al reato oggetto di volontà comune. (Fattispecie nella quale il reo si era limitato ad introdurre all’interno dell’abitazione della vittima gli ignoti autori degli abusi sessuali, non essendo presente nella stanza al momento della loro consumazione).

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Cass. pen. n. 34212/2010

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo non è necessario l’accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all’altrui progetto criminoso.

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Cass. pen. n. 15619/2010

La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l’accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile.

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Cass. pen. n. 15089/2010

Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo chi, pur non avendo compiuto atti di minaccia o di violenza, dia un contributo causale alla commissione del fatto, anche solo partecipando ad un segmento dell’azione delittuosa. (Fattispecie consistita nella partecipazione alla formulazione alla persona offesa di alcune domande che, ove seguite da una errata risposta, dovevano comportare la violenza ad opera del coimputato).

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Cass. pen. n. 3764/2009

In tema di concorso di persone nel reato, non è configurabile la responsabilità a titolo di concorso “anomalo”nel reato di violenza sessuale del soggetto che, in occasione di una rapina in abitazione, si sia limitato a fare da “palo”, in quanto la violenza che caratterizza il delitto sessuale ha natura diversa da quella che connota i reati contro il patrimonio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la circostanza di essere i correi entrati nell’abitazione della vittima, sola ed in orario notturno, comportava che anche il “palo”avrebbe dovuto e potuto prevedere che la forza e la violenza usata per consumare la rapina si sarebbe potuta trasformare in violenza sessuale).

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Cass. pen. n. 42111/2007

In tema di reati sessuali, a seguito dell’avvenuta introduzione del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609 octies c.p., il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale è divenuto configurabile solo nelle forme dell’istigazione, del consiglio, dell’aiuto o dell’agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all’esecuzione del reato stesso.

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Cass. pen. n. 37147/2007

In tema di reati sessuali, le dichiarazioni accusatorie rese da minori vittime del reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies, c.p.), soprattutto se assunte de relato impongono un esame giudiziale critico improntato a canoni di neutralità e rigore che richiede l’opportuno ausilio delle scienze rilevanti in materia (pedagogia, psicologia e sessuologia), in quanto la loro attendibilità può essere inficiata da suggestioni eteroindotte. (In applicazione di tale principio la Corte, adita in fase cautelare, ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero in un procedimento a carico di alcuni soggetti, tra cui alcuni insegnanti di un asilo, indagati per presunte violenze ed abusi sessuali in danno di diversi alunni).

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Cass. pen. n. 17082/2006

La natura di reato autonomo del delitto di violenza sessuale di gruppo consente l’applicazione della custodia cautelare nei confronti di un indagato minorenne, ex art. 23, comma primo D.P.R. n. 448 del 1988, in quanto tale fattispecie è punita con la reclusione da sei a dodici anni, senza che sia possibile tenere conto della diminuente della minore età nella determinazione del limite edittale agli effetti dell’applicazione della misura, giusto il disposto di cui all’art. 278 c.p.p.

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Cass. pen. n. 45970/2005

In tema di violenza sessuale di gruppo, allorché gli atti sessuali non vengano posti in essere in unico contesto temporale, ma intercorra un apprezzabile periodo di tempo fra i vari episodi, ciascuno dei quali caratterizzato dalla ripresa dell’azione violenta in danno della vittima, viene in tal modo a configurarsi una cesura tra i singoli fatti, ognuno dei quali costituente reato, con conseguente ravvisabilità del vincolo della continuazione.
In tema di violenza sessuale di gruppo, il reato è ravvisabile anche nell’ipotesi in cui i partecipi dell’azione criminosa non siano presenti contestualmente al compimento degli atti sessuali da parte di uno dei componenti del gruppo, ma lo siano stati nella fase iniziale della violenza e siano tuttora presenti nel luogo dei fatti, permanendo in tal caso l’effetto intimidatorio derivante dalla consapevolezza, da parte della vittima, di essere in balia di un gruppo di persone, con accrescimento, quindi, del suo stato di prostrazione ed ulteriore diminuzione della possibilità di sottrarsi alla violenza. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui gli agenti avevano, tutti insieme, sequestrato, percosso e minacciato la vittima, sulla quale ciascuno di essi aveva poi compiuto atti sessuali mentre gli altri, all’esterno, attendevano il proprio turno).

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Cass. pen. n. 6775/2005

Il delitto di violenza sessuale (nella specie, di gruppo: art. 609 octies c.p.), considerato come circostanza della forma aggravata dell’omicidio, se commesso in un unico contesto temporale, non concorre formalmente con esso, ma in esso resta assorbito, confluendo nella figura del reato complesso in senso stretto di cui all’art. 84, comma primo, c.p., punibile con la pena dell’ergastolo.

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Cass. pen. n. 3348/2004

L’art. 609 octies c.p., nell’individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti «gli atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p.» e quindi anche alle ipotesi previste nel secondo comma di detta norma. (Nella specie la Corte ha ritenuto compreso nell’ambito di operatività dell’art. 609 octies c.p. anche l’ipotesi di cui all’art. 609 bis, secondo comma, n. 1, in cui si prevede che il fatto sia commesso con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa).

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Cass. pen. n. 45645/2003

Il delitto di sequestro di persona, qualora ne ricorrano gli estremi, non è assorbito da quello di violenza sessuale di gruppo, esulando in tale ipotesi la figura del reato complesso di cui all’art. 84 c.p.

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Cass. pen. n. 22936/2003

In tema di violenza sessuale di gruppo, l’intervento in itinere da parte di un corresponsabile che ha impedito la protrazione del delitto in atto, assume i caratteri di un vero e proprio ravvedimento operoso nell’ipotesi in cui la connotazione oggettiva della condotta abbia assunto un carattere permanente per essere stati gli atti di violenza ripetuti in un contesto temporale di rapida sequenza, in quanto ove al primo atto ne seguano altri in immediata successione, non è integrato un nuovo fatto delittuoso, bensì solo la protrazione della condotta che assume il carattere della permanenza.

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Cass. pen. n. 502/2003

In tema di reati contro la libertà sessuale l’attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p. (ipotesi di minore gravità) non può essere concessa nell’ipotesi di reato di cui all’art. 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo), in quanto trattasi di attenuante specifica prevista soltanto per la violenza sessuale individuale.

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Cass. pen. n. 6464/2000

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, previsto dall’art. 609 octies c.p., è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto; non è tuttavia richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest’ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo.

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Cass. pen. n. 11541/1999

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo l’espressione «più persone» contenuta nell’art. 609 octies c.p. comprende anche l’ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due.
Il reato di cui all’art. 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo) si configura come fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all’accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell’illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale. Queste connotazioni distinguono la violenza sessuale di gruppo dall’ordinario concorso di persone nel reato di cui all’art. 609 bis c.p., e cioè nel reato di violenza sessuale. (Nella specie, in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva affermato la sussistenza della violenza sessuale di gruppo a carico di alcuni soggetti i quali, dopo aver condotto la vittima su una spiaggia, si erano a turno congiunti carnalmente con la stessa, a nulla rilevando che, secondo l’assunto difensivo degli imputati, ciascun congiungimento fosse stato frutto di autonoma deliberazione di chi lo aveva realizzato e che, in qualche caso, il rapporto non fosse stato neppure portato a termine).
L’art. 609 octies c.p., nell’individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti «gli atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis e quindi anche alle ipotesi previste nel secondo comma di detta norma. (Nella specie la S.C. ha ritenuto compreso nell’ambito di operatività dell’art. 609 octies c.p. anche l’ipotesi di cui all’art. 609 bis, comma 2, n. 1, in cui si prevede che il fatto sia commesso con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa).

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Cass. pen. n. 9047/1999

La violenza sessuale di gruppo esula da qualsivoglia profilo di analogia con gli schemi ordinari di una relazione intersoggettiva, sia pure viziata dal dissenso del partner, in quanto opera una sorta di annullamento della personalità del soggetto passivo, il quale viene privato anche della individualità ed identità specifica come soggetto prescelto per soddisfare il desiderio sessuale e ridotto a mero strumento occasionalmente e fungibilmente utilizzato per dare collettivamente sfogo ad un atteggiamento aggressivo, in quanto tale, qualitativamente diverso da quello corrispondente all’esplicazione della condotta individuale di violenza sessuale.

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Cass. pen. n. 2851/1996

La condotta che configura il reato di violenza sessuale di gruppo si differenzia da quella disciplinata nell’art. 609 bis c.p. per il numero dei partecipanti e dà luogo ad un’ipotesi autonoma di reato per l’introduzione di quest’elemento di diversificazione sostanziale tra le due fattispecie. La violenza sessuale di gruppo è configurabile anche nel caso di condotta tenuta da due persone riunite, in quanto l’espressione «più» indica un numero maggiore di uno.

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