Cass. pen. n. 29406 del 5 luglio 2019

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo non è necessario l'accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso. (In motivazione, la Corte ha precisato che è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale).

Normativa correlata