Cass. pen. n. 19215 del 6 novembre 2019
Testo massima n. 1
Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo, e non di concorso nel reato di violenza sessuale, il genitore che, pur non partecipando materialmente alla commissione del fatto, sia presente sul luogo del compimento di atti sessuali sul figlio e ne agevoli la commissione, sollecitando la vittima a lasciarsi andare e a non opporsi a tali atti, in tal modo abbattendone la capacità di difesa e di autodeterminazione.