Art. 609 novies – Codice penale – Pene accessorie ed altri effetti penali

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies comporta:
1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 octies e 609 undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609 quater e 609 quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600 bis, secondo comma, dall'articolo 609 bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609 ter, dagli articoli 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 32149/2024

Il delitto di riduzione in servitù, attuato mediante violenza e minaccia costringendo la vittima a prestazioni sessuali, non può concorrere, per il principio di specialità, con quello di violenza sessuale configurato in relazione alle medesime condotte, in quanto contiene tutti gli elementi costitutivi di quest'ultimo, nonché, in funzione specializzante, l'ulteriore requisito della riduzione in stato di soggezione continuativa.

Cass. civ. n. 29356/2024

In tema di violenza sessuale, l'esplicita e iniziale manifestazione di dissenso all'intrusione altrui nella propria sfera sessuale da parte della persona offesa non può ritenersi superata dai suoi successivi e impliciti comportamenti concludenti di segno contrario, sicché non è consentito all'agente confidare sulla mancata veridicità di un dissenso esplicito.

Cass. civ. n. 28485/2024

L'incompetenza per materia derivante da connessione, ai sensi dell'art. 15 cod. proc. pen., non rilevata d'ufficio o eccepita antecedentemente alla conclusione dell'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, non può essere eccepita, né rilevata per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il disposto di cui all'art. 21, comma 3, cod. proc. pen.

Cass. civ. n. 24547/2024

Ai fini della procedibilità d'ufficio del delitto di violenza sessuale, la connessione di cui all'art. 609-septies, comma quarto, n. 4, cod. pen., non è limitata alle ipotesi contemplate dall'art. 12 cod. proc. pen, ma comprende anche la connessione meramente investigativa prevista dall'art. 371, comma 2, cod. proc. pen.

Cass. civ. n. 20351/2024

In tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale un delitto di violenza sessuale era stato ritenuto della stessa indole di un delitto di tentato omicidio in quanto commessi entrambi in danno di adolescenti, con l'utilizzo di una medesima tecnica delittuosa e in un'unica area territoriale).

Cass. civ. n. 18879/2024

In tema di pene accessorie, la durata della sospensione dall'esercizio di una professione, prevista dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 5, cod. pen, dev'essere determinata, in concreto, dal giudice, con motivazione che indichi, tra i criteri enumerati dall'art. 133 cod. pen., quelli posti a fondamento del giudizio di gravità delle condotte e di negativa personalità dell'agente.

Cass. civ. n. 10649/2024

In tema di violenza sessuale di gruppo, l'attenuante del contributo di minima importanza, di cui all'art. 609-octies, comma quarto, cod. pen., può essere riconosciuta nel solo caso in cui l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria che in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica e risulti, perciò, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, non essendo sufficiente, a tal fine, la minore efficienza causale della condotta dell'agente rispetto a quelle degli altri concorrenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato l'applicazione dell'attenuante nei confronti di taluni componenti di un gruppo che avevano fornito un contributo partecipativo alla sola fase preparatoria del reato, accerchiando la vittima unitamente ad altri, che l'avevano palpeggiata nelle parti intime).

Cass. civ. n. 9314/2023

In tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la genericità o l'indeterminatezza di un'imputazione che collocava il contestato episodio di violenza sessuale in un arco temporale di ventidue giorni).

Cass. civ. n. 11168/2023

Il delitto di induzione a compiere o subire atti sessuali con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen., si configura anche nel caso di approfittamento di una situazione di vulnerabilità preesistente o, comunque, indipendente rispetto alla condotta del soggetto agente, posto che la condizione di inferiorità della vittima dev'essere valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalle cause che l'hanno generata.

Cass. civ. n. 5352/2023

La sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di illegalità della pena.

Cass. pen. n. 36768/2021

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-nonies, comma primo, n. 2 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 27 e 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla curatela, alla tutela e all'amministrazione di sostegno, non limitando tale sanzione l'esercizio dei diritti fondamentali della persona, bensì proteggendo quelli delle potenziali vittime senza che la sua natura perpetua non ne impedisca comunque l'estinzione quando siano decorsi almeno sette anni dalla riabilitazione e il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Cass. pen. n. 13267/2021

In tema di reati contro la libertà sessuale, l'applicabilità delle pene accessorie di cui all'art. 609-nonies cod. pen., ancorché prevista «in ogni caso» dalla norma, è esclusa, ai sensi dell'art. 98, comma secondo, cod. pen., nei confronti dei minori degli anni diciotto, condannati a pena detentiva inferiore a cinque anni, in quanto l'esigenza di diversificare il trattamento sanzionatorio del minore dalla disciplina punitiva generale risulta prevalente in ragione della funzione educativa riconosciuta alla pena nel procedimento minorile.

Cass. pen. n. 37607/2020

La pena accessoria dell'esclusione dalla successione della persona offesa, prevista dall'art. 609-nonies cod. pen. in caso di condanna o di applicazione della pena per i delitti sessuali ivi richiamati, si distingue dall'istituto civilistico dell'indegnità successoria - intesa come inidoneità soggettiva, nelle condizioni elencate dall'art. 463 cod. civ., a conservare i beni pervenuti per successione ereditaria, suscettibile di riabilitazione e rilevante solo in occasione dell'apertura della successione - poiché costituisce una causa oggettiva di incapacità a succedere che inizia ad operare sin dalla pronuncia della sentenza di condanna (o di patteggiamento) e non può essere oggetto di riabilitazione, in ragione dell'indisponibilità da parte del soggetto privato, ancorché vittima del reato, delle conseguenze sanzionatorie dell'illecito penale a carico di chi l'abbia commesso.

Cass. pen. n. 5807/2019

L'applicazione delle pene accessorie della perdita del diritto agli alimenti e dell'esclusione dalla successione della persona offesa, previste per i reati di violenza sessuale dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 3, cod. pen., costituisce un obbligo per il giudice, essendo pertanto irrilevante la concreta possibilità della verificazione dei presupposti fattuali per la loro esecuzione, mancando un legame parentale o di coniugio tra l'imputato e la persona offesa.

Cass. pen. n. 25799/2017

In tema di reati in materia sessuale, le misure di sicurezza personali previste dall'art.609-nonies, comma terzo, cod. pen. sono applicabili solo nel caso di condanna e non anche nell'ipotesi di applicazione della pena non superiore a due anni di reclusione, mancando una disposizione derogatoria rispetto alla previsione generale di cui all'art.445 cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato come l'art.609-nonies cod. pen. ha previsto l'equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna con riferimento alle sanzioni accessorie e non anche alle misure di sicurezza personali).
In tema di reati sessuali, le misure di sicurezza personali previste dall'art.609-nonies, comma terzo, cod. pen. sono applicabili solo nel caso di condanna per le fattispecie consumate ivi previste e non anche per le corrispondenti ipotesi tentate.

Cass. pen. n. 44023/2009

La pronuncia della sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale comporta obbligatoriamente l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice.